DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. 1038
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, che, in attuazione all'apposita delega contenuta nell'art. 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, detta norme per il riordinamento della sperimentazione agraria; Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 2 del predetto decreto presidenziale, il quale prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione che disciplini l'amministrazione e la contabilita' degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria istituiti ai sensi dell'art. 1 del decreto medesimo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta: E' approvato il regolamento di esecuzione che disciplina l'amministrazione e la contabilita' degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, annesso al presente decreto.
LEONE MORO - MARCORA - REALE - ANDREOTTI - COLOMBO - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 46
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 NOVEMBRE 1967, N. 1318, RECANTE "NORME PER IL RIORDINAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA". Art. 1. Comitato nazionale della sperimentazione agraria Il comitato nazionale della sperimentazione agraria e' convocato dal presidente, quando egli lo ritiene necessario o ne ha avuto richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 2
Art. 2. Comitati regionali della sperimentazione agraria I comitati regionali della sperimentazione agraria sono convocati dai rispettivi presidenti, quando essi lo ritengano necessario o ne hanno avuto richiesta da almeno tre dei rispettivi componenti.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 3
Art. 3. Comitati scientifici degli istituti di sperimentazione agraria Il comitato scientifico di ciascun istituto di sperimentazione agraria si riunisce due volte all'anno per la preparazione dei programmi annuali di attivita' e della relazione annuale sulla attivita' svolta e sui risultati ottenuti dall'istituto. Esso e' convocato, inoltre, dal presidente ogni qualvolta egli lo ritiene opportuno o ne ha avuto richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 4
Art. 4. Consiglio d'amministrazione Il consiglio d'amministrazione si riunisce per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed e' convocato, inoltre, dal presidente, quando egli lo ritiene necessario o ne ha avuto richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal collegio dei revisori dei conti.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 5
Art. 5. Riunioni e deliberazioni Le riunioni dei comitati e del consiglio d'amministrazione, di cui agli articoli precedenti, sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 6
Art. 6. Funzioni dei direttori delle sezioni specializzate I direttori delle sezioni specializzate per la risicoltura di Vercelli e per la bachicoltura di Padova esercitano nei limiti della propria competenza le attribuzioni conferite dal presente regolamento ai direttori dei rispettivi istituti di appartenenza, attenendosi nell'attivita' sperimentale alle loro direttive.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 7
Art. 7. Scritture Ciascun istituto tiene i seguenti libri: 1) registro delle reversali e dei mandati di pagamento distinti a seconda che si riferiscano alla gestione di competenza o a quella dei residui; 2) partitario delle entrate e delle spese costituito da schede per ogni capitolo ed articolo di bilancio. Le schede devono indicare, distintamente per la competenza ed i residui, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa con le reversali ed i mandati di pagamento relativi; 3) registro dei residui attivi e passivi; 4) registro delle rendite e spese non finanziarie; 5) libro di magazzino per le merci, i materiali, i prodotti e le scorte, dei quali l'entrata e l'uscita devono essere comprovate dai buoni di carico e scarico rilasciati dalle persone appositamente delegate; 6) libro degli inventari distinto in categorie; 7) tutti gli altri libri necessari alle esigenze funzionali dell'istituto e delle annesse aziende agricole.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 8
Art. 8. Tenuta delle scritture Le scritture sono tenute, con riferimento a ciascun anno finanziario, in modo da far risultare in ogni loro particolarita' gli effetti degli atti amministrativi in relazione sia alla gestione di bilancio che alla situazione patrimoniale.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 9
Art. 9. Vidimazione dei libri delle scritture Ciascun libro tenuto dall'istituto non puo' essere posto in uso, se non e' stato prima numerato in ogni sua pagina e vidimato dal presidente e da un revisore dei conti, i quali con dichiarazione apposta a tergo dell'ultima pagina attestano il numero delle pagine di cui esso si compone.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 10
Art. 10. Classificazione dei beni I beni degli istituti sono immobili e mobili. I beni mobili sono di uso e di consumo. I beni immobili ed i beni mobili di uso sono descritti in appositi inventari tenuti dall'ufficio amministrativo.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 11
