DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1976, n. 89
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 695, relativa alla "Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura";
Visto l'art. 8 della predetta legge che autorizza il Governo ad emanare, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, le disposizioni di attuazione ai sensi dell'art. 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
Eleggibilita'
L'appartenenza dei magistrati alle categorie degli eleggibili indicate nel primo comma dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, deve sussistere al momento della pubblicazione del provvedimento di convocazione delle elezioni e si determina con riferimento alla data del decreto di nomina. Sono eleggibili i magistrati che abbiano prestato servizio come segretari del Consiglio precedente a quello per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, anche se in quest'ultimo abbiano continuato a prestare servizio a norma dell'art. 34, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, purche' l'incarico non sia durato oltre sei mesi dall'insediamento del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.
Art. 2
Pubblicazione del provvedimento di convocazione delle elezioni
Il provvedimento di convocazione delle elezioni e' pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e dal giorno della pubblicazione decorre il termine previsto dall'art. 26, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.
Art. 3
Liste dei candidati
I nomi dei candidati di ogni lista sono elencati e contrassegnati con numeri progressivi. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, qualifica e ufficio presso il quale esercita le funzioni. Ogni lista deve essere sottoscritta in calce da non meno di centocinquanta elettori, i quali dovranno apporre la loro firma composta da nome e cognome in modo leggibile e con l'indicazione a fianco della qualifica e dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Le firme dei sottoscrittori possono essere apposte anche su esemplari diversi della stessa lista. Ogni lista puo' essere presentata con una propria denominazione distintiva.
Art. 4
Deposito delle liste
Per il deposito delle liste l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione rimane aperto dalle ore 10 alle ore 13 dei giorni feriali. Insieme con le liste dei candidati deve essere presentato per ogni candidato un certificato, rilasciato dal presidente della corte di appello, nel cui distretto e' compreso l'ufficio presso cui presta servizio il candidato, ovvero dal procuratore generale presso la stessa corte, se il magistrato e' addetto ad un ufficio di procura, dal quale risultino la qualifica rivestita, l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato e l'inesistenza delle cause di ineleggibilita' previste dagli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dall'art. 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Per i candidati addetti alla Corte di cassazione, alla procura generale presso la stessa Corte, ovvero al tribunale superiore delle acque pubbliche, il certificato di cui al comma precedente e' rilasciato rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa o dal presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche.
Art. 5
Verbale di deposito delle liste
Delle operazioni di deposito della lista e dei documenti di cui al precedente articolo e' redatto verbale. Nel medesimo verbale e' annotato il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista secondo l'ordine temporale di presentazione. Una copia del verbale di deposito e' consegnata immediatamente al presentatore della lista che deve essere uno dei magistrati sottoscrittori.
Art. 6
Uditori giudiziari
Sono elettori gli uditori giudiziari che alla data delle votazioni hanno assunto servizio.
Art. 7
Determinazione degli uffici elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di voto
Per la determinazione dell'ufficio elettorale nel quale si esercita il diritto di voto il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione dell'ufficio di provenienza finche' non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di conferimento di funzioni diverse. Agli stessi effetti di cui al comma precedente: a) i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio nel quale prestano servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione; b) i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa.
Art. 8
Liste degli elettori
Il primo presidente della Corte di cassazione, di concerto con il procuratore generale presso la stessa, forma la lista dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, alla procura generale presso la stessa ed al tribunale superiore delle acque pubbliche. I presidenti delle corti di appello, di concerto con i procuratori generali presso le stesse, formano la lista dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nei rispettivi distretti, indicando per ciascuno l'ufficio di appartenenza. Estratti dalla lista comprendente i magistrati in servizio in ciascun circondario sono trasmessi ai presidenti dei tribunali compresi nel distretto medesimo. Nell'estratto da inviare ai presidenti dei tribunali situati nelle sedi di corte di appello o di sezioni distaccate di corte di appello sono compresi i nominativi dei magistrati in servizio presso le corti e le procure generali ovvero presso le sezioni distaccate di corte e relativi uffici di procura, nonche' i nominativi dei magistrati in servizio presso i tribunali e le procure per i minorenni. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di convocazione del corpo elettorale, il Ministro per la grazia e giustizia comunica al presidente della corte di appello di Roma l'elenco dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, perche' addetti a funzioni non giudiziarie. Il presidente della corte di appello di Roma inserisce nella lista dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nel distretto e nel relativo estratto da inviare al tribunale di Roma, l'elenco dei magistrati addetti a funzioni non giudiziarie.
