LEGGE 31 marzo 1976, n. 72
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è elevato a lire 4.100 miliardi. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
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