DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1975, n. 965

Type DPR
Publication 1975-12-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la difesa; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo per il salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti inviati nello spazio extraatmosferico, firmato a Londra, Mosca e Washington il 22 aprile 1968, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 7 dell'accordo stesso.

LEONE MORO - RUMOR - GUI - FORLANI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1976

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 88

Accords

ACCORDS SUR LE SAUVETAGE DES ASTRONAUTES, LE RETOUR DES ASTRONAUTES ET LA RESTITUTION DES OBJETS LANCES DANS L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO PER IL SALVATAGGIO DEGLI ASTRONAUTI, IL RITORNO DEGLI ASTRONAUTI E LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI INVIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO. Le Parti contraenti, Consapevoli dell'importanza del trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresa la Luna e gli altri corpi celesti, che prevede ogni possibile assistenza agli astronauti in caso di incidente, di pericolo o di atterraggio di fortuna, acciocche' il ritorno degli astronauti sia effettuato sollecitamente in condizioni di sicurezza e che gli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico siano restituiti, Desiderosi di sviluppare e di rendere ancora piu' concreti tali obblighi stimolati dal desiderio di favorire la cooperazione internazionale in materia di esplorazione e di utilizzazione pacifica dello spazio extra-atmosferico, Animati da sentimenti di umanita', Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Ogni Parte contraente che viene comunque a conoscenza che l'equipaggio di un velivolo spaziale e' stato vittima di un incidente, o si trova in pericolo, o ha effettuato un atterraggio di fortuna o involontario su un territorio sotto la sua giurisdizione o un ammaraggio di fortuna in alto mare, o un atterraggio in qualsiasi altro luogo che non dipende dalla giurisdizione di uno Stato, a) ne informera' immediatamente l'autorita' di lancio o, se non puo' identificarla e comunicare immediatamente con quest'ultima, diffondera' immediatamente tale informazione con tutti i mezzi di comunicazione adeguati di cui dispone; b) ne informera' immediatamente il Segretario generale dell'ONU che dovra' immediatamente diffondere questa informazione con tutti i mezzi di comunicazione adeguati di cui dispone.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Nel caso in cui, in seguito ad un incidente, ad un pericolo o ad un atterraggio di fortuna o involontario, l'equipaggio di un velivolo spaziale atterri su un territorio sotto la giurisdizione di una Parte contraente, quest'ultima adottera' immediatamente tutte le misure idonee ad assicurare il suo salvataggio e gli fornira' tutto l'aiuto necessario. Essa informera' la autorita' di lancio nonche' il Segretario generale dell'ONU delle misure adottate e dei progressi compiuti. Se l'aiuto dell'autorita' di lancio puo' facilitare un sollecito salvataggio o contribuire efficacemente alle operazioni di ricerche e di salvataggio, l'autorita' di lancio cooperera' con la Parte contraente affinche' tali operazioni di ricerca e di salvataggio vengano eseguite con efficacia. Tali operazioni saranno effettuate sotto la direzione ed il controllo della Parte contraente, che agira' in stretta e continua consultazione con l'autorita' di lancio.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Se si viene a conoscenza o si constata che l'equipaggio di un velivolo spaziale e' ammarato in alto mare o e' atterrato in qualsiasi altro luogo che non dipenda dalla giurisdizione di uno Stato, le Parti contraenti, che sono in grado di farlo, forniranno il loro aiuto, se e' necessario, per le operazioni di ricerca e di salvataggio di tale equipaggio al fine di assicurare il sollecito salvataggio. Esse informeranno l'autorita' di lancio ed il Segretario generale dell'ONU delle misure adottate e dei progressi compiuti.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Nel caso in cui, in seguito ad un incidente, ad un pericolo o ad un atterraggio di fortuna o involontario, l'equipaggio di un velivolo spaziale atterri su un territorio sotto la giurisdizione di una Parte contraente o sia stato trovato in alto mare o in qualsiasi altro luogo che non appartiene alla giurisdizione di uno Stato, sara' riconsegnato prontamente e nelle debite condizioni di sicurezza ai rappresentanti dell'autorita' di lancio.

