LEGGE 6 marzo 1976, n. 112

Type Legge
Publication 1976-03-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo, firmato a Ginevra il 1 luglio 1970.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 dell'accordo stesso.

LEONE MORO - RUMOR - MARTINELLI - TOROS

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accord

ACCORD europeen relatif au travail des equipages des vehicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) Le Parti contraenti, Desiderose di favorire lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti internazionali su strada di viaggiatori e di merci, Convinte della necessita' di accrescere la sicurezza della circolazione stradale, di regolamentare alcune condizioni delle prestazioni lavorative nei trasporti internazionali su strada conformemente ai principi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e di concordare alcune misure per assicurare il rispetto di una tale regolamentazione, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. Definizioni Ai sensi del presente Accordo, si intende: a) per "veicolo", ogni automobile o rimorchio; tale termine comprende ogni complesso di veicoli; b) per "automobile", ogni veicolo provvisto di un motore a propulsione, circolante su strada per proprio mezzo e che serve normalmente al trasporto su strada di persone o di merci o alla trazione su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci; tale termine non comprende i trattori agricoli; c) per "rimorchio", ogni veicolo destinato ad essere agganciato a un'automobile; tale termine comprende i semi-rimorchi; d) per "semi-rimorchio", ogni rimorchio destinato ad essere agganciato a un'automobile in modo tale che in parte poggi su di essa e che una parte considerevole del suo peso e del peso del suo carico sia sopportato da detta automobile; e) per "complesso di veicoli", i veicoli agganciati che circolano su strada come una sola unita'; f) per "peso massimo autorizzato", il peso massimo del veicolo carico, dichiarato ammissibile dall'autorita' competente dello Stato nel quale il veicolo e' immatricolato; g) per "trasporto su strada", i) ogni spostamento su strada di un veicolo, vuoto o carico, destinato al trasporto di persone e che disponga di piu' di otto posti a sedere oltre al posto del conducente; ii) ogni spostamento su strada di un veicolo, vuoto o carico, destinato al trasporto di merci; iii) ogni spostamento che comporta ad un tempo uno spostamento indicato nei punti i) o ii) della presente definizione e, immediatamente prima o dopo detto spostamento, il trasporto del veicolo per mare, per ferrovia, per via aerea o per via navigabile; h) per "trasporto internazionale su strada", ogni trasporto su strada che comporta l'attraversamento di almeno una frontiera; i) per "servizi regolari di viaggiatori", i servizi che assicurano il trasporto di persone effettuato in base ad una frequenza e ad un rapporto determinato, in quanto tali servizi possono prendere e depositare persone a fermate preventivamente fissate. Un regolamento di esercizio oppure documenti sostitutivi, approvati dalle autorita' competenti delle Parti Contraenti e pubblicati dal trasportatore prima della loro applicazione, definiscono le condizioni di trasporto, in particolare la frequenza, gli orari, le tariffe e l'obbligo di trasportare, nella misura in cui tali condizioni non siano precisate da un testo legale o da un regolamento. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, vengono ugualmente considerati come servizi regolari quei servizi che assicurano il trasporto di categorie determinate di persone escludendo altri viaggiatori, nella misura in cui tali servizi vengano effettuati alle condizioni indicate nel primo comma della presente definizione, per esempio servizi che assicurino il trasporto dei viaggiatori al luogo di lavoro e da quest'ultimo al loro domicilio, oppure il trasporto degli scolari agli istituti di insegnamento e da questi ultimi al loro domicilio. j) per "conducente", ogni persona, salariata o no, che conduce il veicolo, anche per un periodo breve, oppure che si trova a bordo del veicolo per poterlo condurre, se del caso; k) per "membro dell'equipaggio" oppure "membro di equipaggio", il conducente o una delle persone seguenti, sia che il conducente o dette persone siano salariati o no: i) l'assistente alla guida, cioe' colui che accompagna il conducente al fine di assisterlo in alcune manovre e che prende abitualmente parte effettiva alle operazioni di trasporto, senza essere un conducente ai sensi del paragrafo j) del presente articolo; ii) un fattorino, cioe' colui che accompagna il conducente di un veicolo che trasporta persone e che di solito e' incaricato di rilasciarlo di controllare i biglietti o altri documenti che diano diritto ai passeggeri di viaggiare sul veicolo; l) per "settimana", qualsiasi periodo di sette giorni consecutivi; m) per "riposo giornaliero", qualsiasi periodo ininterrotto conforme alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, durante il quale un membro dell'equipaggio puo' disporre liberamente del suo tempo; n) per "periodo fuori servizio", qualsiasi periodo ininterrotto di almeno 15 minuti all'infuori del riposo giornaliero, durante il quale un membro dell'equipaggio puo' disporre liberamente del suo tempo; o) per "attivita' professionali", le attivita' rappresentate sotto i simboli delle voci 6, 7 e 7a del foglio quotidiano del libretto individuale di controllo che figura nell'Allegato al presente Accordo:

