DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1975, n. 988

Type DPR
Publication 1975-04-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 52 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 42 e 48 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto coi Ministri per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno, per i lavori pubblici e per i trasporti; Decreta:

Art. 1

L'art. 42 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima) e' abrogato.

Art. 2

L'art. 48 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima) e' cosi' modificato: "Art. 48 (Commissioni di collaudo). - Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati. Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero dell'interno, designati dai rispettivi Ministeri, nonche' dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o dai loro delegati. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero della marina mercantile all'uopo designato. La commissione e' nominata dal Ministro per la marina mercantile. Per il collaudo degli stabilimenti e dei depositi costieri ubicati nel territorio della regione siciliana, in luogo del funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fa parte della commissione un funzionario dell'assessorato per l'industria e il commercio della regione. Il collaudo degli impianti di distribuzione di oli minerali, loro sottoprodotti ed altri carburanti per i quali la concessione demaniale viene fatta con licenza del capo del compartimento marittimo, nonche' dei depositi di capacita' non superiore ai tremila metri cubi, con esclusione di quelli per gas liquefatti di petrolio, e' effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati. La commissione locale provvede, altresi', ad eseguire il collaudo degli impianti con i quali vengono ampliati o modificati depositi o stabilimenti costieri gia' esistenti, purche' non comportino alterazione sostanziale alle condizioni di sicurezza dell'intero complesso. Tuttavia il Ministro per la marina mercantile, di propria iniziativa o in base a suggerimento formulato dalla competente commissione locale, sentito il parere del Ministero dell'interno, puo' disporre che, per ragioni di sicurezza, il collaudo, anche in tali casi, venga effettuato da una commissione costituita nei modi previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo. Il segretario della commissione locale e' nominato dal capo del compartimento marittimo".

LEONE MORO - REALE - GIOIA - FORLANI - DONAT-CATTIN - GUI - BUCALOSSI - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1976

Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 47

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.