DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 950

Type DPR
Publication 1975-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 93 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

storia della questione meridionale;

storia della chiesa antica;

storia della chiesa medioevale;

letteratura giudaico-ellenistica.

Art. 96 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

storia della questione meridionale;

storia della chiesa medioevale;

storia della chiesa antica;

letteratura giudaico-ellenistica.

L'art. 301, concernente i titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, e' integrato nel senso che possono essere ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime.

Art. 146 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia (2ª facolta) sono aggiunti i seguenti: genetica dei microrganismi di interesse medico;

oncologia ginecologica;

audiologia;

foniatria;

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari.

Il primo comma dell'art. 346 e l'art. 348, relativi alla scuola di perfezionamento nelle ricerche storico-giuridiche che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione degli ordinamenti giuridici medioevali e moderni" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione degli ordinamenti giuridici medioevali e moderni

Art. 346. - La scuola di specializzazione negli ordinamenti giuridici medioevali e moderni ha lo scopo di promuovere l'approfondimento dello studio del metodo storico, quale mezzo di valutazione esegetica degli ordinamenti e delle norme loro congruenti, per la migliore formazione dello spirito critico del giurista, di giovare efficacemente all'inclinazione storica dei giovani, che mirano ad una positiva ricerca del diritto nelle realta' sociali del tempo in cui si e' svolto, ed offrire un valido strumento di scienza a chi voglia avviarsi alla carriera archivistica.

Art. 348. - La scuola conferisce il diploma di specializzazione negli ordinamenti giuridici medioevali e moderni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 38

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 93 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: storia della questione meridionale; storia della chiesa antica; storia della chiesa medioevale; letteratura giudaico-ellenistica. Art. 96 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: storia della questione meridionale; storia della chiesa medioevale; storia della chiesa antica; letteratura giudaico-ellenistica. L'art. 301, concernente i titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, e' integrato nel senso che possono essere ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime. Art. 146 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia (2ª facolta) sono aggiunti i seguenti: genetica dei microrganismi di interesse medico; oncologia ginecologica; audiologia; foniatria; programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari. Il primo comma dell'art. 346 e l'art. 348, relativi alla scuola di perfezionamento nelle ricerche storico-giuridiche che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione degli ordinamenti giuridici medioevali e moderni" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione degli ordinamenti giuridici medioevali e moderni Art. 346. - La scuola di specializzazione negli ordinamenti giuridici medioevali e moderni ha lo scopo di promuovere l'approfondimento dello studio del metodo storico, quale mezzo di valutazione esegetica degli ordinamenti e delle norme loro congruenti, per la migliore formazione dello spirito critico del giurista, di giovare efficacemente all'inclinazione storica dei giovani, che mirano ad una positiva ricerca del diritto nelle realta' sociali del tempo in cui si e' svolto, ed offrire un valido strumento di scienza a chi voglia avviarsi alla carriera archivistica. Art. 348. - La scuola conferisce il diploma di specializzazione negli ordinamenti giuridici medioevali e moderni.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1976

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 38

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