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2. Campo di applicazione 1. Il presente Accordo si applica sul territorio di ciascuna Parte Contraente a qualsiasi trasporto internazionale su strada effettuato da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di detta Parte Contraente o sul territorio di qualsiasi altra Parte Contraente. 2. Tuttavia, a) se, nel corso di un trasporto internazionale su strada, uno o piu' membri dell'equipaggio non escono dal territorio nazionale in cui esercitano normalmente le loro attivita' professionali, la Parte Contraente da cui dipende questo territorio non puo' non applicare le disposizioni del presente Accordo nei confronti di quel o quei membri dell'equipaggio; b) salvo accordo contrario intercorso fra le Parti Contraenti sul cui territorio avviene il transito, il presente Accordo non si applica ai trasporti internazionali su strada di merci effettuati da un veicolo il cui peso massimo autorizzato non ecceda le 3,5 tonnellate; c) due Parti Contraenti i cui territori sono limitrofi possono concordare che le disposizioni della legislazione nazionale dello Stato in cui e' immatricolato il veicolo, nonche' quelle delle sentenze arbitrali e delle convenzioni collettive in vigore in detto Stato, siano le sole applicabili ai trasporti internazionali su strada limitati ai loro due territori allorche' il veicolo in questione: - non esca, su uno di detti territori, da una zona contigua alla frontiera, definita come zona di frontiera per comune accordo fra le due Parti Contraenti, o - non percorra che in transito uno di detti territori; d) le Parti Contraenti possono convenire che le disposizioni della legislazione nazionale dello Stato in cui e' immatricolato il veicolo, nonche' quelle delle sentenze arbitrali e delle convenzioni collettive in vigore di detto. Stato, siano le sole applicabili a certi trasporti internazionali su strada - limitati ai loro territori e il cui percorso, a partire dal punto di partenza fino al punto d'arrivo del veicolo, sia inferiore ai 100 chilometri, - nonche' ai servizi regolari di viaggiatori.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. Applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo ai trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non Parti Contraenti 1. Ciascuna Parte Contraente applichera' sul suo territorio, nei confronti dei trasporti internazionali su strada effettuati da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di uno Stato non Parte Contraente del presente Accordo, disposizioni per lo meno altrettanto rigide di quelle previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente Accordo e dai paragrafi 1, 2, 6 e 7 dell'articolo 12 del presente Accordo. 2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potra' non applicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo: a) ai trasporti internazionali su strada di merci effettuati da un veicolo il cui peso massimo autorizzato non ecceda le 3,5 tonnellate; b) ai trasporti internazionali su strada limitati al proprio territorio e a quello di uno Stato limitrofo non Parte Contraente del presente Accordo qualora il veicolo in questione non esca, sul suo territorio, da una zona contigua alla frontiera, definita come zona di frontiera o qualora esso non tocchi il suo territorio che in transito.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. Principii generali 1. Nel corso di qualsiasi trasporto internazionale su strada cui si applica il presente Accordo, l'impresa e i membri dell'equipaggio dovranno osservare, per quanto riguarda i periodi di riposo e di guida, e per quanto riguarda la composizione dell'equipaggio, le norme fissate dalla legislazione nazionale per la regione dello Stato in cui il membro dell'equipaggio esercita di norma le sue attivita' professionali, nonche' dalle sentenze arbitrali e dalle convenzioni collettive in vigore in detta regione, essendo il computo della durata dei periodi di riposo e di guida effettuato in conformita' con detta legislazione, con le sentenze arbitrali e con le convenzioni collettive. Nella misura in cui le norme cosi' applicabili non siano almeno altrettanto rigide di quelle degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente Accordo, devono essere rispettate queste ultime. 