DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 979

Type DPR
Publication 1975-10-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport di cui all'art. 147.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 197. - Titolo per l'iscrizione: laurea in medicina e chirurgia. Numero massimo di iscritti: 10 per ogni anno di corso (totale 30 iscritti).

Durata del corso: 3 anni.

Frequenza: obbligatoria per l'intero anno accademico.

Sede ufficiale: istituto di fisiologia umana.

Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.

L'ammissione ai corsi avviene per titoli.

Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili, l'ammissione dei candidati aventi pari titoli e uguale data di presentazione della domanda, sara' regolata da prove di esami davanti ad una commissione nominata dal consiglio dei docenti della scuola.

La direzione del corso e' affidata al direttore dell'istituto di fisiologia umana.

Art. 198. - Materie di insegnamento:

1° Anno:

1) anatomia dell'apparato locomotore;

2) biomeccanica applicata all'esercizio fisico;

3) biochimica generale ed applicata;

4) antropometria e auxologia;

5) storia, sistematica e tecnologia degli sports;

6) istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sports;

7) istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata all'attivita' sportiva.

2° Anno:

1) anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;

2) fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;

3) biochimica ed energetica muscolare;

4) valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;

5) biofisica del muscolo (facoltativa);

6) fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativa);

7) farmacologia applicata all'attivita' sportiva (facoltativa);

8) igiene e medicina preventiva applicata all'attivita' sportiva (facoltativa).

3° Anno:

1) fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;

2) educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;

3) chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;

4) medicina legale e infortunistica;

5) traumatologia e ortopedia dello sport;

6) fisiopatologia degli sports (facoltativa);

7) assistenza medico sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativa).

Art. 199. - La scuola inoltre svolgera' brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti dal consiglio dei docenti della scuola.

Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche e sul campo. Gli esami annuali si svolgeranno per gruppi di materie, comprendenti discipline incluse nel piano di studio esposto.

Il gruppo di materie comprende tutte le materie di insegnamento e quelle facoltative scelte dal candidato, previste per ogni anno di corso.

L'iscrizione agli anni successivi e' subordinata al superamento di tutti gli esami annuali. Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in altro caso approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1976 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 24

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in medicina dello sport. Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport di cui all'art. 147. Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art. 197. - Titolo per l'iscrizione: laurea in medicina e chirurgia. Numero massimo di iscritti: 10 per ogni anno di corso (totale 30 iscritti). Durata del corso: 3 anni. Frequenza: obbligatoria per l'intero anno accademico. Sede ufficiale: istituto di fisiologia umana. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici. L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili, l'ammissione dei candidati aventi pari titoli e uguale data di presentazione della domanda, sara' regolata da prove di esami davanti ad una commissione nominata dal consiglio dei docenti della scuola. La direzione del corso e' affidata al direttore dell'istituto di fisiologia umana. Art. 198. - Materie di insegnamento: 1° Anno: 1) anatomia dell'apparato locomotore; 2) biomeccanica applicata all'esercizio fisico; 3) biochimica generale ed applicata; 4) antropometria e auxologia; 5) storia, sistematica e tecnologia degli sports; 6) istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sports; 7) istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata all'attivita' sportiva. 2° Anno: 1) anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso; 2) fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli; 3) biochimica ed energetica muscolare; 4) valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica; 5) biofisica del muscolo (facoltativa); 6) fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativa); 7) farmacologia applicata all'attivita' sportiva (facoltativa); 8) igiene e medicina preventiva applicata all'attivita' sportiva (facoltativa). 3° Anno: 1) fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione; 2) educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo; 3) chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso; 4) medicina legale e infortunistica; 5) traumatologia e ortopedia dello sport; 6) fisiopatologia degli sports (facoltativa); 7) assistenza medico sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativa). Art. 199. - La scuola inoltre svolgera' brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche e sul campo. Gli esami annuali si svolgeranno per gruppi di materie, comprendenti discipline incluse nel piano di studio esposto. Il gruppo di materie comprende tutte le materie di insegnamento e quelle facoltative scelte dal candidato, previste per ogni anno di corso. L'iscrizione agli anni successivi e' subordinata al superamento di tutti gli esami annuali. Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in altro caso approvato dal direttore della scuola.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1976

Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 24

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