LEGGE 3 febbraio 1976, n. 11

Type Legge
Publication 1976-02-03
Ultimo aggiornamento 1976-02-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con protocolli, atto finale, allegati, accordi relativi allo zucchero di canna e scambio di note, firmata a Lome' il 28 febbraio 1975; b) accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lome' il 28 febbraio 1975; c) accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della convenzione CEE Stati ACP di Lome', firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975; d) accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 87, 7, 7 e 33 degli atti stessi.

Art. 3

Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, e' autorizzata la spesa valutata nel complessivo importo di L. 310.000.000.000. Al relativo onere di pertinenza per l'anno finanziario 1976, valutato in L. 10.000.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In relazione all'evoluzione degli interventi, a partire dall'anno finanziario 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sara' determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge a valere sull'autorizzazione prevista al primo comma.

Art. 4

Ai fini dell'adeguamento dell'unita' di conto, prevista dal protocollo n. 7, annesso alla convenzione di Yaounde' ratificata con legge 7 dicembre 1970, n. 1048, alla evoluzione della situazione monetaria internazionale, la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 7 dicembre 1970, n. 1048, e' aumentata di 28 miliardi di lire da iscriversi per lire 17 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e per lire 11 miliardi nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 1977. All'onere di lire 17 miliardi derivante dall'applicazione del precedente comma per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Il Governo e' autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi e i criteri direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, e nei limiti di tempo richiesti dalla esenzione della convenzione, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal terzo comma dell'articolo 91 della convenzione di Lome'.

LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - COLOMBO - ANDREOTTI - MARCORA - DONAT-CATTIN - DE MITA - GIOIA - BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME' Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato Trattato, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, e il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e Il Capo di Stato delle Bahamas, Il Capo di Stato delle Barbados, Il Presidente della Repubblica del Botswana, Il Presidente della Repubblica del Burundi, Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centrafricana, Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo, Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia, Sua Maesta' la Regina delle Figi, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica del Gambia, Il Presidente del Consiglio di Liberazione Nazionale della Repubblica del Gana, Il Capo di Stato di Grenada, Il Presidente della Repubblica di Guinea, Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, Il Presidente della Repubblica Cooperativa di Guyana, Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Il Capo di Stato della Giamaica, Il Presidente della Repubblica del Kenya, Il Re del Regno di Lesotho, Il Presidente della Repubblica di Liberia, Il Presidente della Repubblica del Malawi, Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia, Il Presidente del Comitato Militare di Liberazione Nazionale del Mali, Capo di Stato, Presidente del Governo, Sua Maesta' la Regina di Maurizio, Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Capo del Governo Militare Federale della Nigeria, Il Presidente della Repubblica del Ruanda, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone, Il Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, Il Re del Regno dello Swaziland, Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Togo, Il Capo di Stato di Tonga, Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago, Il Presidente della Repubblica dell'Uganda, Il Capo di Stato della Samoa Occidentale, Il Presidente della Repubblica dello Zaire, Il Presidente della Repubblica dello Zambia, i cui Stati sono qui in appresso denominati Stati ACP, dall'altra parte, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, Solleciti di stabilire, su un piano di completa uguaglianza tra parti, una stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarieta' internazionale; Risoluti a rafforzare in comune gli sforzi volti allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati ACP; Desiderando manifestare la reciproca volonta' di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite; Decisi a promuovere, tenendo conto dei livelli rispettivi di sviluppo, la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunita' e a garantire un fondamento sicuro in conformita' dei loro obblighi internazionali; Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi tra gli Stati ACP; Risoluti a instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale per un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato; Desiderando salvaguardare gli interessi degli Stati ACP la cui economia dipende in misura rilevante dall'esportazione di prodotti di base; Solleciti di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP con azioni di estesa cooperazione tra questi Stati e gli Stati membri della Comunita', hanno deciso di concludere la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro degli Affari Esteri Sua Maesta' la Regina di Danimarca: JENS CHRISTENSEN, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Ambasciatore Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: HANS-JURGEN WISCHNEWSKI, Ministro di Stato agli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica Francese: PIERRE ABELIN, Ministro della Cooperazione Il Presidente dell'Irlanda: GARRET FITZGERALD, T. D., Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica italiana: FRANCESCO CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: JEAN DONDELINGER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: LAURENS JAN BRINKHORST, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: The Rt. Hon. JUDITH HART, M. P., Ministro per lo Sviluppo d'oltremare Il Consiglio delle Comunita' europee: GARRET FITZGERALD, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee; FRANCOIS-XAVIER ORTOLI, Presidente della Commissione delle Comunita' europee; CLAUDE CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' europee Il Capo di Stato delle Bahamas: A. R. BRAYNEN, Alto Commissario per le Bahamas Il Capo di Stato delle Barbados: STANLEY LEON TAYLOR, Segretario Permanente del Ministero del Commercio e dell'industria Il Presidente della Repubblica del Botswana: The Hon. Dr. GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE, Ministro del Commercio e dell'Industria Il Presidente della Repubblica del Burundi: GILLES BIMAZUBUTE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun: MAIKANO ABDOULAYE, Ministro della Pianificazione e della Sistemazione del territorio Il Presidente della Repubblica Centrafricana: JEAN PAIL MOKODOPO, Ministro della Pianificazione Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo: Cdt. ALFRED BAOUL. Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante del Congo presso la Comunita' economica europea Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio: HENRI KONAN BEDIE, Ministro dell'Economia e delle Finanze Il Presidente della Repubblica del Dahomey: Cap. ANDRE, ATCHADE, Ministro dell'industria, del Commercio e del Turismo Il Presidente del Consiglio militare amministrativo provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia: ATO GEBRE KIDAN ALULA, Rappresentante dell'Etiopia per gli Affari commerciali presso la Comunita' economica europea Sua Maesta' la Regina delle Figi: The Right Hon. RATU Sir K. K. T. MARA K. B. E. Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica del Gabon: EMILE KASSA MAPSI, Ministro di Stato Il Presidente della Repubblica del Gambia: Alhaji the Honourable IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA, Ministro delle Finanze e del Commercio Il Presidente del Consiglio di liberazione nazionale della Repubblica del Gana: L. Col. FELLI, Ministro-Commissario per la Pianificazione Economica Il Capo di Stato di Grenada: DEREK KNIGHT, Sen., Ministro senza Portafoglio Il Presidente della Repubblica di Guinea: SEYDOU KEITA, Ambasciatore straordinario della Repubblica di Guinea per l'Europa occidentale Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau: Dr. VASCO CABRAL, Commissario di Stato all'Economia e alle Finanze Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale: AGELMASIE NTUMU, Sottosegretario di Stato Il Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana: The Hon. S S. RAMPHAL, S. C., M. P., Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: LEONARD KALMOGO, Sottosegretario di Stato alla Pianificazione Il Capo di Stato della Giamaica: PERCEVAL J. PATTERSON, Ministro dell'Industria, del Turismo e del Commercio Estero Il Presidente della Repubblica del Kenya: Dr. J. G. KIANO, Ministro del Commercio e dell'Industria Il Re del Regno di Lesotho: E. R. SEKHONYANA, Ministro delle Finanze Il Presidente della Repubblica di Liberia: The Hon. D. FRANKLIN NEAL, Ministro della Pianificazione e dell'Economia Il Presidente della Repubblica del Malawi: The Hon. D. T. MATENJE, Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo; Ministro delle Finanze Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia: JULES RAZAFIMBAHINY, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante presso la Comunita' economica europea Il Presidente del Comitato militare di liberazione nazionale del Mali, Capo dello Stato, Presidente del Governo: Lt. Col. CHARLES SAMBA CISSOKHO, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Sua Maesta' la Regina di Maurizio: The Right Honourable Sir SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM, P. C., Kt., Primo Ministro Il Presidente della Repubblica islamitica di Mauritania: SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo Industriale Il Presidente della Repubblica del Niger: Cap. MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Il Capo del Governo militare federale della Nigeria: GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE, Commissario Federale per il Commercio Il Presidente della Repubblica del Ruanda: NDUHUNGIREHE, Ministro delle Finanze e dell'Economia. Il Presidente della Repubblica del Senegal: BABACAR BA, Ministro delle Finanze e dell'Economia Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone: The Hon. FRANCIS M. MINAH, Ministro dell'industria e del Commercio Il Presidente della Repubblica democratica somala, Presidente del Consiglio rivoluzionario supremo: JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI, Consulente presso il Comitato economico del Consiglio Rivoluzionario Supremo Il Presidente della Repubblica democratica del Sudan: SHARIF EL KHATIM, Ministro aggiunto alle Finanze e all'Economia Il Re del Pegno dello Swaziland: The Hon. SIMON SISHAYI NXUMALO, Ministro dell'industria e delle Miniere Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania: DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA, Ambasciatore nella Repubblica Federale di Germania Il Presidente della Repubblica del Ciad: NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI, Sottosegretario di Stato dell'Economia moderna Il Presidente della Repubblica del Togo: BENISSAN TETE-TEVI, Ministro del Commercio e dell'Industria Il Capo di Stato di Tonga: Sua Altezza Reale il Principe TUPOUTOA Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago: The Hon. Dr. CUTHBERT JOSEPH, Ministro degli Affari Esteri e delle Relazioni con i paesi delle Indie Occidentali Il Presidente della Repubblica dell'Uganda: The Hon. EDWARD ATHIYO, Ministro del Commercio Il Capo di Stato della Samoa Occidentale: The Hon. FALESA P. S. SAILI, Ministro delle Finanze Il Presidente della Repubblica dello Zaire: KANYINDA TSHIMPUMPU, Commissario di Stato al Commercio Il Presidente della Repubblica dello Zambia: RAJAH KUNDA, Ministro del Commercio i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente Convenzione e' di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e, in particolare, della necessita' di assicurare vantaggi supplementari agli scambi commerciali degli Stati ACP, al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e migliorare le condizioni di immissione dei loro prodotti sul mercato della Comunita' economica europea, in appresso denominata "la Comunita'", in modo d'assicurare un miglior equilibrio negli scambi commerciali delle Parti contraenti. A tal fine le Parti contraenti applicano i capitoli 1 e 2 del presente titolo.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. 1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, e il trattamento loro riservato non puo' essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri mutuamente si accordano. Tuttavia, ai fini dell'applicazione del primo comma non si applicano le disposizioni transitorie vigenti per i dazi doganali residui e le tasse d'effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati. 2. a) I prodotti originari degli Stati ACP: - enumerati nell'elenco dell'Allegato II del Trattato che siano oggetto di una organizzazione comune di mercato ai sensi dell'articolo 40 del Trattato, o - soggetti, all'importazione nella Comunita', ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica, agricola comune, sono importati nella Comunita', in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle seguenti condizioni: i) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relativo all'importazione; ii) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i), la Comunita' adotta le misure necessarie ad assicurare, come norma generale, un regime piu' favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. b) Questo regime entra in vigore simultaneamente alla presente Convenzione e resta applicabile per tutta la durata di quest'ultima. Tuttavia, se la Comunita', nel periodo di applicazione della presente Convenzione, - sottopone uno o piu' prodotti a un'organizzazione comune di mercato o ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva d'adattare il regime d'importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP, previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri. In tal caso si applica il paragrafo 2, lettera a); - modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare il regime fissato per i prodotti originari a favore degli Stati ACP, previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri. In tal caso la Comunita' s'impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui fruivano in precedenza nei confronti dei prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione piu' favorita.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. 1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente diverse da quelle che gli Stati membri applicano tra loro. 2. Tuttavia il paragrafo 1 non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino. La Comunita' informa gli Stati ACP allorche' vengono eliminate restrizioni quantitative residue per tali prodotti. 3. Il presente articolo non pregiudica il trattamento che la Comunita' riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi mondiali relativi ai medesimi di cui siano firmatari la Comunita' e gli Stati ACP interessati.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionali o di tutela, della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire ne' un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata del commercio.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure stabilite nei programmi di ravvicinamento delle legislazioni e regolamentazioni che la Comunita' ha adottato al fine di migliorare la circolazione delle merci, la Comunita' ne informa, prima dell'adozione, gli Stati ACP tramite il Consiglio dei ministri. Per consentire alla Comunita' di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP interessati, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, per trovare una soluzione soddisfacente.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. 1. Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, adottate al fine di agevolare la circolazione delle merci, o dalla loro interpretazione, dalla loro applicazione o dall'attuazione delle loro modalita', si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente. 2. Al fine di trovare una soluzione soddisfacente gli Stati ACP possono pure addurre, in sede di Consiglio dei ministri, altre difficolta', relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da provvedimenti attuati o previsti dagli Stati membri. Le istituzioni competenti della Comunita' forniscono al Consiglio dei ministri la maggior informazione possibile su siffatti provvedimenti.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Tenuto conto delle attuali necessita' del loro sviluppo gli Stati ACP non sono tenuli ad assumere per la durata dell'applicazione della presente Convenzione, relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunita', obblighi corrispondenti agli impegni che la Comunita' ha assunto, in virtu' del presente capitolo, riguardo all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP. 2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunita', gli Stati ACP non operano discriminazioni tra gli Stati membri e accordano alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita. b) Il trattamento della nazione piu' favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali tra gli Stati ACP o tra uno o piu' Stati ACP e altri paesi in via di sviluppo.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. Ciascuna Parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa comunica anche le successive modifiche di tale tariffa via via che sono apportate.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. 1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel Protocollo n. 1. 2. Il Consiglio dei ministri puo' adottare qualsiasi modificazione del Protocollo n. 1. 3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna Parte contraente continua ad applicare la sua regolamentazione.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Qualora l'applicazione del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica della Comunita' o di uno o piu' Stati membri o ne comprometta la stabilita' finanziaria con l'estero o qualora sorgano difficolta' che rischiano di alterare un settore d'attivita' in una regione della Comunita', la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure e le relative modalita' d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei ministri. 2. Nell'applicare il paragrafo 1 si deve dare la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il commercio tra le Parti contraenti e il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi.