Art. 9
Deposito delle liste degli elettori
Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per le votazioni la lista indicata nell'art. 8, comma primo, e' depositata nella cancelleria della Corte di cassazione. Entro lo stesso termine le liste indicate nel secondo comma dell'art. 8 vengono depositate nelle cancellerie delle corti di appello e gli estratti nelle cancellerie dei tribunali compresi nei distretti di ciascuna corte di appello. Tutti i magistrati possono prendere visione delle liste. I magistrati non compresi nelle liste possono proporre reclamo agli organi incaricati della formazione delle stesse. La decisione sul reclamo deve intervenire nel termine di cinque giorni dalla sua proposizione e in ogni caso prima del giorno stabilito per la votazione.
Art. 10
Aggiornamento delle liste
Le liste sono aggiornate fino al giorno che precede l'inizio delle votazioni. In ogni caso il capo dell'ufficio giudiziario, al quale il magistrato e' stato destinato dopo la convocazione delle elezioni, comunica l'avvenuta presa di possesso del magistrato stesso al presidente della Corte di cassazione ovvero ai presidenti delle corti di appello interessati, i quali provvedono all'aggiornamento delle liste.
Art. 11
Trasmissione delle liste elettorali e delle liste dei candidati agli uffici elettorali
Una copia delle liste e degli estratti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 8 e' trasmessa agli uffici elettorali interessati a cura degli organi, che hanno formato le liste stesse, almeno tre giorni prima della data fissata per le votazioni. Gli aggiornamenti delle liste e degli estratti devono essere comunicati immediatamente. I presidenti delle corti di appello trasmettono a ciascun ufficio elettorale, entro il termine di cui al comma precedente, un congruo numero di copie delle liste dei candidati per l'affissione a norma del secondo comma dell'art. 15 delle presenti disposizioni.
Art. 12
Costituzione degli uffici elettorali
La costituzione degli uffici elettorali presso i tribunali deve aver luogo almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni. Le funzioni di segretario presso gli uffici elettorali sono esercitate dal componente meno anziano.
Art. 13
Schede per le votazioni
Le schede per le votazioni sono stampate a cura dell'istituto Poligrafico dello Stato in conformita' del modello annesso al presente decreto. Esse sono spedite in congruo numero dal Ministero di grazia e giustizia al presidente della Corte di cassazione e ai presidenti delle corti di appello almeno venti giorni prima della data delle votazioni. I presidenti delle corti di appello trasmettono le schede occorrenti per le votazioni in congruo numero ai presidenti dei tribunali, i quali le pongono a disposizione degli uffici elettorali.
Art. 14
Giorno ed orario delle votazioni
Le votazioni iniziano in un giorno di domenica alle ore 8 e sono sospese alle ore 20; proseguono il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14. Gli elettori che si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votare anche oltre i termini di sospensione e di chiusura di cui al precedente comma.
Art. 15
Sala elettorale
La sala in cui hanno luogo le votazioni deve essere arredata in modo da assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e la segretezza del voto che deve essere espresso in cabina. Deve esservi un'urna la quale, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, e' sigillata prima dell'inizio della votazione. Una copia delle liste dei candidati e' affissa nella sala in cui hanno luogo le votazioni e nelle cabine. E' vietata nella sala in cui hanno luogo le votazioni la esposizione, sotto qualsiasi forma, di liste diverse da quelle ufficialmente pubblicate, nonche' l'indicazione di persone o di gruppi e di persone per le quali puo' essere espresso il voto.
Art. 16
Operazioni preliminari
L'ufficio elettorale si riunisce alle ore 7. Il presidente appone il bollo dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale e la data su un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nella lista. Il bollo e la data sono apposti all'esterno della scheda. Le altre schede sono conservate a cura del presidente e sono utilizzate, previa apposizione del bollo e della data del giorno di inizio delle votazioni, qualora si presentino a votare, a norma del secondo comma dell'articolo seguente, elettori non iscritti nella lista, ovvero quando occorra sostituire schede deteriorate.
Art. 17
Votazione
I magistrati, previa identificazione, votano secondo l'ordine in cui si presentano. Sono ammessi a votare i magistrati iscritti, rispettivamente nelle liste degli elettori indicate nell'art. 8 e quelli che, anche se non iscritti, provino di essere attualmente in servizio in un ufficio compreso nella circoscrizione dell'ufficio elettorale. Questi ultimi sono iscritti in calce alla lista. Il presidente dell'ufficio elettorale o, in sua assenza, il componente piu' anziano, consegna una scheda e una matita a ciascun votante. Questi scrive nello spazio all'uopo riservato sulla scheda il numero ovvero la denominazione della lista prescelta ed esprime eventualmente il voto di preferenza scrivendo nelle apposite righe tracciate il nome ed il cognome o solo il cognome, ovvero il numero con il quale il candidato e' contrassegnato nella lista. In caso di omonimia tra candidati deve scriversi il nome e cognome e, ove occorra, anche il numero con il quale il candidato e' contrassegnato nella lista. L'elettore chiude quindi la scheda e la consegna al presidente il quale, in sua presenza, la pone nell'urna. Il segretario prende nota nella lista degli elettori dell'avvenuta manifestazione di voto. Nello spazio riservato all'ufficio elettorale gli elettori sono ammessi per il tempo necessario alla manifestazione del voto.
