DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. 1013

Type DPR
Publication 1975-09-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 109 a 120, relativi alla scuola per assistenti sociali, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della successiva numerazione.

Art. 109. - Nella facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Siena e' istituita una scuola per assistenti sociali, ai sensi dell'[art. 20, lettera a), del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1933-08-31;1592~art20-leta).

La scuola ha per fine la formazione di assistenti sociali attraverso insegnamenti teorici e professionali integrati da un sistema permanente di seminari interdisciplinari di studio, da tirocini e da esercitazioni.

La scuola conferisce il diploma di assistente sociale.

Art. 110. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il diploma di maturita' classica o scientifica, o di abilitazione degli istituti magistrali o di istituti secondari superiori ordinati su non meno di cinque anni di corso.

Art. 111. - La scuola gode di autonomia agli effetti didattici.

I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dal contributo annuo stanziato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' di Siena e dagli eventuali contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati e sono amministrati dall'Universita'.

Art. 112. - Il consiglio della scuola e' composto dal preside della facolta' di giurisprudenza, dal direttore della scuola e dai docenti della scuola che siano incaricati dell'insegnamento delle discipline previste dal piano di studi.

Il consiglio:

a)

delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relativa alla scuola;

b)

da' parere alla facolta' di giurisprudenza per proporre al rettore la nomina del direttore della scuola da scegliersi fra i docenti di ruolo dei corsi di giurisprudenza e di scienze politiche;

c)

propone alla facolta' di giurisprudenza i docenti della scuola;

d)

predispone nei termini stabiliti dalla legge il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione degli organi accademici competenti.

Art. 113. - Il direttore e' nominato dal rettore su proposta della facolta' di giurisprudenza, udito il parere del consiglio della scuola; dura in carica un triennio ed e' rieleggibile.

Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola.

Egli presiede il consiglio dei professori della scuola e lo convoca ogni qual volta lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti il medesimo.

Art. 114. - I docenti sono nominati dal rettore su proposta del consiglio della scuola alla facolta' di giurisprudenza che provvede a sua volta a proporli al senato accademico e al consiglio di amministrazione dell'Universita'.

I docenti degli insegnamenti professionali devono di norma possedere il diploma di assistente sociale.

I docenti degli insegnamenti professionali svolgono anche l'attivita' di coordinamento e di assistenza ai seminari, ai tirocini, ed alle esercitazioni professionali.

Art. 115. - Il corso di studio per il conseguimento del titolo di assistente sociale ha la durata di tre anni.

Lo svolgimento delle lezioni e degli esami e' regolato dal calendario accademico.

Art. 116. - Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

istituzioni di servizio sociale I;

istituzioni di servizio sociale II;

metodologia del servizio sociale I;

metodologia del servizio sociale II;

servizio sociale e politica sociale I;

servizio sociale e politica sociale II;

amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

metodologia della ricerca sociale I;

metodologia della ricerca sociale II;

sociologia e antropologia culturale;

psicologia;

psicologia differenziale e applicata;

psicologia sociale;

elementi di diritto pubblico (semestrale);

elementi di diritto privato (semestrale);

legislazione sociale;

economia politica e politica economica;

statistica;

elementi di biologia e fisiologia;

igiene e medicina sociale.

Lo studente deve scegliersi altri quattro insegnamenti tra quelli annualmente indicati dal consiglio della scuola nell'ambito di quelli della facolta' di giurisprudenza e delle altre facolta' dell'Universita' di Siena.

I seminari interdisciplinari di studio sono svolti nei primi due anni di corso e lo studente deve seguirne uno per ogni anno; la durata media e' di 5 mesi.

I tirocini sono svolti nel secondo e terzo anno di corso e lo studente deve svolgerne uno per anno; la durata media e' di un anno accademico.

Le esercitazioni professionali si svolgono nell'ambito di singoli insegnamenti e tra gruppi interdisciplinari.

Art. 117. - Per essere ammesso agli esami lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza alle lezioni e aver frequentato con esito positivo sia i seminari che i tirocini.

Per conseguire il diploma lo studente deve presentare una dissertazione scritta (ricerca o contributo sperimentale dello studente) e sostenere un colloquio dopo il superamento di tutti gli esami.

Art. 118. - La scuola potra' avere un regolamento interno.

Art. 119. - Il numero massimo delle iscrizioni annualmente consentite e' di trenta (30) ma puo' essere modificato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del consiglio della scuola approvata dal senato accademico.

L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per soli esami.

Art. 120. - L'importo delle tasse e' stabilito nel modo seguente:

L. 30.000 annuo per gli studenti in corso;

L. 2.000 annue per gli studenti fuori corso;

la tassa di diploma, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e' fissata in L. 6.000.

