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LEGGE 16 marzo 1976, n. 71

Current text a fecha 1976-04-17

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, un apposito capitolo per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero che l'istituto nazionale per il commercio estero deve svolgere secondo il programma promozionale di cui all'articolo seguente. Con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun anno finanziario il fondo iscritto sul predetto capitolo viene trasferito all'Istituto in unica soluzione.