DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1976, n. 55
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;
Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 61;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 febbraio 1976;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 3/1976 del 12 marzo 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi: 1° gruppo: reti con oltre 500 abbonati; 2° gruppo: reti fino a 500 abbonati. Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie cosi' determinate: Categoria A - Abbonamenti ad uso di: a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime; b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato; c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali; d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti. Categoria B - Abbonamenti in abitazioni private ove non si svolga attivita' di affari o professionale. Categoria C - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie A e B.
Art. 2
Per ogni apparecchio principale e' dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito come segue: Reti del 1° gruppo: Categoria A.......................................... L. 1.500 Categoria B simplex.................................. " 5.500 Categoria B duplex................................... " 3.000 Categoria C.......................................... " 14.500 Reti del 2° gruppo: Categoria A.......................................... L. 1.500 Categoria B simplex.................................. " 4.400 Categoria C.......................................... " 10.700 Per gli abbonamenti della categoria C in uso a: 1) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge; 2) coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, il canone trimestrale e' ridotto nella misura seguente: Reti del 1° gruppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.375 Reti del 2° gruppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.900 I canoni di cui al presente articolo si riferiscono ad apparecchi normali di tipo a muro.
Art. 3
Gli abbonati delle reti urbane aventi piu' di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere trimestralmente un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa. Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.
Art. 4
Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove e' ubicata la centrale cui l'utente sara' collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco: Nuovo impianto Trasloco Categorie A e B..................... L. 80.000 L. 50.000 Categoria C......................... " 100.000 " 70.000 Per la categoria B una quota del contributo spese di nuovo impianto, pari a L. 50.000, e' rateizzata in dodici trimestralita' senza alcuna maggiorazione. Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, i contributi spese relativi alla categoria C di cui al primo comma del presente articolo sono ridotti alla meta'. Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove e' ubicata la centrale di competenza, e' dovuta, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma, una quota supplementare pari al 20% del costo del tratto di linea utilizzata dall'utente tra detto perimetro e la sede dell'utente stesso. I criteri per la determinazione di tali contributi sono stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su proposta motivata della societa' concessionaria. Detta quota, nel caso di collegamento duplex, e' ridotta alla meta' e si applica a ciascuno dei coutenti. Per la determinazione del perimetro dell'abitato si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.
Art. 5
Nel caso di subentro si applica la meta' del contributo previsto per il trasloco. Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli e' dovuto un contributo di L. 15.000 per ciascuno dei coutenti.
Art. 6
Per ciascun apparecchio in derivazione interna da apparecchi principali, qualunque ne sia il numero complessivo, e' dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura: Categorie A e B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 Categoria C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone risultante dall'applicazione del comma precedente e' ridotto del 20%. Il canone trimestrale di abbonamento per gli apparecchi, oltre il primo, su impianti a spina e' dovuto nella misura di L. 300. Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non e' dovuto alcun canone di abbonamento.
Art. 7
Per i seguenti tipi di impianto supplementare installati dalla societa' concessionaria sono dovuti dall'abbonato i sottoindicati canoni trimestrali di manutenzione e noleggio: a) derivazione interna semplice (compreso il commutatore).................................... L. 3.100 b) soneria, ricevitore, commutatore ed orga- no analogo, per ciascuno........................ " 600 c) presa a spina supplementare.............. " 900 d) apparecchio oltre il primo su impianti a spina........................................... L. 1.600 e) apparecchio da tavolo di tipo normale principale o derivato........................... " 600 f) supplemento per apparecchio con tastiera. " 3.000 Per gli impianti di cui al comma precedente il contributo spese di impianto o trasloco e' dovuto in misura di una trimestralita' del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri), oltre ad una quota di L. 6000, che si applica una sola volta in caso di piu' lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei all'istallazione dell'apparecchio principale.
Art. 8
Per gli impianti supplementari di proprieta' degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per gli impianti di proprieta' della societa' concessionaria, non compresi nel precedente art. 7, i canoni trimestrali di manutenzione dovuti dall'abbonato sono fissati nella misura seguente: a) impianti intercomunicanti: per ogni apparecchio............................ L. 3.200 b) impianti a centralino manuale: per ogni apparecchio............................ " 1.900 c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi e cioe': comunicazioni entran- ti e uscenti, richiamata, trasferta, inoltro, rinvio a operatrice, servizio notte e blocco al- la teleselezione: per ogni apparecchio derivato da centra- lino di capacita finale non superiore a 50 deri- vati............................................ " 3.200 per ogni apparecchio derivato da centra- lino di capacita finale superiore a 50 derivati. " 2.700 d) servizi particolari su impianti a centra- lino automatico (selezione passante, documenta- zione del traffico, selezione abbreviata, ecc): per ogni apparecchio............................ " 600 e) derivazione interna semplice (escluso il commutatore).................................... " 1.800 f) soneria, ricevitore, commutatore ed orga- no analogo, per ciascuno........................ " 450 g) presa a spina supplementare.............. " 650 h) apparecchio oltre il primo su impianto a spina........................................... " 1.000 i) supplemento per apparecchio con tastiera. " 500 l) apparecchio da tavolo di tipo normale.... " 400 m) dispositivo speciale installato sulla li- nea urbana o su linea derivata da impianto sup- plementare (selezionatore automatico, segreteria telefonica, ecc.)............................... " 4.000 Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, e' dovuto un canone trimestrale di L. 1000 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione.