2. Salvo accordi particolari tra le Parti Contraenti in causa o salvo nella misura in cui, in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente Accordo, talune disposizioni del presente Accordo non vengano applicate, nessuna Parte Contraente imporra' il rispetto delle norme della propria legislazione nazionale riguardanti le materie trattate nel presente Accordo alle imprese di un'altra Parte Contraente o ai membri dell'equipaggio dei veicoli immatricolati da un'altra Parte Contraente, quando tali norme siano piu' rigide di quelle risultanti dal presente Accordo.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5. Requisiti richiesti ai conducenti 1. L'eta' minima dei conducenti adibiti al trasporto internazionale su strada di merci deve essere: a) per i veicoli il cui peso massimo autorizzato e' inferiore o uguale a 7,5 tonnellate, di 18 anni compiuti; b) per gli altri veicoli: i) di 21 anni compiuti; o ii) di 18 anni compiuti, a condizione che l'interessato possegga un certificato di attitudine professionale, riconosciuto dalla Parte Contraente sul territorio della quale il veicolo e' immatricolato, dal quale si rilevi l'acquisizione della qualifica di conducente di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Tuttavia, nel caso di conducenti aventi meno di 21 anni compiuti, ogni Parte Contraente puo': - proibire loro la guida di tali veicoli sul proprio territorio anche se essi posseggono il certificato sopra citato; o - consentire tale guida solo ai possessori di certificati di cui abbia accertato che sono stati rilasciati dopo l'acquisizione della qualifica di conducente di veicoli destinati a trasporti di merci su strada equivalente a quella prevista dalla propria legislazione nazionale. 2. Se, in virtu' delle disposizioni dell'articolo 10 del presente Accordo, a bordo del veicolo devono trovarsi due conducenti, uno di essi deve avere 21 anni compiuti. 3. L'eta' minima dei conducenti destinati al trasporto internazionale su strada di viaggiatori e' fissata a 21 anni compiuti. 4. I conducenti di veicoli devono essere seri e degni di fiducia. Devono possedere un'esperienza sufficiente e le qualifiche indispensabili all'esecuzione dei servizi richiesti.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6. Riposo giornaliero 1. a) Ad eccezione dei casi menzionati nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascun membro di equipaggio destinato al trasporto internazionale su strada di merci deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, nel corso del periodo di 24 ore precedente il momento in cui egli esercita una delle sue attivita' professionali. b) Il riposo giornaliero indicato nel comma a) del presente paragrafo puo' essere ridotto fino a 9 ore consecutive, al massimo due volte nel corso di una settimana a condizione che il riposo possa essere preso nel luogo di residenza abituale del membro dell'equipaggio, oppure fino a 8 ore consecutive, al massimo due volte nel corso di una settimana, nel caso in cui il riposo non possa, per motivi di servizio, essere preso nel luogo di residenza abituale del membro dell'equipaggio. 2. a) Ad eccezione dei casi contemplati nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ogni membro dell'equipaggio addetto a un trasporto internazionale su strada di viaggiatori deve avere beneficiato, nel corso del periodo di 24 ore precedenti il momento in cui esercita una delle sue attivita' professionali: i) sia di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive, senza possibilita' di riduzione nel corso della settimana, ii) sia di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, potendo questo essere ridotto due volte la settimana fino a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive a condizione che in questi ultimi due casi il servizio comporti una interruzione prevista dall'orario di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni previste dall'orario di almeno 2 ore consecutive, e che nel corso di tali interruzioni, il membro dell'equipaggio non eserciti alcuna delle sue attivita' professionali o qualsiasi altro lavoro a titolo professionale. b) Il libretto individuale di controllo contemplato dall'articolo 12 del presente Accordo deve contenere indicazioni che permettano di identificare il regime di riposo giornaliero di cui il membro di un equipaggio addetto ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori benefici per la settimana in corso. 