LEGGE 3 febbraio 1976, n. 11

Type Legge
Publication 1976-02-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con protocolli, atto finale, allegati, accordi relativi allo zucchero di canna e scambio di note, firmata a Lome' il 28 febbraio 1975; b) accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lome' il 28 febbraio 1975; c) accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della convenzione CEE Stati ACP di Lome', firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975; d) accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 87, 7, 7 e 33 degli atti stessi.

Art. 3

Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, e' autorizzata la spesa valutata nel complessivo importo di L. 310.000.000.000. Al relativo onere di pertinenza per l'anno finanziario 1976, valutato in L. 10.000.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In relazione all'evoluzione degli interventi, a partire dall'anno finanziario 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sara' determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge a valere sull'autorizzazione prevista al primo comma.

Art. 4

Ai fini dell'adeguamento dell'unita' di conto, prevista dal protocollo n. 7, annesso alla convenzione di Yaounde' ratificata con legge 7 dicembre 1970, n. 1048, alla evoluzione della situazione monetaria internazionale, la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 7 dicembre 1970, n. 1048, e' aumentata di 28 miliardi di lire da iscriversi per lire 17 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e per lire 11 miliardi nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 1977. All'onere di lire 17 miliardi derivante dall'applicazione del precedente comma per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Il Governo e' autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi e i criteri direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, e nei limiti di tempo richiesti dalla esenzione della convenzione, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal terzo comma dell'articolo 91 della convenzione di Lome'.

LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - COLOMBO - ANDREOTTI - MARCORA - DONAT-CATTIN - DE MITA - GIOIA - BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME' Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato Trattato, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, e il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e Il Capo di Stato delle Bahamas, Il Capo di Stato delle Barbados, Il Presidente della Repubblica del Botswana, Il Presidente della Repubblica del Burundi, Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centrafricana, Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo, Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia, Sua Maesta' la Regina delle Figi, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica del Gambia, Il Presidente del Consiglio di Liberazione Nazionale della Repubblica del Gana, Il Capo di Stato di Grenada, Il Presidente della Repubblica di Guinea, Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, Il Presidente della Repubblica Cooperativa di Guyana, Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Il Capo di Stato della Giamaica, Il Presidente della Repubblica del Kenya, Il Re del Regno di Lesotho, Il Presidente della Repubblica di Liberia, Il Presidente della Repubblica del Malawi, Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia, Il Presidente del Comitato Militare di Liberazione Nazionale del Mali, Capo di Stato, Presidente del Governo, Sua Maesta' la Regina di Maurizio, Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Capo del Governo Militare Federale della Nigeria, Il Presidente della Repubblica del Ruanda, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone, Il Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, Il Re del Regno dello Swaziland, Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Togo, Il Capo di Stato di Tonga, Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago, Il Presidente della Repubblica dell'Uganda, Il Capo di Stato della Samoa Occidentale, Il Presidente della Repubblica dello Zaire, Il Presidente della Repubblica dello Zambia, i cui Stati sono qui in appresso denominati Stati ACP, dall'altra parte, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, Solleciti di stabilire, su un piano di completa uguaglianza tra parti, una stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarieta' internazionale; Risoluti a rafforzare in comune gli sforzi volti allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati ACP; Desiderando manifestare la reciproca volonta' di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite; Decisi a promuovere, tenendo conto dei livelli rispettivi di sviluppo, la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunita' e a garantire un fondamento sicuro in conformita' dei loro obblighi internazionali; Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi tra gli Stati ACP; Risoluti a instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale per un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato; Desiderando salvaguardare gli interessi degli Stati ACP la cui economia dipende in misura rilevante dall'esportazione di prodotti di base; Solleciti di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP con azioni di estesa cooperazione tra questi Stati e gli Stati membri della Comunita', hanno deciso di concludere la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro degli Affari Esteri Sua Maesta' la Regina di Danimarca: JENS CHRISTENSEN, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Ambasciatore Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: HANS-JURGEN WISCHNEWSKI, Ministro di Stato agli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica Francese: PIERRE ABELIN, Ministro della Cooperazione Il Presidente dell'Irlanda: GARRET FITZGERALD, T. D., Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica italiana: FRANCESCO CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: JEAN DONDELINGER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: LAURENS JAN BRINKHORST, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: The Rt. Hon. JUDITH HART, M. P., Ministro per lo Sviluppo d'oltremare Il Consiglio delle Comunita' europee: GARRET FITZGERALD, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee; FRANCOIS-XAVIER ORTOLI, Presidente della Commissione delle Comunita' europee; CLAUDE CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' europee Il Capo di Stato delle Bahamas: A. R. BRAYNEN, Alto Commissario per le Bahamas Il Capo di Stato delle Barbados: STANLEY LEON TAYLOR, Segretario Permanente del Ministero del Commercio e dell'industria Il Presidente della Repubblica del Botswana: The Hon. Dr. GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE, Ministro del Commercio e dell'Industria Il Presidente della Repubblica del Burundi: GILLES BIMAZUBUTE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun: MAIKANO ABDOULAYE, Ministro della Pianificazione e della Sistemazione del territorio Il Presidente della Repubblica Centrafricana: JEAN PAIL MOKODOPO, Ministro della Pianificazione Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo: Cdt. ALFRED BAOUL. Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante del Congo presso la Comunita' economica europea Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio: HENRI KONAN BEDIE, Ministro dell'Economia e delle Finanze Il Presidente della Repubblica del Dahomey: Cap. ANDRE, ATCHADE, Ministro dell'industria, del Commercio e del Turismo Il Presidente del Consiglio militare amministrativo provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia: ATO GEBRE KIDAN ALULA, Rappresentante dell'Etiopia per gli Affari commerciali presso la Comunita' economica europea Sua Maesta' la Regina delle Figi: The Right Hon. RATU Sir K. K. T. MARA K. B. E. Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica del Gabon: EMILE KASSA MAPSI, Ministro di Stato Il Presidente della Repubblica del Gambia: Alhaji the Honourable IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA, Ministro delle Finanze e del Commercio Il Presidente del Consiglio di liberazione nazionale della Repubblica del Gana: L. Col. FELLI, Ministro-Commissario per la Pianificazione Economica Il Capo di Stato di Grenada: DEREK KNIGHT, Sen., Ministro senza Portafoglio Il Presidente della Repubblica di Guinea: SEYDOU KEITA, Ambasciatore straordinario della Repubblica di Guinea per l'Europa occidentale Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau: Dr. VASCO CABRAL, Commissario di Stato all'Economia e alle Finanze Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale: AGELMASIE NTUMU, Sottosegretario di Stato Il Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana: The Hon. S S. RAMPHAL, S. C., M. P., Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: LEONARD KALMOGO, Sottosegretario di Stato alla Pianificazione Il Capo di Stato della Giamaica: PERCEVAL J. PATTERSON, Ministro dell'Industria, del Turismo e del Commercio Estero Il Presidente della Repubblica del Kenya: Dr. J. G. KIANO, Ministro del Commercio e dell'Industria Il Re del Regno di Lesotho: E. R. SEKHONYANA, Ministro delle Finanze Il Presidente della Repubblica di Liberia: The Hon. D. FRANKLIN NEAL, Ministro della Pianificazione e dell'Economia Il Presidente della Repubblica del Malawi: The Hon. D. T. MATENJE, Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo; Ministro delle Finanze Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia: JULES RAZAFIMBAHINY, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante presso la Comunita' economica europea Il Presidente del Comitato militare di liberazione nazionale del Mali, Capo dello Stato, Presidente del Governo: Lt. Col. CHARLES SAMBA CISSOKHO, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Sua Maesta' la Regina di Maurizio: The Right Honourable Sir SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM, P. C., Kt., Primo Ministro Il Presidente della Repubblica islamitica di Mauritania: SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo Industriale Il Presidente della Repubblica del Niger: Cap. MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Il Capo del Governo militare federale della Nigeria: GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE, Commissario Federale per il Commercio Il Presidente della Repubblica del Ruanda: NDUHUNGIREHE, Ministro delle Finanze e dell'Economia. Il Presidente della Repubblica del Senegal: BABACAR BA, Ministro delle Finanze e dell'Economia Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone: The Hon. FRANCIS M. MINAH, Ministro dell'industria e del Commercio Il Presidente della Repubblica democratica somala, Presidente del Consiglio rivoluzionario supremo: JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI, Consulente presso il Comitato economico del Consiglio Rivoluzionario Supremo Il Presidente della Repubblica democratica del Sudan: SHARIF EL KHATIM, Ministro aggiunto alle Finanze e all'Economia Il Re del Pegno dello Swaziland: The Hon. SIMON SISHAYI NXUMALO, Ministro dell'industria e delle Miniere Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania: DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA, Ambasciatore nella Repubblica Federale di Germania Il Presidente della Repubblica del Ciad: NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI, Sottosegretario di Stato dell'Economia moderna Il Presidente della Repubblica del Togo: BENISSAN TETE-TEVI, Ministro del Commercio e dell'Industria Il Capo di Stato di Tonga: Sua Altezza Reale il Principe TUPOUTOA Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago: The Hon. Dr. CUTHBERT JOSEPH, Ministro degli Affari Esteri e delle Relazioni con i paesi delle Indie Occidentali Il Presidente della Repubblica dell'Uganda: The Hon. EDWARD ATHIYO, Ministro del Commercio Il Capo di Stato della Samoa Occidentale: The Hon. FALESA P. S. SAILI, Ministro delle Finanze Il Presidente della Repubblica dello Zaire: KANYINDA TSHIMPUMPU, Commissario di Stato al Commercio Il Presidente della Repubblica dello Zambia: RAJAH KUNDA, Ministro del Commercio i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente Convenzione e' di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e, in particolare, della necessita' di assicurare vantaggi supplementari agli scambi commerciali degli Stati ACP, al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e migliorare le condizioni di immissione dei loro prodotti sul mercato della Comunita' economica europea, in appresso denominata "la Comunita'", in modo d'assicurare un miglior equilibrio negli scambi commerciali delle Parti contraenti. A tal fine le Parti contraenti applicano i capitoli 1 e 2 del presente titolo.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. 1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, e il trattamento loro riservato non puo' essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri mutuamente si accordano. Tuttavia, ai fini dell'applicazione del primo comma non si applicano le disposizioni transitorie vigenti per i dazi doganali residui e le tasse d'effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati. 2. a) I prodotti originari degli Stati ACP: - enumerati nell'elenco dell'Allegato II del Trattato che siano oggetto di una organizzazione comune di mercato ai sensi dell'articolo 40 del Trattato, o - soggetti, all'importazione nella Comunita', ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica, agricola comune, sono importati nella Comunita', in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle seguenti condizioni: i) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relativo all'importazione; ii) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i), la Comunita' adotta le misure necessarie ad assicurare, come norma generale, un regime piu' favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. b) Questo regime entra in vigore simultaneamente alla presente Convenzione e resta applicabile per tutta la durata di quest'ultima. Tuttavia, se la Comunita', nel periodo di applicazione della presente Convenzione, - sottopone uno o piu' prodotti a un'organizzazione comune di mercato o ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva d'adattare il regime d'importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP, previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri. In tal caso si applica il paragrafo 2, lettera a); - modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare il regime fissato per i prodotti originari a favore degli Stati ACP, previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri. In tal caso la Comunita' s'impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui fruivano in precedenza nei confronti dei prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione piu' favorita.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. 1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente diverse da quelle che gli Stati membri applicano tra loro. 2. Tuttavia il paragrafo 1 non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino. La Comunita' informa gli Stati ACP allorche' vengono eliminate restrizioni quantitative residue per tali prodotti. 3. Il presente articolo non pregiudica il trattamento che la Comunita' riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi mondiali relativi ai medesimi di cui siano firmatari la Comunita' e gli Stati ACP interessati.

Convenzione-art. 4

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