Convenzione-art. 11

ARTICOLO 11. Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le Parti contraenti convengono d'informarsi e di consultarsi a vicenda. In particolare si tengono consultazioni a richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle regole di procedura di cui all'articolo 74, nei seguenti casi: 1. Qualora alcune delle Parti contraenti si propongano di adottare misure commerciali che incidono sugli interessi di una o piu' altre Parti contraenti nell'ambito della presente Convenzione, esse devono informare il Consiglio dei ministri. A richiesta delle Parti contraenti interessate, si tengono consultazioni per prendere in considerazione i rispettivi interessi. 2. Qualora preveda di concludere un accordo preferenziale, la Comunita' ne informa gli Stati ACP. A richiesta degli Stati ACP, si tengono consultazioni per salvaguardare i loro interessi. 3. Qualora la Comunita' o gli Stati membri adottino misure di salvaguardia a norma dell'articolo 10, si possono tenere consultazioni al riguardo in seno al Consiglio dei ministri, a richiesta delle Parti contraenti interessate, al fine, in particolare, di assicurare il rispetto dell'articolo 10, paragrafo 2. 4. Qualora, nel periodo d'applicazione della presente Convenzione gli Stati ACP ritengano che i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), diversi da quelli che beneficiano di un regime particolare, dovrebbero anch'essi beneficiare di un regime particolare, si possono tenere consultazioni in seno al Consiglio dei ministri.

Convenzione-art. 12

ARTICOLO 12. Per conseguire gli obiettivi che si sono prefissi in fatto di cooperazione commerciale e industriale, le Parti contraenti attuano azioni di promozione commerciale dirette ad aiutare gli Stati ACP a trarre il maggior vantaggio dal titolo I, capitolo 1, e dal titolo III e a partecipare nelle migliori condizioni al mercato della Comunita' ed ai mercati regionali e internazionali.

Convenzione-art. 13

ARTICOLO 13. Le azioni di promozione commerciale di cui all'articolo 12 riguardano in particolare: a) il miglioramento delle strutture e dei metodi di lavoro degli organismi, servizi o imprese che contribuiscono allo sviluppo del commercio estero degli Stati ACP, o la creazione di tali organismi, servizi o imprese; b) la formazione o il perfezionamento professionale di tecnici del commercio estero e della promozione commerciale; c) la partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni, saloni specializzati di carattere internazionale, e l'organizzazione di manifestazioni commerciali; d) il miglioramento della cooperazione tra operatori economici degli Stati membri e degli Stati ACP, e la creazione di strutture di collegamento atte a favorire tale cooperazione; e) l'effettuazione e l'utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di marketing; f) la preparazione e la diffusione in diverse forme, nella Comunita' e negli Stati ACP, di un'informazione commerciale atta a sviluppare gli scambi commerciali.

Convenzione-art. 14

ARTICOLO 14. Le domande di finanziamento di azioni di promozione commerciale sono presentate alla Comunita' da uno o piu' Stati ACP alle condizioni di cui al titolo IV.

Convenzione-art. 15

ARTICOLO 15. La Comunita' partecipa, alle condizioni di cui al titolo IV e al Protocollo n. 2, al finanziamento delle azioni di promozione commerciale atte a promuovere lo sviluppo delle esportazioni degli Stati ACP.

Convenzione-art. 16

ARTICOLO 16. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi d'esportazione e permettere casi agli Stati ACP di assicurare la stabilita', la redditivita' e l'espansione continua delle loro economie, la Comunita' istituisce un sistema mirante a garantire la stabilizzazione dei proventi degli Stati ACP derivanti dall'esportazione nella Comunita' di taluni prodotti da cui le loro economie dipendono e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.

