DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 12
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, con il quale e' stata attribuita la personalita' giuridica alla "Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle intendenze di finanza" e con il quale e' stato approvato il relativo statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, che ha sostituito lo statuto dell'ente, attribuendo al medesimo la nuova denominazione di "Cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria";
Visto l'art. 23 dello statuto suddetto;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
L'art. 14 dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, e' sostituito dal seguente: "In caso di morte avvenuta in attivita' di servizio dell'iscritto, il diritto alla sovvenzione prevista nella misura di cui al successivo art. 15 sorge nel momento del decesso e spetta in ordine di precedenza: 1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre al coniuge, anche figli naturali o nati da precedenti matrimoni, minorenni o permanentemente inabili al lavoro, a ciascuno di questi spetta una quota della sovvenzione pari al quoziente ottenuto dividendo la sovvenzione complessiva in parti uguali tra il coniuge e tutti i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali dell'iscritto medesimo, purche' nelle predette condizioni di eta' o di stato; 2) ai figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali; 3) ai figli maggiorenni non coniugati, gia' conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali; 4) ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, naturali e adottivi, in parti uguali; 5) ai genitori, se entrambi viventi; al genitore superstite, se uno di essi e' morto. Se i genitori sono separati legalmente, la sovvenzione e' divisa fra essi in parti uguali; 6) ai fratelli ed alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, purche' non coniugati, in parti uguali; 7) alle persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volonta' o, in mancanza, ai fratelli ed alle sorelle, in parti uguali".
Art. 2
All'art. 14, come sopra sostituito, dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, e' aggiunto l'art. 14-bis: "Quando la sovvenzione e' dovuta ai superstiti indicati nel precedente articolo, gli aventi diritto devono produrre i seguenti documenti: 1) se si tratta del coniuge superstite: il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che non esiste sentenza, passata in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge superstite medesimo o ad entrambi i coniugi e che non esistono figli nati da precedenti matrimoni o figli naturali riconosciuti dall'iscritto; 2) se si tratta di figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi, minorenni o permanentemente inabili al lavoro: lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, nonche' di quello di riconoscimento per i figli naturali e i documenti comprovanti l'inabilita' al lavoro; 3) se si tratta di figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi maggiorenni non coniugati gia' conviventi ed a carico del genitore defunto: i documenti di stato civile di cui al precedente n. 2) e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che i richiedenti erano conviventi e a carico dell'iscritto deceduto: 4) se si tratta di figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali riconosciuti maggiorenni: i documenti di stato civile di cui al precedente n. 2); 5) se si tratta dei genitori: un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti di non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con l'iscritto deceduto; 6) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purche' non coniugati: un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovanti i vincoli di parentela degli aventi diritto e da cui risulti, altresi', che i medesimi erano conviventi ed a carico dell'iscritto deceduto nonche' i documenti comprovanti la inabilita' al lavoro; 7) se si tratta di persone designate dall'iscritto con disposizioni di ultima volonta' a mente del n. 7) del precedente art. 14: un estratto autentico delle disposizioni di ultima volonta'; 8) se si tratta di fratelli o sorelle: un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 (della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovanti i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto. Tutti i richiedenti compresi nei numeri da 2) a 7) del precedente art. 14 debbono comprovare con atto di notorieta' o con dichiarazione resa e sottoscritta a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che non esistono altri aventi diritto alla sovvenzione secondo l'ordine di precedenza stabilito nello stesso art. 14".
Art. 3
L'art. 15 dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, e' sostituito dal seguente: "La sovvenzione, stabilita dal consiglio di amministrazione a norma del penultimo comma dell'art. 5 e' corrisposta, nell'ambito di ciascuna carriera, in misura unica. Gli impiegati gia' iscritti alla Cassa, ai quali, all'atto della cessazione dal servizio, sia stata corrisposta la sovvenzione nella misura ridotta in dipendenza del loro stato civile, possono chiedere la corresponsione della differenza tra l'ammontare della somma riscossa e l'importo della sovvenzione all'epoca prevista nella misura intera. A tal fine gli interessati, purche' cessati dal servizio non oltre dieci anni prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno avanzare apposita richiesta scritta al consiglio di amministrazione della Cassa stessa entro il termine di decadenza di un anno dalla data suddetta".
Art. 4
L'art. 17 dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, e' sostituito dal seguente: "La sovvenzione e' corrisposta agli iscritti o ai superstiti elencati nel precedente art. 14, su domanda degli interessati da presentarsi al consiglio di amministrazione della Cassa entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio o da quella del decesso dell'iscritto".
LEONE MORO - VISENTINI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 48
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.