Art. 121. - Gli studenti partecipano alla vita della scuola e beneficiano dell'assistenza universitaria secondo le norme in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 settembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 15

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 109 a 120, relativi alla scuola per assistenti sociali, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della successiva numerazione. Art. 109. - Nella facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Siena e' istituita una scuola per assistenti sociali, ai sensi dell'art. 20, lettera a), del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. La scuola ha per fine la formazione di assistenti sociali attraverso insegnamenti teorici e professionali integrati da un sistema permanente di seminari interdisciplinari di studio, da tirocini e da esercitazioni. La scuola conferisce il diploma di assistente sociale. Art. 110. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il diploma di maturita' classica o scientifica, o di abilitazione degli istituti magistrali o di istituti secondari superiori ordinati su non meno di cinque anni di corso. Art. 111. - La scuola gode di autonomia agli effetti didattici. I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dal contributo annuo stanziato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' di Siena e dagli eventuali contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati e sono amministrati dall'Universita'. Art. 112. - Il consiglio della scuola e' composto dal preside della facolta' di giurisprudenza, dal direttore della scuola e dai docenti della scuola che siano incaricati dell'insegnamento delle discipline previste dal piano di studi. Il consiglio: a) delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relativa alla scuola; b) da' parere alla facolta' di giurisprudenza per proporre al rettore la nomina del direttore della scuola da scegliersi fra i docenti di ruolo dei corsi di giurisprudenza e di scienze politiche; c) propone alla facolta' di giurisprudenza i docenti della scuola; d) predispone nei termini stabiliti dalla legge il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione degli organi accademici competenti. Art. 113. - Il direttore e' nominato dal rettore su proposta della facolta' di giurisprudenza, udito il parere del consiglio della scuola; dura in carica un triennio ed e' rieleggibile. Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola. Egli presiede il consiglio dei professori della scuola e lo convoca ogni qual volta lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti il medesimo. Art. 114. - I docenti sono nominati dal rettore su proposta del consiglio della scuola alla facolta' di giurisprudenza che provvede a sua volta a proporli al senato accademico e al consiglio di amministrazione dell'Universita'. I docenti degli insegnamenti professionali devono di norma possedere il diploma di assistente sociale. I docenti degli insegnamenti professionali svolgono anche l'attivita' di coordinamento e di assistenza ai seminari, ai tirocini, ed alle esercitazioni professionali. Art. 115. - Il corso di studio per il conseguimento del titolo di assistente sociale ha la durata di tre anni. Lo svolgimento delle lezioni e degli esami e' regolato dal calendario accademico. Art. 116. - Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti: istituzioni di servizio sociale I; istituzioni di servizio sociale II; metodologia del servizio sociale I; metodologia del servizio sociale II; servizio sociale e politica sociale I; servizio sociale e politica sociale II; amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; metodologia della ricerca sociale I; metodologia della ricerca sociale II; sociologia e antropologia culturale; psicologia; psicologia differenziale e applicata; psicologia sociale; elementi di diritto pubblico (semestrale); elementi di diritto privato (semestrale); legislazione sociale; economia politica e politica economica; statistica; elementi di biologia e fisiologia; igiene e medicina sociale. Lo studente deve scegliersi altri quattro insegnamenti tra quelli annualmente indicati dal consiglio della scuola nell'ambito di quelli della facolta' di giurisprudenza e delle altre facolta' dell'Universita' di Siena. I seminari interdisciplinari di studio sono svolti nei primi due anni di corso e lo studente deve seguirne uno per ogni anno; la durata media e' di 5 mesi. I tirocini sono svolti nel secondo e terzo anno di corso e lo studente deve svolgerne uno per anno; la durata media e' di un anno accademico. Le esercitazioni professionali si svolgono nell'ambito di singoli insegnamenti e tra gruppi interdisciplinari. Art. 117. - Per essere ammesso agli esami lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza alle lezioni e aver frequentato con esito positivo sia i seminari che i tirocini. Per conseguire il diploma lo studente deve presentare una dissertazione scritta (ricerca o contributo sperimentale dello studente) e sostenere un colloquio dopo il superamento di tutti gli esami. Art. 118. - La scuola potra' avere un regolamento interno. Art. 119. - Il numero massimo delle iscrizioni annualmente consentite e' di trenta (30) ma puo' essere modificato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del consiglio della scuola approvata dal senato accademico. L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per soli esami. Art. 120. - L'importo delle tasse e' stabilito nel modo seguente: L. 30.000 annuo per gli studenti in corso; L. 2.000 annue per gli studenti fuori corso; la tassa di diploma, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e' fissata in L. 6.000. Art. 121. - Gli studenti partecipano alla vita della scuola e beneficiano dell'assistenza universitaria secondo le norme in vigore.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1976

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 15

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