LEGGE 9 marzo 1976, n. 75
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale, artistico e paesistico della città di Siena nonchè per il risanamento civico e per il restauro urbanistico, a norma della presente legge, sono eseguite a totale carico dello Stato, ovvero a carico del comune, delle storiche contrade e dei privati che beneficeranno dei contributi previsti dalla presente legge.
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