Convenzione-art. 17

ARTICOLO 17. 1. proventi d'esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall'esportazione, dagli Stati ACP nella Comunita', dei prodotti di cui all'elenco seguente, redatto tenendo conto di fattori quali l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunita' e lo Stato ACP interessato, il livello di sviluppo di quest'ultimo, nonche' delle difficolta' particolari degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui allo articolo 24: a. Prodotti dell'arachide aa) arachidi in guscio o decorticate ab) olio di arachidi ac) panetti di arachidi b. Prodotti del cacao ba) cacao in grani bb) pasta di cacao bc) burro di cacao c. Prodotti del caffe' ca) caffe' verde o torrefatto cb) estratti o essenze di caffe' d. Prodotti del cotone da) cotone in massa db) linter di cotone e. Prodotti del cocco ea) noce di cocco eb) copra ec) olio di cocco ed) panetti di noce di cocco f. Prodotti della palma e dei palmisti fa) olio di palma fb) olio di palmisti fc) panetti di palmisti fd) noci di palmisti g. Cuoio e pelli ga) pelli grezze gb) cuoio e pelli di bovini gc) pelli ovine gd) pelli caprine h. Prodotti del legno ha) legno rozzo hb) legno semplicemente squadrato hc) legno semplicemente segato per il lungo i. Banane fresche k. Te' l. Sisal grezzo m. Minerali di ferro minerali di ferro e piriti di ferro arrostite. Le statistiche prescelte per l'applicazione del sistema sono quelle che risultano dal controllo della concordanza tra le statistiche della CEE e quelle degli Stati ACP, tenendo conto dei valori fob. Detta applicazione riguarda i prodotti di cui sopra a) immessi al consumo nella Comunita' o b) soggetti nella Comunita' al regime di perfezionamento attivo a scopo di trasformazione. 2. Il sistema si applica ai proventi d'uno Stato ACP derivanti dall'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 se, nell'anno precedente quello di applicazione, i proventi delle esportazioni del prodotto o dei prodotti, per tutte le destinazioni, hanno costituito almeno il 7,5 per cento dei proventi totali delle esportazioni di merci di detto Stato. Tuttavia, questa percentuale e' del 5 per cento per il sisal. Questa percentuale e' del 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'articolo 24. 3. Se pero', non prima di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, uno o piu' prodotti che non sono riportati sull'elenco di cui al paragrafo 1 ma da cui dipende in misura rilevante la economia di uno o piu' Stati ACP vengono colpiti da forti fluttuazioni, il Consiglio dei ministri puo' decidere di includere il prodotto o i prodotti in tale elenco, salvo restando l'articolo 18, paragrafo 1. 4. Per alcuni casi particolari, il sistema si applica alle esportazioni dei prodotti di cui trattasi, qualunque ne sia la destinazione. 5. Gli Stati ACP interessati certificano che i prodotti cui si applica il sistema di stabilizzazione sono originari del loro territorio.

Convenzione-art. 18

ARTICOLO 18. 1. Ai fini precisati dall'articolo 16 e per la durata della presente Convenzione, la Comunita' destina al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione un importo globale di 375 milioni di unita' di conto per coprire l'insieme dei suoi impegni nel quadro di tale sistema. Questo importo e' amministrato dalla Commissione delle Comunita' europee, in appresso denominata "la Commissione". 2. Questo importo globale e' suddiviso in cinque frazioni annue di pari valore. Nella misura del necessario il Consiglio dei ministri puo' autorizzare ogni anno, salvo l'ultimo, l'uso anticipato della frazione dell'anno successivo sino a un massimo del 20 per cento della medesima. 3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni d'applicazione della presente Convenzione e' riportata di diritto all'anno successivo. 4. Sulle, base della relazione che la Commissione gli sottopone, il Consiglio dei ministri puo' ridurre l'importo dei trasferimenti da effettuare in forza del sistema di stabilizzazione. 5. Prima della scadenza della presente Convenzione il Consiglio dei ministri decide sulla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui al paragrafo 1 nonche' sulle condizioni di destinazione degli importi che gli Stati ACP devono ancora versare, ai sensi dell'articolo 21, dopo la scadenza della presente Convenzione.

Convenzione-art. 19

ARTICOLO 19. 1. Per l'applicazione del sistema di stabilizzazione si calcola un livello di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi d'esportazione nel quadriennio che precede ogni anno d'applicazione. 2. Uno Stato ACP ha il diritto di chiedere un trasferimento finanziario se, in base ai risultati d'un anno civile, i suoi effettivi proventi d'esportazione, quali sono previsti dall'articolo 17, sono, per ciascuno dei prodotti individualmente preso, inferiori di almeno 7,5 per cento al livello di riferimento. Questa percentuale e' del 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'articolo 24. 3. La richiesta dello Stato ACP interessato e' fatta alla Commissione, che l'esamina entro i limiti del volume delle risorse disponibili. La differenza tra il livello di riferimento, e i proventi effettivi costituisce la base del trasferimento. 4. Nondimeno, a) qualora l'esame della richiesta al quale la Commissione procede in collegamento con lo Stato ACP interessato faccia apparire che la diminuzione dei proventi dell'esportazione di detti prodotti nella Comunita' e' la conseguenza di una politica commerciale dello Stato ACP particolarmente sfavorevole alle esportazioni nella Comunita', la richiesta non puo' essere accettata; b) qualora l'esame dell'evoluzione delle esportazioni globali nello Stato ACP richiedente metta in luce notevoli cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se e in quale misura questi cambiamenti possano incidere sull'importo del trasferimento. 5. Salvo il caso di cui al paragrafo 4 lettera a), la Commissione redige, in collegamento con lo Stato ACP richiedente, un progetto di decisione di trasferimento. 6. Vengono prese le disposizioni per assicurare un trasferimento rapido, in particolare mediante anticipi in linea di massima semestrali.

Convenzione-art. 20

ARTICOLO 20. L'uso delle risorse viene deciso dallo Stato ACP beneficiario. Esso informa annualmente la Commissione sull'uso al quale ha destinato le risorse trasferite.

Convenzione-art. 21

ARTICOLO 21. 1. Gli importi trasferiti non sono produttivi di interesse. 2. Gli Stati ACP che hanno beneficiato di trasferimenti contribuiscono, nei cinque anni successivi all'attribuzione di ciascun trasferimento, alla ricostituzione delle risorse che la Comunita' ha messo a disposizione del sistema. 3. Ciascuno Stato ACP contribuisce a questa ricostituzione quando si costata che l'evoluzione dei suoi proventi d'esportazione lo consente. A questo scopo la Commissione esamina per ciascun anno e per ciascun prodotto, alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, se - il valore unitario delle esportazioni e' superiore al valore unitario di riferimento, - il quantitativo effettivamente esportato nella Comunita' e' almeno eguale al quantitativo di riferimento. Se queste due condizioni sono simultaneamente soddisfatte, lo Stato ACP beneficiario restituisce al sistema, nei limiti dei trasferimenti di cui ha beneficiate, un importo pari al quantitativo di riferimento moltiplicato per la differenza tra il valore unitario di riferimento e il valore unitario effettivo. 4. Se, alla scadenza del periodo quinquennale di cui al paragrafo 2, le risorse non sono totalmente ricostituite, il Consiglio dei ministri, che prende in considerazione specialmente la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti, delle riserve di cambio e dell'indebitamento esterno degli Stati ACP interessati, puo' decidere: - o la restituzione totale o parziale, immediata o scaglionata nel tempo, degli importi dovuti - o l'abbandono del credito stesso. 5. I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano agli Stati ACP elencati all'articolo 48, paragrafo 2.

Convenzione-art. 22

ARTICOLO 22. Ciascun trasferimento da' luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" tra la Commissione e lo Stato ACP interessato.

Convenzione-art. 23

ARTICOLO 23. 1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, e' istituita tra la Comunita' e gli Stati ACP una cooperazione in materia statistica e doganale. Le modalita' di questa cooperazione sono definite dal Consiglio dei ministri. 2. Gli Stati ACP e la Commissione adottano di comune accordo le misure pratiche che facilitano lo scambio delle necessarie informazioni e la presentazione delle richieste di trasferimento, stabilendo per esempio un formulario per la richiesta di trasferimenti.

