DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1975, n. 906
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto in data 30 luglio 1958, n. 845 e modificato con propri decreti in data 19 marzo 1959, n. 314, 1 novembre 1960, n. 1481, 1 settembre 1967, n. 1029 e 8 ottobre 1969, n. 1069; Vista la deliberazione adottata dalla commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle province lombarde e gestioni annesse, in data 29 ottobre 1973; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Sono approvate le modificazioni dell'art. 2 e del primo e terzo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, con sede in Milano, in conformita' del seguente testo: Art. 2. - Compito della sezione e' l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sua sfera di competenza territoriale, di loro consorzi, di aziende autonome, di societa' dagli enti stessi costituite o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, di imprese di nazionalita' italiana, operanti in detta sfera di competenza, che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative ad opere pubbliche od impianti di pubblica utilita'. Art. 3: primo comma. - I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalita', le garanzie ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive integrazioni o modificazioni. terzo comma. - L'emissione di obbligazioni della sezione e' regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive integrazioni o modificazioni e, per quanto non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.
LEONE COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 30
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