Art. 11. Inventario dei beni immobili L'inventario dei beni immobili contiene per ciascun bene le seguenti indicazioni: a) numero progressivo di carico e classificazione di archivio; b) ubicazione, denominazione, natura, qualita' del bene ed uso al quale esso e' destinato; c) titolo di provenienza; d) dati catastali e diversi; e) servitu', pesi ed oneri di cui il bene e' gravato; f) valore iniziale ed eventuali successive variazioni; g) eventuali redditi.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 12
Art. 12. Inventario dei beni mobili L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni: a) numero progressivo di carico; b) luogo in cui si trova il bene; c) denominazione e descrizione del bene secondo la diversa natura e specie; d) quantita' e numero; e) classificazione ("nuovo", "usato", "fuori uso"); f) valore; g) estremi del buono di carico. I beni mobili si iscrivono in inventario al prezzo di compravendita, o se acquistati in altro modo, al valore di stima o di mercato, sulla base dei buoni di carico emessi in duplice esemplare dal segretario amministrativo. Il numero di carico in inventario deve essere apposto in modo indelebile sui beni inventariati. Per i beni di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell'art. 13 sono tenuti inventari separati.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 13
Art. 13. Categorie dei beni mobili I beni mobili, ai fini della loro iscrizione negli inventari, si distinguono nelle seguenti categorie: 1) mobili, arredi, macchine d'ufficio ed automezzi; 2) macchine e strumenti scientifici ed attrezzature tecniche; 3) macchine ed attrezzi agricoli ed oggetti diversi per le aziende agrarie; 4) bestiame (bovini, equini, suini, ovini, ecc.); 5) libri e pubblicazioni; 6) titoli e valori mobiliari.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 14
Art. 14. Inventario del bestiame L'inventario del bestiame contiene le seguenti indicazioni: a) azienda e luogo in cui il bestiame viene allevato; b) specie (bovini, equini, suini, ecc.), razza e categoria (toro, vacca, manza, vitello, stallone, fattrice, puledro, verro, scrofa, magrone, ecc.); c) numero progressivo di carico da applicare con fascetta metallica o tatuaggio all'orecchio; d) valore dell'animale. Il bestiame nato nella stalla nel corso dell'anno e' preso in carico al momento della nascita e la sua valutazione viene fatta al momento della vendita o alla fine dell'anno. Alla fine di ogni anno si procede alla ricognizione del bestiame esistente e si provvede all'aggiornamento delle stime. La valutazione a fine anno del bestiame viene fatta dalla persona, alla quale e' affidata la direzione dell'azienda agraria, d'intesa con il direttore dell'istituto di ricerca o con un suo incaricato. Lo scarico del bestiame, in caso di morte o di macellazione obbligatoria, deve essere documentato con il prescritto certificato veterinario.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 15
Art. 15. Titoli e valori I titoli e gli altri valori si iscrivono in inventario al prezzo di acquisto o in base a stima. I titoli del debito pubblico e gli altri titoli a reddito fisso pubblici o privati si iscrivono al loro valore nominale con la indicazione della scadenza e del reddito.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 16
Art. 16. Custodia delle sedi degli istituti La custodia dei locali delle sedi degli istituti e delle sezioni operative periferiche puo' essere affidata, con il loro consenso, ad impiegati appartenenti al ruolo degli uscieri, i quali per il particolare incarico fruiranno, in aggiunta al trattamento economico loro spettante, dell'alloggio gratuito di servizio. La custodia dei locali, di cui al comma precedente, puo' essere altresi' affidata a persona idonea in base a contratto di portierato.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 17
Art. 17. Custodia dei beni mobili I beni mobili sono dati in consegna ad agenti responsabili con appositi inventari. Gli agenti responsabili sono: 1) l'impiegato incaricato dal segretario amministrativo, per i beni esistenti presso la sede centrale dell'istituto di ricerca; 2) i direttori delle sezioni operative periferiche, per i beni esistenti presso di esse; 3) il responsabile della direzione dell'azienda agraria, per i beni esistenti presso di essa. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare, di cui uno e' conservato dall'ufficio amministrativo e l'altro dall'agente responsabile. Gli agenti sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna fino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico. In caso di sostituzione degli agenti responsabili la consegna dei beni ha luogo previa materiale ricognizione di essi e deve risultare da apposito processo verbale redatto con l'intervento del segretario amministrativo o di un suo delegato.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 18
Art. 18. Custodia dei titoli, dei valori e delle raccolte scientifiche La custodia dei titoli e dei valori deve essere affidata allo istituto di credito che esplica il servizio di tesoreria. Le raccolte scientifiche sono affidate a funzionari responsabili scelti dal direttore previa descrizione di esse in appositi registri.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 19
