LEGGE 29 marzo 1976, n. 113
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La gestione d'importazione di zucchero della campagna 1950-51, condotta dalla Società produttori zucchero per conto e nell'interesse dello Stato e riconosciuta dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, non è soggetta al pagamento dei tributi connessi all'importazione delle relative partite di zucchero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 1976 LEONE MORO - MARCORA - ANDREOTTI - STAMMATI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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