Convenzione-art. 24

ARTICOLO 24. Gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari ci cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 19, paragrafo 2, sono: - Alto Volta - Bahamas - Barbados - Botswana - Burundi - Repubblica Centrafricana - Ciad - Dahomey - Etiopia - Figi - Gambia - Grenada - Guinea - Guinea Bissau - Guinea Equatoriale - Giamaica - Lesotho - Madagascar - Malawi - Mali - Mauritania - Maurizio - Niger - Ruanda - Samoa occidentale - Somalia - Sudan - Swaziland - Tanzania - Togo - Tonga - Trinidad e Tobago - Uganda - Zambia

Convenzione-art. 25

ARTICOLO 25. 1. Fatte salve altre disposizioni della presente Convenzione, la Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. Il Protocollo n. 3 allegato alla presente Convenzione definisce le condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione-art. 26

ARTICOLO 26. La Comunita' e gli Stati ACP, riconoscendo l'imperiosa necessita' dello sviluppo industriale di questi ultimi, convengono di prendere le misure necessarie alla realizzazione di un'effettiva cooperazione industriale. La cooperazione industriale tra la Comunita' e gli Stati ACP ha i seguenti obiettivi: a) promuovere lo sviluppo e la diversificazione dell'industria degli Stati ACP e contribuire a realizzare una migliore ripartizione dell'industria all'interno di ciascuno di essi e tra di loro; b) promuovere nuove relazioni nel settore industriale tra la Comunita', gli Stati membri e gli Stati ACP e segnatamente creare nuovi legami industriali e commerciali tra le industrie degli Stati membri e quelle degli Stati ACP; c) moltiplicare i legami tra l'industria e gli altri settori economici, con particolare riguardo all'agricoltura; d) facilitare il trasferimento della tecnologia agli Stati ACP e promuovere l'adeguamento di questa tecnologia alle loro condizioni ed esigenze specifiche, sviluppando in particolare le capacita' degli Stati ACP in fatto di ricerca, di adeguamento della tecnologia e di formazione industriale a tutti i livelli; e) promuovere la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sui mercati esteri al fine di aumentare la parte di questi ultimi nel commercio internazionale di tali prodotti; f) favorire la partecipazione dei cittadini degli Stati ACP e, in particolare, delle piccole e medie imprese industriali allo sviluppo industriale dei medesimi; g) favorire la partecipazione degli operatori economici della Comunita' allo sviluppo industriale degli Stati ACP, ove questi ultimi lo desiderino, in funzione dei loro obiettivi economici e sociali.

Convenzione-art. 27

ARTICOLO 27. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26, la Comunita' contribuisce con tutti i mezzi previsti dalla presente Convenzione all'attuazione di programmi, progetti e azioni che le saranno presentati per iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP nei settori delle infrastrutture e delle imprese industriali, della formazione, della tecnologia e della ricerca, delle piccole e medie imprese, dell'informazione e della promozione industriali e della cooperazione commerciale.

Convenzione-art. 28

ARTICOLO 28. La Comunita' contribuisce alla creazione e all'estensione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale, in particolare nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, dell'energia, della ricerca e della formazione industriali.

Convenzione-art. 29

ARTICOLO 29. La Comunita' contribuisce alla creazione e all'espansione, negli Stati ACP, di industrie operanti nei settori della trasformazione delle materie prime e della fabbricazione di prodotti finiti e semilavorati.

Convenzione-art. 30

ARTICOLO 30. A richiesta degli Stati ACP e in base a programmi da essi presentati, la Comunita' contribuisce all'organizzazione ed al finanziamento della formazione di personale degli Stati ACP, a tutti i livelli, in industrie e istituzioni all'interno della Comunita'. Inoltre la Comunita' contribuisce all'organizzazione e allo sviluppo dei mezzi di formazione industriale negli Stati ACP.

Convenzione-art. 31

ARTICOLO 31. Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a superare gli ostacoli che essi incontrano nell'accedere alla tecnologia e nell'adeguarla, la Comunita' e' disposta in particolare a quanto segue: a) tenere gli Stati ACP meglio informati in fatto di tecnologia ed aiutarli a scegliere la tecnologia piu' adeguata alle loro esigenze; b) facilitare i contatti e le relazioni degli Stati ACP con le imprese e le istituzioni detentrici di conoscenze tecnologiche appropriate; c) facilitare l'acquisizione a condizioni favorevoli di brevetti e altre proprieta' industriali, per mezzo di operazioni di finanziamento e/o di altre opportune transazioni con imprese ed istituzioni all'interno della Comunita'; d) contribuire all'organizzazione ed allo sviluppo dei mezzi di ricerca industriale negli Stati ACP, con particolare riguardo all'adeguamento della tecnologia disponibile alle condizioni ed alle esigenze di questi Stati.

Convenzione-art. 32

ARTICOLO 32. La Comunita' contribuisce alla creazione ed allo sviluppo di piccole e medie imprese industriali negli Stati ACP mediante azioni di cooperazione finanziaria e tecnica adeguata alle specifiche esigenze de tali imprese e comprendenti in particolare: a) il finanziamento di imprese; b) la creazione di infrastrutture appropriate e di zone industriali; c) la formazione e il perfezionamento professionali; d) la creazione di servizi specializzati di consulenza e di credito. Lo sviluppo di queste imprese deve portare, per quanto possibile, al rafforzamento della complementarieta' tra piccole e medie imprese industriali e al rafforzamento dei loro legami con le grandi imprese industriali.

Convenzione-art. 33

ARTICOLO 33. Sono intraprese azioni di informazione e promozione industriali per assicurare ed intensificare lo scambio regolare delle informazioni ed i necessari contatti tra la Comunita' e gli Stati ACP in campo industriale. Scopo di tali azioni puo' essere in particolare: a) raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sull'evoluzione dell'industria e del commercio nella Comunita' e sulle condizioni e possibilita' di sviluppo industriale negli Stati ACP; b) organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP; c) eseguire studi e perizie per determinare le possibilita' concrete di cooperazione industriale con la Comunita' allo scopo di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP; d) contribuire mediante opportune azioni di cooperazione tecnica alla creazione, all'avviamento ed al funzionamento di organismi di promozione industriale degli Stati ACP.

Convenzione-art. 34

ARTICOLO 34. Per consentire agli Stati ACP di profittare pienamente del regime degli scambi e degli altri meccanismi contemplati nella presente Convenzione, si procede ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sia sul mercato della Comunita' sia sugli altri mercati esteri. Sono inoltre preparati di comune accordo dalla Comunita' e dagli Stati ACP programmi volti a stimolare e sviluppare il commercio di prodotti industriali fra quest'ultimi.

Convenzione-art. 35

ARTICOLO 35. 1. E' istituito un Comitato per la cooperazione industriale. Esso e' posto sotto la sorveglianza del Comitato degli ambasciatori. 2. Il Comitato per la cooperazione industriale: a) vigila sull'applicazione del presente titolo; b) studia i problemi relativi alla cooperazione industriale sottopostigli dagli Stati ACP e/o dalla Comunita', e suggerisce soluzioni appropriate; c) orienta, sorveglia e controlla le attivita' del Centro per lo sviluppo industriale previsto dall'articolo 36 e ne rende conto al Comitato degli ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri; d) sottopone regolarmente al Comitato degli ambasciatori le relazioni e raccomandazioni che esso ritiene utili; e) esegue tutti gli altri compiti che possono essergli assegnati dal Comitato degli ambasciatori. 3. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono determinate dal Consiglio dei ministri.

Convenzione-art. 36

ARTICOLO 36. E' istituito un Centro per lo sviluppo industriale. I suoi compiti sono i seguenti: a) raccogliere e diffondere nella Comunita' e negli Stati ACP tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilita' di cooperazione industriale; b) fare effettuare, a richiesta della Comunita' e degli Stati ACP, studi sulle possibilita' e potenzialita' di sviluppo industriale degli Stati ACP, tenendo conto della necessita' di adeguare la tecnologia alle loro esigenze specifiche, e assicurarne il seguito; c) organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici, compresi gli istituti di finanziamento, della Comunita' e degli Stati ACP; d) fornire specifiche informazioni industriali e specifici servizi di assistenza industriale; e) aiutare ad individuare, sulla base delle esigenze segnalate dagli Stati ACP, le possibilita' di formazione industriale e di ricerca applicata industriale esistenti nella Comunita' e negli Stati ACP nonche' fornire le informazioni e formulare le raccomandazioni del caso. Lo statuto e le modalita' di funzionamento del Centro sono definiti dal Consiglio dei ministri su proposta del Comitato degli ambasciatori non appena la presente Convenzione entra in vigore.

Convenzione-art. 37

ARTICOLO 37. I programmi, i progetti e le azioni di cooperazione industriale che comportano un finanziamento da parte della Comunita' vengono effettuati in conformita' del titolo IV, tenuto conto delle caratteristiche proprie degli interventi nel settore industriale.

Convenzione-art. 38

ARTICOLO 38. 1. Ogni Stato ACP si sforza di indicare il piu' chiaramente possibile i settori per esso prioritari nell'ambito della cooperazione industriale e in quale forma desideri che questa avvenga. Ciascuno di detti Stati adotta altresi' le misure atte a promuovere, nel quadro del presente titolo, una cooperazione efficace con la Comunita' e gli Stati membri ovvero con operatori economici o cittadini di questi ultimi che rispettano i programmi e le priorita' di sviluppo dello Stato ACP ospitante. 2. Dal canto loro, la Comunita' e gli Stati membri cercano di adottare misure atto a incitare gli operatori economici a partecipare allo sforzo di sviluppo industriale degli Stati ACP interessati e incoraggiano tali operatori a conformarsi alle aspirazioni e agli obiettivi di sviluppo di detti Stati.

