LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale
Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.
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