LEGGE 2 aprile 1976, n. 105
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.875 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978, per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), h-bis), l); 5; 6; 8; 10 e 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè, nel limite massimo di lire 500 milioni, per gli interventi consentiti dall'articolo 16 del predetto decreto-legge.
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