DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 912

Type DPR
Publication 1975-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di diritti greci.

Art. 42 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia il primo comma e' soppresso e sostituito dal seguente:

"I corsi biennali di chimica farmaceutica e tossicologica e di fisiologia generale comportano due distinti esami alla fine di ciascun esame del biennio".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 1 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 49

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di diritti greci. Art. 42 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia il primo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: "I corsi biennali di chimica farmaceutica e tossicologica e di fisiologia generale comportano due distinti esami alla fine di ciascun esame del biennio".

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 marzo 1976

Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 49

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