DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. 977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 92 a 103, relativi alla scuola speciale per tecnici di laboratorio che muta denominazione in "Scuola speciale per tecnici di analisi di laboratorio a, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola speciale per tecnici di analisi di laboratorio
Art. 92. - Presso le facolta' di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Urbino e' annessa una scuola per l'istruzione teorica e l'addestramento pratico di coloro che aspirano alla qualifica di tecnico di analisi di laboratorio.
Art. 93. - L'organizzazione e la direzione della scuola e' affidata ad un comitato tecnico costituito dal preside piu' anziano in ruolo di una delle due suddette facolta', e da due professori ufficiali.
Detto comitato dura in carica tre anni. Il preside funge di diritto da direttore dei corsi e nomina i componenti del comitato tecnico.
Art. 94. - Il corso ha la durata di tre anni e possono essere ammessi annualmente ottanta allievi.
Art. 95. - Agli oneri finanziari derivanti dalla istituzione e dalla gestione della scuola provvede l'Universita' con i propri fondi di bilancio e con eventuali contributi dello Stato, di altri enti pubblici e privati, nonche' con i proventi delle tasse a carico degli allievi iscritti. La tassa di immatricolazione e' fissata in lire 5.000, la tassa annuale di frequenza in L. 60.000, da versarsi in due rate di cui la prima all'atto della iscrizione. I contributi di laboratorio sono fissati in lire 80.000 per anno, anche essi da versarsi in due rate di cui la prima all'atto dell'iscrizione, e possono essere variati, su proposta del comitato tecnico, dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. La tassa di diploma e' fissata in L. 15.000 da pagarsi al ritiro dell'attestato finale.
Art. 96. - Le domande di ammissione in carta bollata devono essere presentate, nei termini stabiliti, alla segreteria della facolta' di farmacia.
La firma dovra' essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968; i requisiti che dovranno essere posseduti dagli aspiranti sono i seguenti:
eta' non inferiore ai 18 anni;
diploma di scuola media superiore di 2° grado;
buona costituzione fisica e vaccinazione antitifica.
I requisiti suddetti saranno accertati secondo la procedura stabilita dalla legge surrichiamata, ad eccezione di quelli di cui ai punti b) e c) per i quali l'interessato dovra' produrre rispettivamente l'originale o copia autentica del titolo di studio conseguito ed un certificato rilasciato dal medico provinciale e dall'ufficio sanitario o da un ufficiale medico militare.
Per i dipendenti dell'Universita' i requisiti verranno accertati di ufficio. Alla domanda dovra' essere allegata la ricevuta della tassa di iscrizione di cui all'articolo 95. Qualora il numero delle domande superi quello stabilito dall'art. 88 il comitato tecnico provvedera' alla scelta dei candidati sulla base dei titoli presentati e di esami di ammissione. In qualsiasi momento, sia prima che dopo l'ammissione al corso, il comitato tecnico potra' disporre accertamenti sanitari.
Art. 97. - La frequenza degli allievi e' obbligatoria tanto per le lezioni quanto per le esercitazioni ed il tirocinio pratico. Non potranno essere ammessi allo esame finale gli allievi che avranno accumulato un numero di assenze superiore ad un terzo delle lezioni.
In complesso gli allievi non potranno essere occupati per teoria e pratica piu' di sei ore al giorno complessivamente.
Art. 98. - Il direttore della scuola vigila sul buon andamento didattico e disciplinare dei corsi. Egli ha il compito:
di convocare periodicamente o presiedere il collegio degli insegnanti per l'esame dell'andamento del corso, per gli scrutini e per ogni eventuale proposta di riforma e miglioramenti;
di sottoporre all'amministrazione dell'Universita', sentito il comitato tecnico, le proposte per la nomina degli insegnanti e per ogni provvedimento inerente alla organizzazione del corso;
di fissare all'inizio del corso il calendario delle lezioni e delle esercitazioni, nonche' la destinazione degli allievi a turni per il tirocinio.
Art. 99. - Gli insegnanti della scuola rispondono direttamente al direttore della regolarita' dell'insegnamento delle rispettive materie.
Essi sono scelti di norma tra il personale delle facolta' di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali e, se necessario, da istituti universitari, da reparti ospedalieri e da enti pubblici esercitanti attivita' laboratoristiche. Essi sono retribuiti nella misura che verra' stabilita su proposta del comitato tecnico dal consiglio di amministrazione.
Art. 100. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere gli esami di profitto previsti dal piano di studi.
Questi comprenderanno prove scritte, orali e pratiche e si svolgeranno dinnanzi ad una commissione composta da tre professori nominati dal comitato tecnico, le votazioni saranno espresse in trentesimi. Gli iscritti alla fine del terzo anno di corso che avranno superato tutti gli esami saranno ammessi all'esame di diploma che consiste in una prova pratica e nella discussione di una tesi teorica e dovra' essere preventivamente approvata dal direttore della scuola e che verra' svolta dinnanzi ad una commissione di sette membri nominata dal comitato tecnico e di cui fanno parte di diritto i componenti del suddetto.
La votazione finale di diploma viene espressa in settantesimi.
Art. 101. - In caso di grave infrazione disciplinare l'allievo potra' essere allontanato dalla scuola in qualsiasi momento su proposta motivata del direttore.
Art. 102. - Oltre il compenso per le lezioni, potra' essere assegnato al direttore della scuola ed ai membri del comitato tecnico un compenso forfettario per la direzione didattica. Le spese per il funzionamento delle commissioni di esame verranno liquidate volta per volta con provvedimento amministrativo.
Programma di insegnamento
Art. 103. - Gli insegnamenti teorici e pratici impartiti nella scuola per tecnici di analisi di laboratorio sono i seguenti:
1° Anno:
fisica;
chimica generale ed inorganica;
chimica organica;
anatomia umana normale;
chimica analitica;
igiene generale ed ospedaliera;
tecniche di laboratorio I;
ematologia I.
2° Anno:
biochimica I;
fisiologia I;
microbiologia e sierologia;
patologia generale I;
tecniche di laboratorio II;
nozioni di legislazione sanitaria, ospedaliera e farmaceutica; cito-istopatologia I.
3° Anno:
biochimica II;
fisiologia II;
virologia;
metodiche radioisotopiche;
patologia generale Il;
tecniche di laboratorio III;
cito-istopatologia II;
metodiche dell'analisi statistica e dell'automazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 settembre 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1976 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 18
Art. 1
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