DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. 991

Type DPR
Publication 1975-06-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visti gli articoli 178, 279, 258 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, sul personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con Paesi in via di sviluppo, ed in particolare l'art. 21, terzo comma;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 838, sull'ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e in particolare l'art. 4, primo comma;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Applicabilita'

Le norme del presente regolamento si applicano, secondo le leggi in vigore, al seguente personale in servizio all'estero: a) personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri; b) persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri incaricate delle funzioni di capo d'ufficio consolare di 1ª categoria; c) persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri che occupano un posto ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 citato; d) personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, professori universitari e funzionari di ruolo dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215; e) personale che fa parte degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 838; f) personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo; g) personale civile e militare per cui sia attualmente prevista l'applicazione dell'art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, o dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. Resta salvo quanto previsto per gli impiegati dei ruoli organici provenienti dal R.S.T.E. e per quelli rimasti nel ruolo stesso, dall'art. 258 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 citato.

Art. 2

Domanda - parere

La concessione del contributo di cui agli articoli 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 e' disposta a domanda con decreto del Ministro per gli affari esteri previo parere che il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare esprime, sotto la propria responsabilita' e tenendo presente le condizioni locali, sulla rispondenza dell'alloggio alle necessita' del dipendente ed alle esigenze di rappresentanza, nonche' sulla congruita' del canone in relazione alle condizioni, necessita' ed esigenze predette. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, nell'esprimere il parere di cui al comma precedente sulla rispondenza dell'alloggio alle necessita' del dipendente, dovra' tener conto in maniera particolare della situazione di famiglia del predetto, anche in relazione alle circostanze di cui al sesto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 citato, nonche' dell'eventuale attivita' lavorativa retribuita del coniuge del richiedente. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare nell'esprimere il parere di cui al primo comma sulla rispondenza dell'alloggio alle esigenze di rappresentanza, dovra' tenere presente in modo particolare quelle del personale che, per le funzioni che svolge, deve disporre di alloggio che consenta di assolvere nel modo piu' idoneo agli obblighi derivanti dalle esigenze medesime.

Art. 3

Organi competenti per il parere

Per il contributo ai consoli generali ed ai consoli titolari di ufficio, il parere e' espresso dal capo della missione diplomatica e per i vice consoli titolari di ufficio, nonche' per gli agenti consolari, dal capo dello ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della missione diplomatica se da questa direttamente dipendono. Per il personale di cui all'art. 1, primo comma, lettera d), la competenza ad esprimere il parere spetta al capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare cui sono devolute le funzioni di cui all'art. 2 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e quelle di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 4

Documentazione

Alla domanda va allegato, in originale o copia conforme, il contratto o l'atto relativo alla locazione ovvero un documento equipollente ritenuto valido dalla amministrazione, munito di traduzione in italiano possibilmente integrale o almeno delle clausole relative alla composizione dell'alloggio, al canone di locazione e ai termini di validita'.

Art. 5

Termini

La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio competente ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di decorrenza del contributo ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare provvede a trasmettere la domanda con la documentazione allegata ed il prescritto parere, al Ministero, entro i trenta giorni successivi.

Art. 6

Alloggio in albergo

Qualora per gravi difficolta' connesse con la situazione degli alloggi nella sede di servizio il personale si trovi nella necessita' di dimorare in albergo, per "canone di locazione" si intendera' la spesa risultante dalla documentazione relativa alla retta alberghiera, depurata dalle eventuali spese aggiuntive quali quelle per servizi, consumazioni, telefono, riscaldamento e simili. Sono invece considerati come parte integrante del "canone" gli eventuali oneri fiscali. Al fine di cui al comma precedente, il capo della rappresentanza o dell'ufficio dovra' esprimere il proprio parere anche sulla esistenza delle circostanze in esso indicate.

Art. 7

Decorrenza

Il contributo decorre dalla data di inizio della locazione, purche' non anteriore all'assunzione di funzioni. Nell'ipotesi di cui all'art. 6, il contributo avra' decorrenza da data non anteriore al trentesimo giorno successivo a quello dell'assunzione di funzioni, e non potra' essere corrisposto per un periodo superiore ad un anno. Quest'ultimo termine potra' essere prorogato per un uguale periodo, per eccezionali circostanze, su parere motivato del capo della rappresentanza o dello ufficio. Nel caso di ritardo nella presentazione della domanda rispetto al termine previsto al primo comma dello art. 5, il contributo decorre da sessanta giorni prima della presentazione della domanda stessa.

Art. 8

Conflitto tra domanda e parere

Nel caso di parere negativo, il capo della rappresentanza o dell'ufficio trasmette al Ministero, assieme con il parere stesso, le deduzioni dell'interessato. Il Ministero puo' attribuire in tal caso un contributo inferiore, tenuto conto degli elementi forniti dal capo della rappresentanza o dell'ufficio e delle deduzioni dell'interessato.

Art. 9

Variazione del canone

Ogni variazione nell'ammontare del canone di locazione o degli importi ad esso equiparati deve essere comunicata al Ministero con l'osservazione delle modalita' previste negli articoli precedenti.

Art. 10

Oneri accessori

Ai fini del calcolo del contributo spettante, il canone di locazione deve essere inteso al netto degli oneri accessori che eventualmente fossero inclusi nel canone complessivo, quali, ad esempio, le spese per consumi di acqua, gas, elettricita', telefono, riscaldamento, condizionamento e simili. Ai fini di cui ai commi precedenti, sotto la personale responsabilita' dell'interessato, fa fede il contratto di locazione. Sono invece considerati come parte integrante del canone gli eventuali oneri fiscali, nonche' le spese di condominio, nei casi in cui gli usi locali addebitino tali oneri al locatario.

Art. 11

Valuta

La corresponsione del contributo e' fatta nella valuta nella quale e' corrisposta l'indennita' di servizio all'estero. Qualora il canone o l'importo equivalente venga pagato in valuta differente da quella in cui e' corrisposta al richiedente l'indennita' di servizio, esso verra' ragguagliato all'importo corrispondente in lire al cambio stabilito dal decreto consolare previsto dagli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEONE MORO - RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1976

Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 74.

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