Convenzione-art. 39

ARTICOLO 39. Il presente titolo non costituisce ostacolo alla conclusione di accomodamenti specifici tra uno Stato ACP o un gruppo di Stati ACP e uno o piu' Stati membri della Comunita' per lo sviluppo di risorse agricole, minerali, energetiche, ed altre risorse specifiche degli Stati ACP, purche' detti accomodamenti siano compatibili con la presente Convenzione. Tali accomodamenti devono essere complementari agli sforzi di industrializzazione e non devono recare pregiudizio all'applicazione del presente titolo.

Convenzione-art. 40

ARTICOLO 40. 1. Scopo della cooperazione economica, finanziaria e tecnica e' di ovviare agli squilibri strutturali dei vari settori dell'economia degli Stati ACP. Suo oggetto e' la realizzazione dei progetti e programmi che recano un contributo sostanziale allo sviluppo economico e sociale di tali Stati. 2. Questo sviluppo consiste in particolare nel maggior benessere delle popolazioni, nel miglioramento della situazione economica dello Stato, delle amministrazioni locali e delle imprese, nonche' nella creazione delle strutture e degli strumenti grazie ai quali detti organismi potranno proseguire ed estendere tale miglioramento con mezzi propri. 3. La cooperazione e' complementare agli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e si adegua alle caratteristiche proprie di ciascuno Stato ACP.

Convenzione-art. 41

ARTICOLO 41. 1. Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, lo stadio di realizzazione degli obiettivi citati all'articolo 40 e i problemi generali risultanti dall'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Esso stabilisce, in base a informazioni assunte dalla Comunita' e dagli Stati ACP, il consuntivo globale delle azioni intraprese in questo quadro dalla Comunita' e da detti Stati. Questo consuntivo considera anche la cooperazione regionale e le misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati. Per quanto riguarda la Comunita', la Commissione presenta al Consiglio dei ministri una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'. All'elaborazione della relazione collabora, per le parti di essa che la riguardano, la Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata "la Banca". Detta relazione espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'attuazione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento e per Stato beneficiario. Da parte loro gli Stati ACP comunicano al Consiglio dei ministri qualsiasi osservazione, informazione e proposta sui problemi pertinenti all'attuazione della cooperazione economica, finanziaria e tecnica nei loro rispettivi territori, nonche' sui problemi generali di tale cooperazione. I lavori relativi al consuntivo annuale della cooperazione finanziaria e tecnica sono preparati dagli esperti della Comunita' e degli Stati ACP responsabili dell'attuazione di tale cooperazione. 2. In base alle informazioni fornite dalla Comunita' e dagli Stati ACP e all'esame di cui al paragrafo 1, il Consiglio dei ministri definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e formula risoluzioni sulle misure che la Comunita' e gli Stati ACP devono prendere per assicurare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.

Convenzione-art. 42

ARTICOLO 42. Per la durata della presente Convenzione l'importo globale degli aiuti della Comunita' ammonta a 3.390 milioni di unita' di conto. Questo importo comprende: 1. 3.000 milioni di unita' di conto provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "il Fondo", cosi' ripartiti: a) 2.625 milioni di unita' di conto per gli scopi di cui all'articolo 40, di cui: - 2.100 milioni di unita' di conto sotto forma di sovvenzioni, - 430 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti speciali, - 95 milioni di unita' di conto sotto forma di capitali di rischio; b) fino a 375 milioni di unita' di conto per gli scopi di cui al titolo II, provenienti anch'essi dal Fondo sotto forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione; 2. Fino a 390 milioni di unita' di conto per i fini di cui all'articolo 40, sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie alle condizioni previste dal suo statuto e abbinati, come norma generale, a un abbuono d'interessi del 3 per cento, alle condizioni previste dall'articolo 5 del Protocollo n. 2. L'onere globale degli abbuoni e' imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).

Convenzione-art. 43

ARTICOLO 43. 1. Il modo o i modi di finanziamento di ciascun progetto o programma vengono scelti di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati in vista del miglior impiego delle risorse disponibili e secondo il livello di sviluppo e la situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene conto inoltre dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili. La scelta definitiva dei modi di finanziamento dei progetti e programmi e' fatta solo in un'opportuna fase del loro esame. 2. Si tiene conto inoltre della natura del progetto o del programma, delle sue prospettive di redditivita' economica e finanziaria nonche' del suo prevedibile impatto economico e sociale. In particolare, i progetti di investimenti produttivi nei settori industriale, turistico e minerario sono finanziati in via prioritaria mediante prestiti della Banca e capitali di rischio.

Convenzione-art. 44

ARTICOLO 44. 1. Per il finanziamento di un progetto o di un programma possono essere, attuati congiuntamente, se del caso, piu' modi di finanziamento. 2. Con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, l'aiuto finanziario della Comunita' puo' assumere la forma di cofinanziamenti cui partecipano, in particolare, organi e istituti di credito e di sviluppo, imprese, Stati membri, Stati ACP, paesi terzi od organismi finanziari internazionali.

Convenzione-art. 45

ARTICOLO 45. 1. Le sovvenzioni e i prestiti speciali possono essere concessi allo Stato ACP interessato o tramite esso. 2. Quando tali finanziamenti sono concessi tramite lo Stato ACP interessato le condizioni e la procedura della trasmissione dei mezzi finanziari al mutuatario finale tramite il destinatario intermedio sono stabilite di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP interessato in un accordo di finanziamento intermedio. 3. Qualsiasi beneficio spettante al beneficiario intermedio, sia che riceva una sovvenzione sia che riceva un prestito con tasso di interesse o termine di rimborso piu' favorevole del mutuo finale, deve essere da lui utilizzato ai fini e alle condizioni previsti dall'accordo di finanziamento intermedio.

Convenzione-art. 46

ARTICOLO 46. 1. Il finanziamento dei progetti e dei programmi comprende i mezzi necessari alla loro attuazione e in particolare: - investimenti nei settori dello sviluppo rurale, dell'industrializzazione, dell'energia, delle miniere, del turismo e dell'infrastruttura economica e sociale; - azioni volte a migliorare la struttura della produzione agricola; - azioni di cooperazione tecnica, specialmente riguardo alla formazione e all'adeguamento o all'innovazione in campo tecnologico; - azioni d'informazione e di promozione industriale; - azioni di commercializzazione e di promozione delle vendite; - azioni specifiche a favore delle piccole e medie imprese nazionali; - microprogetti di sviluppo di base, specialmente in ambiente rurale; 2. La cooperazione finanziaria e tecnica non riguarda le spese concernenti d'amministrazione, di manutenzione e di funzionamento. 3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese d'importazione e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e dei programmi.

Convenzione-art. 47

ARTICOLO 47. 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica la Comunita' apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefiggono in materia di cooperazione regionale e interregionale. Scopo di tale contributo e': a) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all'interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse; b) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP; c) ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle importazioni sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialita'; d) creare mercati sufficientemente estesi all'interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l'eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l'integrazione di tali mercati, allo scopo di promuovere il commercio tra gli Stati ACP; e) utilizzare al massimo le risorse e i servizi esistenti negli Stati ACP. 2. A tale scopo, circa il 10 per cento dei mezzi finanziari totali previsti dall'articolo 42 per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e' riservato al finanziamento di loro progetti regionali.

Convenzione-art. 48

ARTICOLO 48. 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica si dedica particolare attenzione alle necessita' degli Stati ACP meno sviluppati, al fine di ridurre gli ostacoli specifici che ne frenano lo sviluppo e impediscono loro di profittare pienamente delle possibilita' offerte dalla cooperazione finanziaria e tecnica. 2. I seguenti Stati ACP possono beneficiare, secondo le rispettive necessita', delle misure speciali adottate in applicazione del presente articolo: - Alto Volta - Botswana - Burundi - Ciad - Repubblica Centrafricana - Dahomey - Etiopia - Gambia - Guinea - Guinea Bissau - Lesotho - Malawi - Mali - Mauritania - Niger - Ruanda - Samoa occidental - Somalia - Sudan - Swaziland - Tanzania - Togo - Tonga - Uganda 3. L'elenco degli Stati di cui al paragrafo 2 puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri se - uno Stato terzo in situazione economica paragonabile accede alla presente Convenzione; - la situazione economica di uno degli Stati ACP cambia in modo radicale e durevole, cosicche' renda l'applicazione di misure speciali necessaria o non piu' giustificata.