Art. 19. Scarico dei beni mobili Lo scarico degli inventari dei beni mobili, perche' fuori uso, per perdita o per altra causa di forza maggiore, e' disposto con deliberazione del consiglio di amministrazione dopo l'accertamento delle eventuali responsabilita' dei consegnatari. La deliberazione indica l'eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento del danno a carico dei responsabili ed e' portata a conoscenza dei consegnatari a cura dell'ufficio amministrativo. L'ufficio amministrativo provvede all'aggiornamento delle scritture patrimoniali sulla base della deliberazione, di cui ai commi precedenti.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 20
Art. 20. Aggiornamento degli inventari dei beni mobili di uso Ogni dieci anni si provvede alla ricognizione generale dei beni mobili di uso degli istituti anche ai fini della rivalutazione e dell'eventuale radiazione dei beni inservibili o fuori uso.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 21
Art. 21. Custodia dei beni mobili di consumo I beni mobili di consumo sono dati in consegna, secondo le rispettive competenze, agli agenti responsabili di cui allo art. 17. Le variazioni nella consistenza dei beni, di cui al comma precedente, sono seguite attraverso uno schedario analitico per quantita' ed alla fine dell'esercizio il riepilogo delle rimanenze viene comunicato all'ufficio amministrativo.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 22
Art. 22. Chiusura annuale degli inventari Gli inventari sono chiusi alla fine di ogni anno finanziario per la determinazione delle singole consistenze ai fini della formazione del conto patrimoniale.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 23
Art. 23. Tipi di contratto Gli istituti provvedono agli acquisti, alle forniture, alle permute, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, ai trasporti ed ai servizi mediante contratti. I contratti debbono essere preceduti, a scelta del consiglio di amministrazione, da pubblico incanto o da licitazione privata, ai quali possono essere sostituiti nei casi previsti dagli articoli 30 e 32 l'appalto concorso e la trattativa privata.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 24
Art. 24. Provviste in economia Gli istituti, con le modalita' prescritte dal [regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440), recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e relativo regolamento approvati con [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827), e successive modificazioni, possono provvedere in economia a: a) acquisti, riparazioni, manutenzione ed adattamento di mobili, utensili, strumenti, macchine d'ufficio, arredi e decorazioni di locali, riparazioni di autoveicoli ed acquisto di combustibili, lubrificanti ed altri materiali di consumo per tali mezzi; b) illuminazione e riscaldamento di locali sia in via ordinaria che straordinaria; c) manutenzione degli immobili e degli impianti fissi; d) provviste di reagenti chimici, vetrerie, accessori vari e combustibili per i laboratori, nonche' materiali di pulizia; e) trasporti, spedizioni e noli di vettura a trazione meccanica od animale; f) acquisti e riparazioni di oggetti scientifici, macchine, strumenti, collezioni e suppellettili scientifiche; g) spese di cancelleria, stampa, litografia; h) spese inerenti alla pubblicazione di annali, riviste, monografie, estratti, bollettini; i) acquisto di volumi e pubblicazioni in genere nonche' abbonamenti a periodici; l) acquisto di semi, piante, concimi ed altre spese necessarie alla sperimentazione agraria; m) acquisto di anticrittogamici ed antiparassitari; n) acquisto e manutenzione di utensili, attrezzi e macchine agricole; o) acquisto di seme bachi, api vive selezionate, e materiale vario per la sperimentazione relativa alla zoologia agraria; p) bestiame, foraggi, mangimi e quant'altro sia necessario per provvedere alla sperimentazione zootecnica; q) spese per noleggio calcolatori elettronici ed altre apparecchiature necessarie per l'elaborazione di dati sperimentali; r) macchine fotografiche e cinematografiche e relativo materiale; s) spese inerenti alla progettazione, costruzione di prototipi di macchine agricole ed attrezzature tecniche varie.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 25
Art. 25. Capitolati d'oneri Gli istituti, con deliberazione del consiglio d'amministrazione su proposta del presidente, possono adottare un unico capitolato generale o distinti capitolati particolari d'oneri per i vari tipi di contratto.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 26
Art. 26. Lavori e forniture continuativi I lavori e le forniture continuativi e riguardanti un unico oggetto non possono essere ripartiti in lotti per la stipulazione di piu' contratti, a meno che il consiglio d'amministrazione con deliberazione motivata non ritenga la ripartizione piu' vantaggiosa per l'istituto.
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318-art. 27
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