Accordo-art. 5

Articolo 5 1. Ogni Parte contraente che viene a conoscenza o constata che un oggetto spaziale ovvero elementi costitutivi di detto oggetto sono ricaduti sulla terra in un territorio che appartiene alla sua giurisdizione, o in alto mare, o in qualsiasi altro luogo che non appartiene alla giurisdizione di uno Stato ne informera' l'autorita' di lancio ed il Segretario generale dell'ONU. 2. Ogni Parte contraente che esercita la sua giurisdizione sul territorio sul quale e' stato trovato un oggetto spaziale o elementi costitutivi di detto oggetto adottera' su richiesta dell'autorita' di lancio e con l'assistenza di tale autorita', se viene richiesta, le misure che riterra' adeguate per il recupero dell'oggetto o dei suoi elementi costitutivi. 3. Su richiesta dell'autorita' di lancio, gli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico o gli elementi costitutivi di detto oggetto trovati al di fuori dei limiti territoriali dell'autorita' di lancio saranno restituiti ai rappresentanti dell'autorita' di lancio o tenuti a loro disposizione. La detta autorita' dovra' fornire, su richiesta, i dati di identificazione prima della restituzione di tali oggetti. 4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ogni Parte contraente che ha motivo di credere che un oggetto spaziale o elementi costitutivi di detto oggetto, che siano stati trovati su un territorio appartenente alla sua giurisdizione, o che essa ha recuperato in qualsiasi altro luogo, siano, per loro natura, pericolosi o deleteri, potra' informarne l'autorita' di lancio, che adottera' immediatamente misure efficaci, sotto la direzione ed il controllo di detta Parte contraente, al fine di eliminare qualunque possibile pericolo di danno. 5. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi concernenti il recupero e la restituzione di un oggetto spaziale o di elementi costitutivi di detto oggetto in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 e 3 del presente articolo, saranno a carico dell'autorita' di lancio.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Ai fini del presente accordo, per "autorita' di lancio" si intende lo Stato responsabile del lancio, o, se responsabile del lancio e' una organizzazione intergovernativa internazionale, detta organizzazione, a condizione che dichiari di accettare i diritti e gli obblighi previsti dal presente accordo e che la maggioranza degli Stati membri di detta organizzazione siano Parte contraente del presente accordo e del trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresa la Luna e gli altri corpi celesti.

Accordo-art. 7

Articolo 7 1. Il presente accordo e' aperto alla firma di tutti gli Stati. Gli Stati che non avranno firmato il presente accordo prima della sua entrata in vigore in conformita' del paragrafo 3 del presente articolo potranno aderirvi in qualunque momento. 2. Il presente accordo sara' sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, che sono stati designati come Governi depositari. 3. Il presente accordo entrera' in vigore quando cinque Governi, ivi compresi quelli che sono stati designati come Governi depositari ai sensi del presente accordo, avranno depositato i loro strumenti di ratifica. 4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati dopo l'entrata in vigore del presente accordo, questo avra' effetto dalla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione. 5. I Governi depositari informeranno immediatamente tutti gli Stati che avranno firmato il presente accordo o vi avranno aderito dalla data di ciascuna firma, dalla data del deposito di ciascuno strumento di ratifica del presente accordo o di adesione al presente accordo, dalla data di entrata in vigore dell'accordo nonche' di ogni altra comunicazione. 6. Il presente accordo sara' registrato dai Governi depositari in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Ogni Stato parte del presente accordo puo' proporre degli emendamenti all'accordo. Gli emendamenti avranno effetto nei confronti di ciascuno Stato parte dell'accordo che accetta gli emendamenti dal momento in cui saranno stati accettati dalla maggioranza degli Stati parti dell'accordo, e in seguito, per ciascun altro Stato parte dell'accordo, alla data della sua accettazione di detti emendamenti.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Ogni Stato parte dell'accordo potra' notificare per iscritto ai Governi depositari di recedere dall'accordo un anno dopo la sua entrata in vigore. Tale recesso avra' effetto un anno dopo il giorno in cui detta notifica sara' stata ricevuta.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Il presente accordo, i cui testi inglese, russo, francese, spagnolo e cinese, fanno ugualmente fede, sara' depositato negli archivi dei Governi depositari. Delle copie debitamente autenticate del presente accordo saranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati che avranno firmato l'accordo e vi avranno aderito. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo. FATTO in tre esemplari a Londra, Mosca e Washington, il 22 aprile 1968. (Seguono le firme)

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