LEGGE 27 marzo 1976, n. 60
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: "Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati. L'attivita' amministrativa e la conduzione tecnica del sistema informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali, operanti in collegamento con gli uffici periferici ed interconnessi in modo da consentire lo scambio delle informazioni. I centri assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori di competenza delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie necessarie. A tal fine curano l'automazione dei servizi e delle procedure amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere piu' sollecita ed efficace l'attivita' dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi. I centri collaborano altresi' all'addestramento e all'aggiornamento del personale per le esigenze del sistema informativo". All'articolo 2, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri e' attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative. Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato". L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalita' del sistema informativo di cui all'articolo 1 del presente decreto e comunque per una durata non superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una societa' specializzata: a) la realizzazione del sistema informativo, compresa l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonche' delle strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature centrali; b) la conduzione tecnica del sistema informativo e precisamente: le attivita' e di ricerca e sviluppo necessarie alla schematizzazione delle procedure, come definite dai centri informativi, ed alla successiva trasformazione in insiemi di istruzioni formanti i programmi di macchina; la definizione della struttura degli archivi e delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi contenute in applicazione delle procedure eseguite dalle apparecchiature centrali; la pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali in relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici. La societa' affidataria deve essere costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta. I suoi amministratori e sindaci non possono essere soci di societa' esercenti imprese produttrici di apparecchiature elettroniche ne' avere con queste rapporti di lavoro anche autonomo. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare la convenzione a norma dell'articolo 17, commi quarto e decimo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni. L'attivita' della societa' affidataria deve essere svolta secondo i criteri ed in conformita' degli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria sotto la vigilanza delle direzioni generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi. I dipendenti della societa' affidataria comunque addetti alla realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale. Resta salva in ogni caso la facolta' del Ministro per le finanze di affidare al consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette in carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonche' i compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Al consorzio suddetto puo' essere altresi' affidata l'attivita' di nera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano in tal caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, n. 483". All'articolo 4, al primo comma, sono soppresse le parole: "periodiche e".
Art. 2
E' istituita una Commissione di parlamentari avente il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria ((, nonche' il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresi' sui sistemi informativi ad essi riferibili)). La Commissione e' composta di undici membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Art. 2-bis
((1. Ferme restando le attribuzioni di cui all' articolo 2, la Commissione: a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni; b) esprime un parere sulle attivita' svolte annualmente dall' anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell' anno))
Art. 3
Le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, da emanare ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, possono anche derogare all'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, quale modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 354, al fine di determinare gli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale con riguardo alla effettiva rilevanza degli atti e dei dati indicativi di capacita' contributiva e di evitare inutili duplicazioni.
Art. 4
Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvedera' alla unificazione dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva di cui alla legge 15 giugno 1965, n. 703, al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, numero 593, ed alle tabelle A e C allegate alla legge 4 agosto 1975, n. 397, disponendosi che gli impiegati dei predetti ruoli unici e quelli dei ruoli delle carriere direttiva ed ausiliaria indicati, rispettivamente, nei quadri n. 1 e n. 4 annessi alla legge 15 giugno 1965, n. 703, come modificati dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, nonche' agli operai del ruolo indicato nella tabella C allegata alla stessa legge 4 agosto 1975, n. 397, possono essere addetti a svolgere servizi di meccanografia presso qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria. Fino a quando non sara' entrato in vigore il decreto previsto dal precedente comma, gli impiegati dei ruoli indicati nello stesso comma possono essere destinati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione finanziaria diversi da quelli per i quali i ruoli predetti sono stati istituiti, per l'esercizio di mansioni e di compiti di meccanografia propri della carriera e della qualifica di appartenenza.
Art. 5
Il Ministro per le finanze puo' autorizzare l'organizzazione e lo svolgimento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, societa' ed istituti specializzati nella materia, di corsi di addestramento ed aggiornamento e di seminari di studi per l'applicazione dei sistemi informativi all'ordinamento ed al funzionamento dell'Amministrazione finanziaria. Ai predetti corsi e seminari di studi sono chiamati a partecipare impiegati appartenenti a ruoli anche diversi da quelli indicati nel precedente articolo 4. Allo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma dell'articolo 17 della legge 4 agosto 1975, n. 397, fanno carico, oltre alle spese previste da tale ultima disposizione, anche: 1) le spese occorrenti per applicazione della disposizione del precedente comma; 2) le spese per la divulgazione del nuovo sistema tributario, fino ad un massimo di lire cinquecento milioni per ciascun esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1977, N. 935))
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