LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3

Type Legge
Publication 1976-01-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale

Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.