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LEGGE 29 marzo 1976, n. 119

Current text a fecha 1976-05-06

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "È autorizzata la concessione a favore dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 1.200 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica".