LEGGE 7 aprile 1976, n. 125

Type Legge
Publication 1976-04-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nell'ambito degli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la circolazione nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, le attività commerciali inerenti al trasporto che in esse si svolgono e l'accesso alle aerostazioni, è riservato al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del codice della strada e del codice della navigazione. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o società, il potere di ordinanza di cui al comma precedente viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

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