La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È fissato al 31 marzo 1975 il termine entro il quale il personale addetto ai servizi complementari di bordo deve avere effettuato il numero di ore di volo necessarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 2 marzo 1974, n. 72.