DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. 994

Type DPR
Publication 1975-09-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 265. - Per essere iscritto alle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia occorre aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia, salvo disposizioni speciali riguardanti singole scuole. I laureati alle scuole di specializzazione non saranno ammessi a sostenere gli esami di profitto del primo anno se non avranno superato gli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo. Anche i laureati stranieri la cui preparazione scientifica sia ritenuta idonea dalla facolta' possono essere iscritti alle scuole stesse. Per essere ammessi a frequentare il primo anno di ciascuna scuola di specializzazione occorre aver superato dinanzi ad una commissione di tre membri, presieduta dal direttore della scuola, un esame di ammissione che potra' consistere in prove scritte e/o orali, a scelta del direttore, dirette ad accertare la cultura medico-chirurgica del candidato. Art. 267. - Su proposta motivata del direttore della scuola, il consiglio di facolta' potra' concedere abbreviazioni di corso nelle varie scuole di specializzazione, compatibilmente con la disponibilita' dei posti e tenendo conto dei titoli, agli aspiranti che ne facciano domanda e che dimostrino di essere da almeno tre anni, assistenti effettivi o assistenti volontari di nomina rettorale o assimilabili presso una clinica o istituto universitario della stessa materia o di materie strettamente affini ovvero primari, aiuti o assistenti sempre della stessa materia o di materie strettamente affini, e per un periodo sempre non inferiore a tre anni, di ospedali regionali o provinciali salvo diverse disposizioni contenute negli articoli riguardanti le singole scuole. Potranno inoltre essere concesse abbreviazioni di corso a coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso di diploma di specializzazione in altra disciplina o gruppo di discipline strettamente affini. L'abbreviazione di corso non potra' in nessun caso essere concessa per le scuole di specializzazione a durata biennale e non potra' essere superiore a un anno per quelle triennali e quadriennali, ne' superiore a due anni per quelle di durata maggiore, salvo quanto disposto dagli articoli 287 e 308. Art. 268. - La frequenza della scuola di specializzazione e' obbligatoria. Non potra' essere rilasciata la firma di frequenza dal direttore della scuola agli iscritti che non abbiano frequentato per un periodo da lui giudicato sufficiente. Mancando la firma di frequenza l'iscritto non potra' essere ammesso a sostenere gli esami speciali di quell'anno di corso, e percio' l'anno di corso dovra' essere ripetuto. Per le scuole di specializzazione di indole clinica e' obbligatorio un adeguato periodo di internato per ciascun anno. Art. 269. - Al termine di ogni anno di corso l'iscritto dovra' sostenere gli esami speciali prescritti dal regolamento della scuola dinanzi ad una commissione di almeno tre membri. Alla fine dell'ultimo anno di corso oltre agli esami speciali, l'iscritto dovra' sostenere un esame di diploma che consistera' nella presentazione di una tesi scritta e nella discussione dinanzi ad una commissione di sette membri, nominata dal consiglio di facolta' e presieduta dal direttore della scuola. Art. 270. - Il numero minimo e massimo degli iscritti alle varie scuole di specializzazione verra' fissato di anno in anno, entro il mese di giugno, dal consiglio di facolta' medico-chirurgica dietro proposta del direttore della scuola, tenendo conto delle attrezzature scientifiche e didattiche a disposizione della scuola medesima, salvo quanto eventualmente disposto negli articoli riguardanti le singole scuole, e sara' pubblicato nel manifesto che verra' affisso nell'albo dell'Universita'. Art. 271. - La direzione di ciascuna scuola di specializzazione e' affidata dal consiglio di facolta' ad un professore di ruolo, fuori ruolo o incaricato di specifica competenza nel campo della specializzazione. In nessun caso alla stessa persona potra' essere affidata la direzione di piu' di una scuola di specializzazione. Gli incarichi d'insegnamento nelle varie scuole di specializzazione sono affidati, anno per anno dalla facolta' medico-chirurgica, dietro proposta del direttore della scuola. Il direttore di ciascuna scuola convochera', prima dell'inizio dei corsi, tutti i docenti della scuola stessa al fine di: a) coordinare i programmi di insegnamento; esercitazioni ecc.; b) stabilire gli orari delle lezioni; c) decidere gli inviti ad eventuali conferenzieri insegnanti esterni alla facolta', ma non facenti parte del corpo docente della scuola; d) esaminare le eventuali richieste di abbreviazione di corso. Art. 272. - Per le scuole di specializzazione si esigono: a) una tassa di immatricolazione (solo al primo anno) nella misura di L. 7.000; b) una tassa annuale d'iscrizione nella misura di L. 30.000; c) una soprattassa annuale di esami di profitto nella misura di L. 7.000; d) contributo clinici e di laboratorio nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udite le facolta' e le scuole; e) la tassa di diploma e' fissata in L. 6.000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1976

Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 96

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