3. Se vi sono due conducenti a bordo e se il veicolo non e' dotato di cuccette che permettano ai membri dell'equipaggio di distendersi in modo confortevole, ogni membro dell'equipaggio deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive durante il periodo di 27 ore precedenti il momento in cui eserciti una delle sue attivita' professionali. 4. Se vi sono due conducenti a bordo e se il veicolo ha una cuccetta che consenta ai membri dell'equipaggio di distendersi in maniera confortevole, ciascun membro dell'equipaggio deve avere beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive durante il periodo di 30 ore che precede il momento in cui esercita una delle sue attivita' professionali. 5. I periodi di riposo menzionati nel presente articolo saranno presi al di fuori del veicolo; tuttavia, se il veicolo ha una cuccetta che consenta ai membri dell'equipaggio di distendersi in maniera confortevole, tale riposo potra' essere preso su tale cuccetta, a condizione che il veicolo sia fermo.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7. Durata giornaliera di guida, durata massima di guida per settimana e durante due settimane consecutive 1. La durata totale dei tempi di guida tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero conformemente, alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, denominata qui di seguito "durata giornaliera di guida", non puo' superare le 8 ore. 2. Per i conducenti destinati a veicoli diversi da quelli indicati nell'articolo 10 del presente Accordo, la durata giornaliera di guida puo' essere portata, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, fino a 9 ore, al massimo due volte nel corso di una settimana. 3. La durata di guida non puo' superare ne' 48 ore nel corso di una settimana, ne' 92 ore nel corso di due settimane consecutive.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8. Durata massima di guida continuata 1. a) Nessuna durata di guida continuata puo' superare le 4 ore, salvo nel caso in cui il conducente non sia in grado di raggiungere un luogo di fermata appropriato o il luogo di destinazione; il periodo di guida potra' in quel caso essere prolungato al massimo di 30 minuti, sempre che l'uso di una tale facolta' non comporti una infrazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo. b) Viene considerata come continuata ogni durata di guida che viene interrotta solo per soste che non corrispondono almeno alle condizioni previste nei paragrafi 2 o 3 del presente articolo. 2. a) Per i conducenti addetti a veicoli menzionati nell'articolo 10 del presente Accordo, la guida deve essere interrotta per una durata di almeno un'ora al termine della durata contemplata nel paragrafo 1 del presente articolo. b) Tale interruzione puo' essere sostituita da due interruzioni di almeno 30 minuti consecutivi ciascuna, intercalate nella durata giornaliera di guida in modo tale che sia assicurato il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 3. a) Per i conducenti addetti a veicoli diversi da quelli menzionati nell'articolo 10 del presente Accordo, e nel caso in cui la durata giornaliera di guida non superi le 8 ore, la guida deve essere interrotta, al termine della durata prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, per una durata di almeno 30 minuti consecutivi. b) Tale interruzione puo' essere sostituita da due interruzioni di almeno 20 minuti consecutivi ciascuna o da tre di almeno 15 minuti consecutivi ciascuna, che possono tutte essere intercalate nella durata di guida prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, o inserirsi in parte all'interno di tale durata e in parte immediatamente dopo. c) Quando la durata giornaliera di guida supera le 8 ore, il conducente e' tenuto ad effettuare almeno due interruzioni di guida per 30 minuti consecutivi. 4. Nel corso delle interruzioni previste nei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, il conducente non deve esercitare alcuna attivita' professionale che non sia la sorveglianza del veicolo e del suo carico. Tuttavia, se a bordo del veicolo vi sono due conducenti, e' sufficiente, per soddisfare alle disposizioni dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, che il conducente che beneficia dell'interruzione di guida non eserciti nessuna delle attivita' raffigurate con un simbolo nella rubrica 7a del foglio quotidiano del libretto individuale di controllo previsto nell'articolo 12 del presente Accordo.

Accordo-art. 9

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