Art. 18
Sospensione e chiusura delle votazioni
Dopo che tutti gli elettori presenti nella sala alle ore 20 del primo giorno hanno votato, il presidente rinvia le operazioni alle ore 8 del giorno successivo provvedendo a sigillare l'urna ed a chiudere la lista degli elettori e le schede non utilizzate in plico sigillato. Successivamente provvede alla chiusura della sala in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta di ingresso, siano chiusi dall'interno e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede quindi a chiudere saldamente la porta dall'esterno, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. Il giorno successivo, dopo che tutti gli elettori presenti nella sala alle ore 14 hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti sulla base delle indicazioni apposte dal segretario nella lista degli elettori. Le schede non utilizzate, comprese quelle deteriorate, sono chiuse in plico sigillato e immediatamente depositate nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui e' costituito l'ufficio elettorale.
Art. 19
Formazione e consegna dei plichi
Ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente i presidenti degli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono ad estrarre le schede dall'urna senza aprirle ed a controllare che il numero delle schede corrisponda al numero dei votanti. Quindi il presidente dell'ufficio racchiude le schede votate in plico sigillato. Di tutte le operazioni compiute viene redatto processo verbale in duplice esemplare firmato dal presidente e dal segretario dell'ufficio. Un esemplare di tale verbale viene depositato nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui e' costituito il seggio elettorale. L'altro esemplare, unitamente alla lista degli elettori, firmata in ogni foglio dai componenti dell'ufficio, viene chiuso in un secondo plico sigillato con ogni altro documento relative alle operazioni compiute. I due plichi sigillati devono portare l'indicazione sull'involucro esterno dell'ufficio elettorale ed inoltre il primo plico, la dizione "schede votate", il secondo plico, la dizione "verbale, lista elettorale ed allegati". Il presidente ovvero uno dei componenti dell'ufficio da lui designato consegna immediatamente i plichi all'ufficio elettorale presso il tribunale sito nella sede della corte di appello.
Art. 20
Scrutinio
Gli uffici elettorali costituiti presso i tribunali siti nelle sedi delle corti di appello provvedono allo spoglio delle schede di tutti gli uffici elettorali del distretto iniziando dal proprio e procedendo nello spoglio delle schede degli altri uffici elettorali secondo l'ordine di arrivo dei plichi. Uno dei componenti del collegio estrae le schede dall'urna o dai plichi ad una ad una e le porge al presidente, il quale enuncia i voti. Di questi e' presa nota, contemporaneamente, in apposite tabelle, da un altro componente dell'ufficio. Le tabelle di cui al precedente comma sono preventivamente predisposte dall'ufficio elettorale in numero pari alle liste dei candidati. Ognuna di esse deve riportare l'indicazione del numero della lista con uno spazio sufficiente all'annotazione dei voti di lista a mano a mano che essi vengono enunciati dal presidente, con il relativo totale e quindi l'elenco dei candidati della lista stessa con a fianco a ciascuno di essi lo spazio sufficiente all'annotazione dei voti di preferenza a mano a mano che vengono enunciati, con il relativo totale. Le tabelle di scrutinio, sottoscritte dai componenti dell'ufficio, vengono allegate all'esemplare del verbale da depositare nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui e' costituito l'ufficio elettorale. Durante tali operazioni gli elettori possono sostare nella sala elettorale e sollevare contestazioni sulla validita' delle schede e dei voti.
Art. 21
Nullita' delle schede e dei voti
La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. Sono nulli i voti contenuti in schede che: 1) non sono conformi al modello prescritto o non portano il bollo e la data indicati nell'art. 16; 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inequivocabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; 3) contengono voti di preferenza a candidati appartenenti a liste diverse, senza l'indicazione della lista. Se l'elettore non ha indicato il numero ovvero la denominazione della lista prescelta ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. Se l'elettore ha indicato piu' numeri ovvero piu' denominazioni di lista ma ha scritto uno o piu' voti di preferenza per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle. Rimangono valide le prime.
Art. 22
Compiti degli uffici elettorali istituiti nei capoluoghi dei distretti
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