DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1975, n. 1015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione di servizi tecnici dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione della graduatoria di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge sopra citata;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
La tabella A ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, al paragrafo A nella parte relativa al secondo anno del corso biennale superiore tecnico del genio, e' cosi' modificata: "Secondo anno di corso: macchine elettriche; tecnica dei motori a combustione interna; tecnica dei compressori; tecnica dei ponti; tecnica delle teleferiche; meccanica delle terre e macchine di cantiere; tecnica della difesa in ambiente atomico; amministrazione".
LEONE MORO - FORLANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 21
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