DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 28

Type DPR
Publication 1976-01-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 11, secondo comma n. 5), e 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Incompatibilita' dell'iscrizione al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza

L'iscrizione al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' incompatibile con l'iscrizione alla cassa sovvenzioni per i personali della amministrazione finanziaria, istituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Cessazione dalla qualita' di socio della cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria

Il personale iscritto di diritto al fondo di previdenza istituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, che al 31 dicembre 1972 risultava iscritto alla cassa sovvenzioni di cui al precedente art. 1, cessa, a decorrere da tale data, dalla qualita' di socio della cassa sovvenzioni stessa.

Art. 3

Liquidazione ai soci cessati dalla cassa sovvenzioni

Ciascuno degli impiegati che, ai sensi del precedente art. 2, cessano dalla qualita' di socio della cassa sovvenzioni ivi indicata ha diritto a ricevere da tale ente un'indennita' di liquidazione. L'indennita' di cui al comma precedente sara' determinata dal comitato liquidatore di cui al successivo art. 7, tenuto conto della consistenza patrimoniale complessiva della cassa stessa al 31 dicembre 1972, nonche' dei diritti spettanti a ciascuno dei soci cessati da tale qualita' sulla base dell'anzianita' di iscrizione alla cassa sovvenzioni e della categoria di appartenenza, secondo la classificazione contenuta nell'art. 3, lettera a), dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986.

Art. 4

Valutazione dei beni della cassa sovvenzioni

Nel determinare la consistenza patrimoniale indicata dal precedente art. 3, secondo comma, i beni immobili saranno valutati per il valore corrente di mercato al 31 dicembre 1972, nella misura appositamente stabilita con stima dell'ufficio tecnico erariale di Roma. Il valore dei titoli sara' parimenti determinato sulla base delle quotazioni risultanti dal listino della borsa valori di Roma alla data del 31 dicembre 1972.

Art. 5

Rapporti fra fondo di previdenza e cassa sovvenzioni per il periodo successivo al 31 dicembre 1972

I soci, nei confronti dei quali sussiste l'incompatibilita' di cui al precedente art. 1, sono tenuti a restituire alla cassa sovvenzioni le somme eventualmente ricevute a titolo di sovvenzioni o di acconti delle stesse, per effetto di cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 1972. Il recupero delle somme di cui al precedente comma sara' operato mediante detrazione, da effettuare al lordo delle ritenute erariali, dalle somme che a ciascuno dovranno essere corrisposte da parte del fondo di previdenza di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, quale indennita' di cessazione dal servizio. Il fondo di previdenza istituito dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 648 versera' alla cassa sovvenzioni di cui all'art. 1 del presente decreto somme d'importo pari alle detrazioni operate, ai sensi del comma precedente, sulle indennita' spettanti agli iscritti cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1972. A tal fine, la cassa sovvenzioni dovra' trasmettere al fondo di previdenza appositi elenchi nominativi, dai quali risultino le somme lorde e nette erogate per sovvenzioni, in favore di ciascuno dei soci, successivamente alla data medesima. I soci di cui al primo comma del presente articolo hanno diritto all'indennita' di cui al precedente art. 3.

Art. 6

Diritto alla restituzione delle quote sociali versate alla cassa sovvenzioni

Ai soci di cui al precedente art. 2 sono restituite, unitamente all'indennita' di liquidazione, le quote sociali annue versate successivamente al 31 dicembre 1972.

Art. 7

Comitato liquidatore

Le operazioni indicate nel precedente art. 3 verranno compiute da un comitato liquidatore, nominato dal consiglio d'amministrazione della cassa sovvenzioni, al quale saranno presentate le relative deliberazioni per la ratifica. Il comitato di cui al precedente comma sara' presieduto da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente al ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze e sara' composto da: a) due funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, dei quali uno appartenente al ruolo della amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro al ruolo delle intendenze di finanza; b) due funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, dei quali uno appartenente ai ruoli centrali del Ministero del tesoro e l'altro al ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 8

Destinazione dei proventi della cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria

I proventi di cui all'art. 21 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1667, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, nonche' i proventi di cui allo art. 16, secondo comma, della legge 26 maggio 1966, n. 344, continuano ad affluire per intero, anche dopo l'attuazione delle norme di cui al presente decreto, alla cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria.

Art. 9

Organi della cassa sovvenzioni

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino a quando non saranno modificate le vigenti norme statutarie, i componenti del consiglio d'amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e della segreteria della cassa sovvenzioni per i personali della amministrazione finanziaria, appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza vengono con decreto dei Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica sostituiti come segue: a) nel consiglio d'amministrazione: dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente; da tre impiegati dei ruoli centrali della carriera direttiva del Ministero del tesoro o della Ragioneria generale dello Stato; da un impiegato del ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica; da un impiegato dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero del tesoro o della Ragioneria generale dello Stato; da un impiegato del ruolo della carriera ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica; b) nel collegio dei revisori dei conti, da un impiegato appartenente ai ruoli centrali del Ministero del tesoro e da uno appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica; c) nella segreteria, da un impiegato del ruolo centrale della carriera direttiva del Ministero del tesoro, con funzioni di segretario, e da un impiegato del ruolo della carriera esecutiva della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di cassiere.

Art. 10

Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEONE MORO - GUI - VISENTINI - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1976

Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 46

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