DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1975, n. 1027
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: L'((Avvocatura dello Stato)) puo' assumere la rappresentanza e la difesa degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attivita' marinare, per l'agricoltura, per il commercio, alberghieri e femminili nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
LEONE MORO - MALFATTI - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 9
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.