Convenzione-art. 49

ARTICOLO 49. 1. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) gli Stati ACP; b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte gli Stati ACP e che sono autorizzati da questi ultimi; c) gli organismi misti creati dalla Comunita' e dagli Stati ACP e autorizzati da questi ultimi a realizzare taluni obiettivi specifici, in particolare in materia di cooperazione industriale, e commerciale. 2. Possono inoltre beneficiarne, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, per progetti o programmi da questi approvati: a) amministrazioni locali ed enti di sviluppo pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP, e in particolare le loro banche di sviluppo; b) organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni; c) imprese che esercitano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in societa' di uno Stato ACP ai sensi dell'articolo 63; d) associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP od organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, i produttori stessi; e) borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.

Convenzione-art. 50

ARTICOLO 50. 1. La Comunita' e gli Stati ACP procedono in stretta cooperazione all'attuazione degli interventi finanziati dalla Comunita'. Tale cooperazione si concreta nell'attiva partecipazione dello Stato ACP o del gruppo di Stati ACP interessati ad ognuna delle varie tappe di un progetto: la programmazione dell'aiuto, la presentazione e l'esame dei progetti, la preparazione delle decisioni di finanziamento, l'esecuzione dei progetti e la valutazione finale dei risultati, secondo le varie modalita' di cui agli articoli 51-57. 2. Ove si tratti di finanziamenti di progetti rientranti nella competenza della Banca, e' possibile, mediante concertazione con gli Stati ACP interessati, adattare l'applicazione dei principi definiti agli articoli 51-58 per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure statutarie della Banca.

Convenzione-art. 51

ARTICOLO 51. 1. L'aiuto della Comunita', che e' complementare agli sforzi propri degli Stati ACP, si inserisce nel quadro dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di questi ultimi cosicche' i progetti attuati con il sostegno finanziario della Comunita' concordano con gli obiettivi e le priorita' stabiliti da detti Stati. 2. L'aiuto comunitario e' programmato con ogni Stato beneficiario, all'inizio del periodo di validita' della presente Convenzione, in modo da consentirgli di farsi la piu' chiara idea possibile dell'aiuto che puo' aspettarsi in tale periodo, in particolare del suo importo e delle sue modalita', e degli scopi specifici ai quali tale aiuto puo' servire. Il programma e' stabilito sulla base delle proposte di ciascuno Stato ACP, proposte in cui questi precisa i suoi obiettivi e le sue priorita'. I progetti o i programmi che gia' sono stati individuati a titolo indicativo possono formare oggetto di un calendario di preparazione provvisorio. 3. Questo programma indicativo di aiuto comunitario per ogni Stato ACP e' stabilito di comune accordo dagli organi competenti della Comunita' e dello Stato ACP interessato. Esso e' quindi oggetto, sempre all'inizio del periodo di validita' della presente Convenzione, di uno scambio di vedute tra i rappresentanti della Comunita' e dello Stato ACP interessato. Questo scambio di vedute consente allo Stato ACP di presentare la sua politica di sviluppo e le relative priorita'. 4. I programmi d'aiuto sono sufficientemente duttili da permettere di tener conto di eventuali cambiamenti nella situazione economica dei vari Stati ACP e di qualsiasi modifica delle loro priorita' iniziali. Ciascun programma puo' per conseguenza essere riesaminato durante il periodo di validita' della presente Convenzione, ogniqualvolta la necessita' lo richieda. 5. Detti programmi non riguardano ne' gli aiuti eccezionali di cui all'articolo 59 ne' le misure di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di cui al titolo II.

Convenzione-art. 52

ARTICOLO 52. 1. La preparazione dei progetti e dei programmi rientranti nel quadro del programma di aiuto comunitario stabilito di comune accordo e' di competenza degli Stati ACP interessati o degli altri beneficiari da essi autorizzati. La Comunita' puo', a richiesta di questi Stati, prestare la sua assistenza tecnica alla preparazione dei dossier di progetti o programmi. 2. Via via che sono pronti, questi dossier vengono presentati alla Comunita' dai beneficiari di cui all'articolo 49, paragrafo 1, oppure, con l'accordo espresso dello Stato o degli Stati ACP interessati, da quelli di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Convenzione-art. 53

ARTICOLO 53. 1. La Comunita' esamina i progetti o programmi in stretta collaborazione con gli Stati ACP e gli altri eventuali beneficiari. Vengono sistematicamente passati in rassegna i vari aspetti di questi progetti o programmi: aspetti tecnici, sociali, economici commerciali, finanziari, organizzativi e di gestione. 2. Scopo dell'esame e': a) accertare che i progetti o programmi derivano da piani o programmi di sviluppo economico e sociale degli Stati ACP; b) vagliare dal punto di vista economico, per quanto possibile, l'efficacia di ciascun progetto o programma, confrontando gli effetti che ci si attende dalla sua attuazione e le risorse che vi devono essere investite. In ciascun progetto gli effetti sperati concretano alcuni obiettivi di sviluppo specifici dello Stato o degli Stati ACP interessati. Su queste basi, l'esame permette di accertare, nei limiti del possibile, che le azioni prescelte costituiscono il metodo piu' efficace e piu' proficuo per raggiungere tali obiettivi, tenuto conto delle varie limitazioni proprie di ciascuno Stato ACP; c) accertare che si verificano condizioni tali da assicurare il buon esito e l'attuabilita' dei progetti e dei programmi, ossia: - verificare che i progetti concepiti possono portare ai risultati ricercati e che i mezzi da impiegare sono adeguati alle condizioni e alle risorse dello Stato ACP o della regione interessati; - accertare la disponibilita' effettiva del personale e degli altri mezzi, in particolare di quelli finanziari, necessari al funzionamento e alla manutenzione delle varie realizzazioni e alla copertura delle spese accessorie del progetto. A tal proposito si esamina con particolare attenzione la possibilita' di affidare la gestione del progetto ad agenti o responsabili nazionali.

Convenzione-art. 54

ARTICOLO 54. 1. Le proposte di finanziamento, che riassumono le conclusioni dell'esame e sono sottoposte agli organi di decisione della Comunita', vengono elaborate in stretta collaborazione dai competenti servizi della Comunita' e da quelli dello Stato o degli Stati ACP interessati. I competenti servizi della Comunita' inviano contemporaneamente alla Comunita' e agli Stati ACP interessati la versione definitiva di ciascuna proposta di finanziamento. 2. Tutti i progetti o programmi ufficialmente presentati da uno o piu' Stati ACP in a' dell'articolo 52 sono portati a conoscenza dell'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali progetti o programmi siano stati accolti o meno dai competenti servizi della Comunita'. 3. Se l'organo della Comunita' incaricato di esprimere un parere sui progetti, non emette un parere favorevole su uno di essi, i competenti servizi della Comunita' consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e, in particolare, sull'opportunita' di ripresentare al competente organo della Comunita' il dossier, eventualmente modificato. Prima che tale organo renda il parere definitivo, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono chiedere di essere ascoltati dai rappresentanti della Comunita' ed esporre loro i propri argomenti a favore del progetto. Se il parere definitivo di tale organo non e' favorevole, i competenti servizi della Comunita' procedono a una nuova consultazione dei rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati prima di decidere se il progetto debba essere sottoposto immutato agli organi di decisione della Comunita' o se debba invece essere ritirato o modificato.

Convenzione-art. 55

ARTICOLO 55. Gli Stati ACP o gli altri beneficiari da essi autorizzati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti finanziati dalla Comunita'. Essi sono pertanto responsabili della negoziazione e della stipulazione degli appalti di lavori e forniture e dei contratti di cooperazione tecnica.

Convenzione-art. 56

ARTICOLO 56. 1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP. 2. Il paragrafo 1 non osta alle misure atte a favorire la partecipazione di imprese di costruzioni o di produzione industriale o artigianale dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP all'esecuzione di contratti di lavori o di contratti di forniture. 3. Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunita' debbano essere usati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri o negli Stati ACP. L'eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti finanziati dalla Comunita' deve pero' costituire eccezione e deve essere autorizzata caso per caso dall'organo competente della Comunita', che tiene conto in particolare dell'esigenza d'evitare un aumento eccessivo del costo dei progetti dovuto alle distanze e alle difficolta' di trasporto o ai termini per la consegna. Inoltre, la partecipazione di paesi terzi puo' essere autorizzata quando la Comunita' partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi o partecipa al finanziamento di progetti congiuntamente con altri mutuanti.

Convenzione-art. 57

ARTICOLO 57. 1. Allo scopo di assicurare che gli obiettivi prefissati siano conseguiti nelle migliori condizioni, i competenti servizi della Comunita' e dello Stato o degli Stati ACP interessati procedono regolarmente e congiuntamente alla valutazione degli effetti e dei risultati dei progetti condotti a termine nonche' dello stato materiale delle opere realizzate. Possono essere oggetto di valutazione anche progetti in corso di esecuzione, se cio' e' giustificato dalla loro natura, importanza o difficolta' di attuazione. 2. Le competenti Istituzioni della Comunita' e degli Stati ACP interessati adottano, ciascuna per cio' che la riguarda, le misure che la valutazione rivela essere necessarie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 la Commissione e ciascuno Stato ACP tengono informato di tali misure il Consiglio dei ministri.

