DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1975, n. 1029
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza e assistenza dei giornalisti;
Visto l'art. 3 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1 gennaio 1953;
Visto l'art. 20, terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;
Visto l'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160;
Ritenuta la necessita' di modificare le aliquote del contributo dovuto alla gestione degli assegni familiari dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalle aziende editoriali, ivi comprese le cooperative editoriali iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni, onde rapportarle alle effettive esigenze finanziarie della gestione stessa;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 aprile 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla gestione degli assegni familiari dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalle aziende editoriali, ivi comprese le cooperative editoriali iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata nella misura dell'1,60% della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
LEONE TOROS - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 25
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.