Art. 9
Ogni conversazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, e' tassata per L. 40, corrispondenti ad uno scatto di contatore. La tariffa per una conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico e' stabilita in L. 50, IVA compresa. Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice e' dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo e secondo, la quota fissa di L. 200.
Art. 10
La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) e' stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza. Le reti che abbiano tutti i Capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore. Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria: tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purche' tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri; tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni. Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale. Per le isole, sedi di un centro di settore che disti piu' di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dall'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto. Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive citta'.
Art. 11
Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente: Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) Comunicazioni interurbane set- toriali......................... 1 140 Altre comunicazioni interur- bane: fino a 15 km.............. 1 70 da oltre 15 fino a 30 km 1 37,5 da oltre 30 fino a 60 km 1 20 da oltre 60 fino a 120 km 1 15 da oltre 120 fino a 240 km 1 12 oltre 240 km.............. 1 12 Il valore di ciascun impulso e' fissato in L. 40.
Art. 12
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 21,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente: Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) fino a 15 km.............. 1 140 da oltre 15 fino a 30 km 1 75 da oltre 30 fino a 60 km 1 40 da oltre 60 fino a 120 km 1 30 da oltre 120 fino a 240 km 1 24 oltre 240 km.............. 1 24 Il valore di ciascun impulso e' fissato in L. 40.
Art. 13
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 19,30 alle ore 21,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente: Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) fino a 15 km.............. 1 100 da oltre 15 fino a 30 km 1 52,5 da oltre 30 fino a 60 km 1 28 da oltre 60 fino a 120 km 1 22,5 da oltre 120 fino a 240 km 1 20 oltre 240 km.............. 1 20 Il valore di ciascun impulso e' fissato in L. 40.
Art. 14
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 9,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente: Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) fino a 15 km.............. 1 45 da oltre 15 fino a 30 km 1 25 da oltre 30 fino a 60 km 1 15 da oltre 60 fino a 120 km 1 12 da oltre 120 fino a 240 km 1 9 oltre 240 km.............. 1 9 Il valore di ciascun impulso e' fissato in L. 40.
Art. 15
In deroga a quanto previsto negli articoli 9, 11, 12, 13 e 14, in sede di elaborazione trimestrale della bolletta, i primi 70 e 150 scatti trimestrali, rispettivamente per gli impianti singoli e duplex della categoria B di abbonamento e cumulativamente per conversazioni urbane, in teleselezione e per gli altri servizi a contatore, sono addebitati a L. 30 ciascuno. Gli scatti eccedenti i predetti valori trimestrali sono addebitati a L. 40 ciascuno.
Art. 16
Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 200, e dalle seguenti quote per ogni unita' di tre minuti di comunicazione: Comunicazioni interurbane settoriali................ L. 30 Altre comunicazioni interurbane: fino a 15 km..................................... " 50 da oltre 15 fino a 30 km......................... " 100 da oltre 30 fino a 60 km......................... " 175 da oltre 60 fino a 120 km........................ " 250 da oltre 120 fino a 240 km....................... " 325 oltre 240 km................................. " 400
Art. 17
Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice, escluse quelle settoriali, effettuate in partenza dai posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 100, e dalle seguenti quote per ogni unita' di tre minuti di comunicazione: fino a 15 km..................................... L. 25 da oltre 15 fino a 30 km......................... " 50 da oltre 30 fino a 60 km......................... " 85 da oltre 60 fino a 120 km........................ " 125 da oltre 120 fino a 240 km....................... " 160 oltre 240 km..................................... " 200
Art. 18
L'utente ha facolta' di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.
Art. 19
A ciascuna conversazione interurbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa interurbana, la tariffa di L. 75.
Art. 20
Quando una conversazione tramite operatrice non ha luogo perche', al momento in cui e' stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, e' dovuto un importo pari a L. 200. Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, deve corrispondere un importo pari a L. 200.
Art. 21
Per l'invio di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con un abbonato, il richiedente deve pagare un importo pari a L. 200. Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con una persona non abbonata al telefono, e' dovuta, oltre a quanto indicato nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392.
Art. 22
Per le richieste di conversazioni presso i posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, la quota fissa dovuta dall'utente nei casi previsti dai precedenti articoli 9, terzo comma, 20 e 21 e' stabilita nella misura di L. 100 ferma restando, ove prevista, la corresponsione per intero della tassa di recapito dell'avviso per espresso, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392.
Art. 23
La tariffa, da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie e' fissata in L. 1000 per ognuna.
Art. 24
La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane e' fissata nella misura di L.
20.Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali. Detta soprattassa e' gia' compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.
Art. 25
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