Convenzione-art. 58

ARTICOLO 58. 1. La gestione e la manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica sono di competenza degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari. 2. In deroga all'articolo 46, paragrafo 2, eccezionalmente e, in particolare, nelle circostanze di cui all'articolo 10 del Protocollo n. 2 possono essere concessi temporaneamente e in misura decrescente aiuti supplementari per assicurare la piena utilizzazione di realizzazioni che rivestono una particolarissima importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato ACP interessato e il cui funzionamento costituisce temporaneamente un onere veramente eccessivo per lo Stato ACP o per gli altri beneficiari.

Convenzione-art. 59

ARTICOLO 59. 1. Aiuti eccezionali possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficolta' causate da calamita' naturali o da circostanze straordinarie comparabili. 2. Per il finanziamento degli aiuti eccezionali di cui al paragrafo 1 e' costituita una dotazione speciale nel quadro del Fondo. 3. La dotazione speciale e' inizialmente fissata a 50 milioni di unita' di conto. Al termine di ciascun anno di applicazione della presente Convenzione questa dotazione viene ristabilita al livello iniziale. L'ammontare degli stanziamenti del Fondo stornati alla dotazione speciale durante tutta la durata d'applicazione della presente Convenzione non puo' superare 150 milioni di unita' di conto. Alla scadenza della presente Convenzione, gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti eccezionali vengono restituiti, salvo decisione contraria del Consiglio dei ministri, alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni rientranti nel campo d'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Qualora la dotazione speciale si esaurisca prima della scadenza della presente Convenzione la Comunita' e gli Stati ACP adottano, nell'ambito delle istituzioni miste competenti, misure che permettono di far fronte alle situazioni previste al paragrafo 1. 4. Gli aiuti eccezionali non sono rimborsabili. Essi vengono concessi caso per caso. 5. Gli aiuti eccezionali devono contribuire a, finanziare i mezzi piu' adatti a porre rimedio alle gravi difficolta' di cui al paragrafo 1. Questi mezzi possono consistere in lavori, forniture o prestazioni di servizi nonche' in versamenti di denaro. 6. Non si ricorre agli aiuti eccezionali per gli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi d'esportazione, oggetto del titolo II. 7. Le modalita' da seguire per l'attribuzione degli aiuti eccezionali, per i pagamenti e per l'attuazione dei programmi costituiscono oggetto di una procedura d'urgenza che verra' stabilita tenendo conto dell'articolo 54.

Convenzione-art. 60

ARTICOLO 60. Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti e ai contratti finanziati dalla Comunita' e' adottato con una decisione del Consiglio dei ministri adottata da quest'ultimo nella prima sessione dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Convenzione-art. 61

ARTICOLO 61. Qualora uno Stato ACP non ratifichi la presente Convenzione alle condizioni previste dal titolo VII o la denunci in conformita' del medesimo titolo, le Parti contraenti sono tenute ad adeguare gli importi degli aiuti finanziari previsti dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. 62

ARTICOLO 62. Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini e alle societa' degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attivita' determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non puo' assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordare, per la medesima attivita', ai cittadini ed alle societa' di detto Stato.

Convenzione-art. 63

ARTICOLO 63. Ai sensi della presente Convenzione per societa' si intendono le societa' di diritto civile o commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro. Le societa' di uno Stato membro o di uno Stato ACP sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato ACP; tuttavia, qualora dette societa' abbiano in uno Stato membro od in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.

Convenzione-art. 64

ARTICOLO 64. A richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 62 e 63. Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo.

Convenzione-art. 65

ARTICOLO 65. Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le Parti contraenti si astengono dall'adottare, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative a scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle Parti contraenti di adottare, per ragioni connesse con gravi difficolta' economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

Convenzione-art. 66

ARTICOLO 66. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti e ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dall'adottare, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento piu' favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetario e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti. Ove tali misure risultassero inevitabili, le si manterrebbe o le si introdurrebbe conformemente alle norme monetarie internazionali e ci si sforzerebbe di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate

Convenzione-art. 67

ARTICOLO 67. Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 42, ciascuno degli Stati ACP si impegna a: - rendere disponibili per i beneficiari di cui all'articolo 49 le divise necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per il regolare ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio; - mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunita' nel capitale delle imprese.

Convenzione-art. 68

ARTICOLO 68. A richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 65, 66 e 67. Inoltre, esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo.

Convenzione-art. 69

ARTICOLO 69. Le istituzioni della presente Convenzione sono il Consiglio dei ministri, assistito dal Comitato degli ambasciatori, e l'Assemblea consultiva.

Convenzione-art. 70

ARTICOLO 70. 1. Il Consiglio dei ministri e' composto dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato ACP, dall'altra. 2. Ogni membro del Consiglio dei ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare. 3. Il Consiglio dei ministri puo' deliberare validamente ove sia presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' europee, un membro della Commissione e i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei Governi degli Stati ACP. 4. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno.

Convenzione-art. 71

ARTICOLO 71. La presidenza del Consiglio dei ministri e' esercitata a turno da un membro del Consiglio delle comunita' europee e da un membro del Governo di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.

Convenzione-art. 72

ARTICOLO 72. 1. Il Consiglio dei ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. 2. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

Convenzione-art. 73

ARTICOLO 73. 1. Il Consiglio dei ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro. 2. La Comunita', da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, determinano, ciascuno con un protocollo interno, la procedura da seguire per definire le rispettive posizioni.

Convenzione-art. 74

ARTICOLO 74. 1. Il Consiglio dei ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione. 2. Il Consiglio dei ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente Convenzione e prende le misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione. 3. Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio dei ministri dispone del potere di decisione: le sue decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti, che devono adottare le misure necessarie per la loro esecuzione. 4. Il Consiglio dei ministri puo' inoltre formulare ogni risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime della presente Convenzione. 5. Il Consiglio dei ministri pubblica una relazione annua e ogni informazione che ritenga utile. 6. Il Consiglio dei ministri puo' prendere le disposizioni atte a mantenere effettivi contatti e consultazioni ed un'effettiva cooperazione tra gli ambienti economici e sociali degli Stati membri e quelli degli Stati ACP. 7. La Comunita' o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente Convenzione. 8. Nei casi previsti dalla presente Convenzione, hanno luogo, a richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, consultazioni in seno al Consiglio dei Ministri, alle condizioni previste dal regolamento interno. 9. Il Consiglio dei ministri puo' creare comitati, gruppi o gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritiene necessari. 10. A richiesta di una Parte contraente, si possono avere scambi di idee sulle questioni aventi ripercussioni dirette sulle materie contemplate nella presente Convenzione. 11. Di comune accordo, le Parti possono procedere a scambi di idee su altre questioni economiche o tecniche di reciproco interesse.

Convenzione-art. 75

ARTICOLO 75. Ove occorra, il Consiglio dei ministri puo' delegare una delle sue competenze al Comitato degli ambasciatori. In tal caso il Comitato degli ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 73.

Convenzione-art. 76

ARTICOLO 76. Il Comitato degli ambasciatori e' composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ogni Stato ACP, dall'altra.

Convenzione-art. 77

ARTICOLO 77. 1. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nel compimento delle sue funzioni ed esegue qualsiasi mandato conferitogli dal medesimo. 2. Il Comitato degli ambasciatori esercita le altre competenze attribuitegli dal Consiglio dei ministri ed assume i compiti assegnatigli dal medesimo. 3. Il Comitato degli ambasciatori esamina il funzionamento della presente Convenzione ed i progressi fatti nel conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio dei ministri. 4. Il Comitato degli ambasciatori riferisce al Consiglio dei ministri sulle attivita' svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresi' al Consiglio dei ministri ogni proposta, risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga necessari od opportuni. 5. Il Comitato degli Ambasciatori sorveglia i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente Convenzione o in applicazione della medesima, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei ministri.

Convenzione-art. 78

ARTICOLO 78. La presidenza del Comitato degli ambasciatori e' esercitata a turno da un rappresentante di uno Stato membro designato dalla Comunita' e da un rappresentante di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP. Il Comitato degli ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che e' sottoposto per approvazione al Consiglio dei ministri.

Convenzione-art. 79

ARTICOLO 79. Il Segretariato e i lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori o di altri organi misti sono assicurati su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei ministri.

Convenzione-art. 80

ARTICOLO 80. 1. L'Assemblea consultiva, e' composta su base paritetica di membri del Parlamento europeo, per la Comunita', e di rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi. 2. L'Assemblea consultiva designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento interno. 3. L'Assemblea consultiva si riunisce almeno una volta all'anno. 4. Il Consiglio dei ministri presenta ogni anno all'Assemblea consultiva una relazione sull'attivita' svolta. 5. L'Assemblea consultiva puo' creare comitati consultivi ad hoc per effettuare lavori specifici da essa stabiliti. 6. L'Assemblea consultiva puo' adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente Convenzione o ivi contemplate.

