DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1975, n. 997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note per la modifica dell'intesa del 26 settembre 1967 tra l'Italia e l'Australia concernente l'emigrazione assistita, effettuato a Roma il 14 febbraio 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
LEONE MORO - RUMOR - TOROS
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 15
Scambio note
SCAMBIO DI NOTE PER LA MODIFICA DELL'INTESA DEL 26 SETTEMBRE 1967 TRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA CONCERNENTE LA EMIGRAZIONE ASSISTITA. Parte di provvedimento in formato grafico Ministero degli affari esteri Roma, 14 febbraio 1974 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza in data odierna e che in italiano e' tradotta come segue: "ho l'onore di riferirmi all'intesa per la emigrazione assistita finanziariamente dall'Italia alla Australia e di informare che in conseguenza dell'introduzione di un nuovo livello di contribuzione da parte degli emigranti e dell'introduzione di nuovi accordi per il trasporto degli emigranti, dal 1 luglio 1973, il Governo australiano propone le seguenti modifiche all'intesa a partire dalla stessa data: Clausola 8 (2) - sono soppresse le parole: "attraverso il C.I.M.E.". Clausola 10 (1) - le parole "intrapreso dal Comitato intergovernativo per le migrazioni europee" sono sostituite dalle altre "organizzato dal Governo australiano in periodica consultazione con le autorita' italiane". Clausola 10 (1) (c) - viene aggiunta la lettera c): "Il tipo di trasporto (e cioe' per via marittima o per via aerea) e' basato su libere scelte da parte dell'emigrante". Clausola 10 (1) - dopo la clausola 10 (1) (c) viene aggiunto il seguente paragrafo al punto 1 della clausola 10: "Le periodiche consultazioni che verranno di volta in volta realizzate comprenderanno anche un riesame delle informazioni fornite in base alla clausola 15; a tali riunioni potra' partecipare per conto delle autorita' italiane un rappresentante di ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e dei trasporti e dell'aviazione civile". Clausola 10 (2) - sono soppresse le parole: 1) "il C.I.M.E. ed" nel primo paragrafo, e 2) tutto l'ultimo periodo: "Nessuna modifica alle tariffe potra' essere effettuata dal Comitato intergovernativo per le migrazioni europee senza il consenso dei due Governi". Clausola 10 (3) - viene soppressa. Clausola 15 - viene sostituita dalla seguente: "Il Governo australiano fornira' al Governo italiano le seguenti informazioni in merito all'emigrazione prevista dalla presente intesa: a) alla fine di ciascun mese: l'andamento delle selezioni, il numero dei visti rilasciati, elencando separatamente il numero dei lavoratori, e relative qualifiche, e il numero dei familiari a carico; b) nel corso di ogni trimestre: il trasporto programmato per emigranti nel trimestre successivo con la indicazione della ripartizione del traffico tra i vettori". Clausola 16 - viene sostituita dalla seguente: "il trasporto organizzato dal Governo australiano in base alla clausola 10 della presente intesa sara' finanziato come segue: a) ogni famiglia marito e moglie con bambini a carico al disotto dei 18 anni paghera' l'equivalente di 75 dollari australiani; b) ogni coppia sposata paghera' l'equivalente di 75 dollari australiani; c) ogni persona non sposata di 18 anni e oltre paghera' l'equivalente di 75 dollari australiani; d) nessuna contribuzione sara' richiesta agli emigranti Assistiti non sposati che siano al disotto dei 18 anni 4 momento della partenza verso l'Australia; e) il Governo australiano paghera' la differenza necessaria al pagamento della tariffa di Viaggio per i casi sopra descritti". Se il Governo della Repubblica italiana accetta questi emendamenti, il Governo australiano propone che questa lettera, assieme alla risposta di conferma, costituiscano una intesa tra i due Governi per la modifica dell'intesa stipulata in base all'accordo di emigrazione e stabilimento". Al riguardo ho l'onore di comunicare che il Governo italiano concorda su quanto precede. Luigi GRANELLI Sottosegretario di Stato agli affari esteri A sua Eccellenza l'Ambasciatore M.R. BOOKER Ambasciata d'Australia - ROMA Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR
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