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LEGGE 31 marzo 1976, n. 114

Current text a fecha 1976-04-21

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È fissato al 31 marzo 1975 il termine entro il quale il personale addetto ai servizi complementari di bordo deve avere effettuato il numero di ore di volo necessarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 2 marzo 1974, n. 72.