Convenzione-art. 81

ARTICOLO 81. 1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, e uno o piu' Stati ACP, dall'altra, possono essere deferite al Consiglio dei ministri. 2. Quando le circostanze lo consentano e a condizione che il Consiglio dei ministri ne sia informato, in modo che ogni parte interessata possa far valere i propri diritti, le Parti contraenti possono ricorrere ad un procedimento di buoni uffici. 3. Qualora il Consiglio dei ministri non abbia potuto dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte in causa puo' comunicare la designazione di un arbitro all'altra parte, la quale e' tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella controversia. Un terzo arbitro e' designato dal Consiglio dei ministri. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Convenzione-art. 82

ARTICOLO 82. Le spese di funzionamento delle Istituzioni previste dalla presente Convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal Protocollo n. 4 allegato alla presente Convenzione.

Convenzione-art. 83

ARTICOLO 83. I Privilegi e le immunita' concessi a titolo della presente Convenzione sono definiti nel Protocollo n. 5 allegato alla presente Convenzione.

Convenzione-art. 84

ARTICOLO 84. I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di, qualsiasi forma o natura fra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente Convenzione.

Convenzione-art. 85

ARTICOLO 85. 1. La presente Convenzione si applica, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ai territori europei cui si applica detto Trattato e ai territori degli Stati ACP. 2. Il titolo I si applica altresi' alle relazioni fra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati ACP.

Convenzione-art. 86

ARTICOLO 86. 1. Per quanto riguarda la Comunita', la presente Convenzione e' validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunita' europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti contraenti. Essa e' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente Convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare dell'avvenuto deposito gli Stati firmatari e la Comunita'.

Convenzione-art. 87

ARTICOLO 87. 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonche' dell'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunita'. 2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 86 entro il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione di cui al paragrafo I, puo' procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore e puo' proseguire tali procedure soltanto durante questi dodici mesi, a meno che prima della scadenza di questo termine detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei ministri l'intenzione di espletare dette procedure al piu' tardi nei sei mesi dopo tale termine e purche' proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica. 3. Per gli Stati ACP che hanno espletato le procedure di cui all'articolo 86 entro il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione di cui al paragrafo 1, la presente Convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. 4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente Convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validita' delle misure di applicazione della presente Convenzione adottate tra la data d'entrata in vigore dalla medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute, ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 86, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente Convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei ministri. 5. Il regolamento interno delle Istituzioni stabilite dalla Convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle Istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione non hanno ancora espletato le procedure di cui all'articolo 86. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente Convenzione diventa applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non puo' procedere alla ratifica della presente Convenzione.

Convenzione-art. 88

ARTICOLO 88. 1. Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunita'. 2. Il Consiglio dei ministri viene altresi' informato di qualsiasi domanda di accessione d'uno Stato a un raggruppamento economico composto da Stati ACP.

Convenzione-art. 89

ARTICOLO 89. 1. La domanda di accessione alla presente Convenzione di un paese o territorio di cui alla Parte IV del Trattato, divenuto indipendente, e' portata a conoscenza del Consiglio dei ministri. In caso di approvazione del Consiglio dei ministri, detto paese accede alla presente Convenzione depositando uno strumento di accessione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati firmatari. 2. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'accessione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica e alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione.

Convenzione-art. 90

ARTICOLO 90. La domanda di accessione alla presente Convenzione di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei ministri. Lo Stato interessato puo' accedere alla presente Convenzione concludendo un accordo con la Comunita'. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. Tale accordo puo' tuttavia menzionare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili. L'accessione non puo' tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione e alla cooperazione industriale.

Convenzione-art. 91

ARTICOLO 91 La presente Convenzione scade cinque anni dopo la data della firma, ossia il 1 marzo 1980. Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le Parti contraenti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che regoleranno in seguito le relazioni tra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, gli Stati ACP, dall'altra. Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.

Convenzione-art. 92

ARTICOLO 92. La presente Convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunita' con un preavviso di sei mesi.

Convenzione-art. 93

ARTICOLO 93. I protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.

Convenzione-art. 94

ARTICOLO 94. La presente Convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, e' depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione. FATTO a LOME, addi' ventotto febbraio millenovecentosettantacinque. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen RENAAT VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Dronningen of Danmark JENS CHRISTENSEN Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland HANS-JURGEN WISCHNEWSKI Pour le President de la Republique Francaise PIERRE ABELIN For the President of Ireland GARRET FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana FRANCESCO CATTANEI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg JEAN DONDELINGER Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden LAURENS JAN BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland JUDITH HART For Radet for De europmiske Faellesskaber, Im Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, GARRET FITZGERALD FRANCOIS-XAVIER ORTOLI CLAUDE CHEYSSON For the Head of State of the Bahamas A. R. BRAYNEN For the Head of State of Barbados STANLEY LEON TAYLOR For the President of the Republic of Botswana GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE Pour le President de la Republique du Burundi GILLES BIMAZUBUTE Pour le President de la Republique Unie du Cameroun MAIKANO ABDOULAYE Pour le President de la Republique centrafricaine JEAN PAUL MOKODOPO Pour le President de la Republique Populaire du Congo ALFRED RAOUL Pour le President de la Republique de Cote d'ivoire HENRI KONAN BEDIE Pour le President de la Republique du Dahomey ANDRE' ATCHADE For the President of the Provisional Administrative Military Council, President of the Government of Ethiopia ATO GEBRE KIDAN ALULA For Her Majesty the Queen of Fiji K. K. T. MARA Pour le President de la Republique gabonaise EMILE KASSA MAPSI For the President of the Republic of the Gambia IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA For the President of the National Redemption Council of the Republic of Ghana FELLI For the Head of State of Grenada DEREK KNIGHT Pour le President de la Republique de Guinee Pour le President du Conseil d'Etat de la Guinee Bissau Pour le President de la Republique le Guinee equatoriale AGELMASIE NTUMU For the President of the Cooperative Republic of Guyana S. S. RAMPHAL Pour le President de la Republique de Haute-Volta LEONARD KALMOGO For the Head of State of Jamaica PERCEVAL J. PATTERSON For the President of the Republic of Kenya J. G. KIANO For the King of the Kingdom of Lesotho E. R. SEKHONYANA For the President of the Republic of Liberia FRANKLIN NEAL For the President of the Republic of Malawi D. T. MATENJE Pour le Chef d'Etat el de Gouvernement de la Republique malgache JULES RAZAFIMBAHINY Pour le President du Comite' Militaire de Liberation Nationale du Mati, Chef de l'Etat, President du Gouvernement CHARLES SAMBA CISSOKHO Pour Sa Majeste' la Reine de l'He Maurice SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM Pour le President de la Republique islamique de Mauritanie SIDI OULD CHEIKH ABDALLMI Pour le President de la Republique du Niger MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU For the Head of the Federal Military Government of Nigeria GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE Pour le President de la Republique rwandaise NDUHUNGIREHE Pour le President de la Republique du Senegal BABACAR BA For the President of the Republic of Sierra Leone FRANCIS M. MINAH For the President of the Somali Democratic Republic, President of the Supreme Revolutionary Council JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI For the President of the Democratic Republic of the Sudan SHARIF EL KHATIM For the King of the Kingdom of Swaziland SIMON SISHAYI NXUMALO For the President of the Republic United of Tanzania DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA Pour le President de la Republique du Tchad NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI Pour le President de la Republique togolaise BENISSAN TETE-TEVI For the Head of State of Tonga TUPOUTOA For the Head of State of Trinidad and Tobago CUTHBERT JOSEPH For the President of the Republic of Uganda EDWARD ATHIYO For the Head o State of Western Samoa FALESA P. S. SAILI Pour le President de la Republique du Zaire KANYINDA TSHIMPUMPU For the President of the Republic of Zambia RAJAH KUNDA

Protocollo n. 1-art. 1

PROTOCOLLI PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ARTICOLO 1. 1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4 sono considerati come prodotti originari di uno Stato ACP, se trasportati a norma dell'articolo 5: a) i prodotti totalmente ottenuti in uno o piu' Stati ACP; b) i prodotti ottenuti in uno o piu' Stati ACP e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio. 3. Quando prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n. 9 costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o piu' Stati ACP, li si considera come totalmente ottenuti in questo o questi Stati ACP se trasportati a norma dell'articolo 5. 4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita' o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o piu' Stati ACP quando i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o piu' Stati ACP e sono stati trasportati a norma dell'articolo 5. 5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o piu' Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni ne' quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d) ne' una loro combinazione. 6. I prodotti di cui all'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.

Protocollo n. 1-art. 2

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