LEGGE 8 aprile 1976, n. 174
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il codice europeo di sicurezza sociale ed il relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 77 del codice ed al titolo III del protocollo.
LEONE MORO - RUMOR - TOROS
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Code Europeen
CODE EUROPEEN DE SECURITE' SOCIALE et PROTOCOLE AU CODE EUROPEEN DE SECURITE' SOCIALE Parte di provvedimento in formato grafico
Codice Europeo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel codice e nel protocollo CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE e PROTOCOLLO AL CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Codice, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi Membri, al fine di favorire, in particolare, il progresso sociale; Considerando che uno degli obiettivi del programma sociale del Consiglio d'Europa e' quello di incoraggiare tutti i Membri a sviluppare ulteriormente il loro sistema di sicurezza sociale; Riconoscendo l'opportunita' di armonizzare gli oneri sociali dei paesi membri; Convinti della convenienza di creare un Codice europeo di sicurezza sociale ad un livello superiore alle norme minime definite nella Convenzione internazionale del lavoro n. 102 relativa alle norme minime di sicurezza sociale; Hanno stabilito le seguenti disposizioni che sono state elaborate con la collaborazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1. 1. Ai fini del presente Codice: (a) L'espressione "il Comitato dei Ministri" indica il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; (b) il termine "il comitato" indica il Comitato di Esperti in materia di Sicurezza sociale del Consiglio d'Europa od ogni altro comitato che il Comitato dei Ministri puo' incaricare di svolgere i compiti stabiliti dal paragrafo 3 dell'articolo 2; dal paragrafo 4 dell'articolo 74 e dal paragrafo 3 dell'articolo 78; (c) il termine "Segretario Generale" indica il Segretario Generale del Consiglio d'Europa; (d) il termine "prescritto" significa determinato dalla legge nazionale od in base a tale legge; (e) il termine "residenza", indica la residenza abituale sul territorio della Parte Contraente, e il termine "residente" indica una persona che abita abitualmente sul territorio della Parte Contraente; (f) il termine "moglie" indica una moglie che sia a carico del marito; (g) il termine "vedova" indica una donna che era a carico del proprio marito al momento del decesso di costui; (h) il termine "ragazzo" indica un ragazzo al di sotto dell'eta' in cui termina l'obbligo della frequenza scolastica o un ragazzo di eta' inferiore ai quindici anni, a seconda di cio' che sara' prescritto; (i) il termine "stage" indica sia un periodo di contributi, sia un periodo di impiego, sia un periodo di residenza, sia una qualsiasi combinazione di tali periodi, a seconda di cio' che potra' essere prescritto. 2. Ai fini degli articoli 10, 34 e 49, il termine "prestazioni" indica sia le cure fornite direttamente, sia le prestazioni indirette consistenti in un rimborso delle spese sopportate dall'interessato.
Codice Europeo-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Ogni Parte Contraente applichera': (a) la parte I; (b) almeno sei delle parti da II a X, restando inteso che la parte II conta per due e la parte V conta per tre parti; (c) le disposizioni corrispondenti delle parti XI e XII; e (d) la parte XIII. 2. Si riterra' soddisfatta la condizione del comma (b) del paragrafo precedente, quando: (a) sono applicate almeno tre delle parti da II a X comprendenti almeno una delle parti IV, V, VI, IX e X; e (b) viene fornita la prova che la sicurezza sociale in vigore equivale ad una qualsiasi delle combinazioni previste dal detto comma, tenuto conto: (i) del fatto che alcuni argomenti previsti dal comma a) del presente paragrafo vanno al di la' delle norme del Codice per quanto concerne il campo di applicazione o il livello delle prestazioni o l'uno e l'altro; (ii) del fatto che alcuni argomenti previsti dal comma (a) del presente paragrafo vanno al di la' delle norme del codice nell'attribuire i vantaggi supplementari indicati nell'addendum 2; (iii) di argomenti che non riguardano le norme del codice. 3. Ogni firmatario che desidera avvalersi del comma (b) del paragrafo 2 del presente articolo, fara' richiesta a tale scopo nel rapporto che sottoporra' al Segretario Generale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 78. Il comitato, basandosi sul principio dell'equivalenza del costo fissera' delle norme per coordinare e specificare le condizioni in cui si puo' tener conto delle disposizioni previste dal comma (b) del paragrafo 2 del presente articolo. Non si potra' tener conto, in ogni caso, di tali disposizioni se non che con l'approvazione a maggioranza dei due terzi del comitato.
Codice Europeo-art. 3
ARTICOLO 3. Col suo strumento di ratifica, ogni Parte Contraente deve specificare per quali delle parti da II a X accetta gli obblighi derivanti dal presente Codice, ed indicare altresi' se, ed in quale misura, intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2.
Codice Europeo-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Ogni Parte Contraente puo', in seguito, comunicare al Segretario Generale che accetta gli obblighi derivanti dal presente codice, per quanto concerne l'una delle parti da II a X che non siano gia' state specificate nella propria ratifica, o piu' fra esse. 2. Gli impegni previsti dal paragrafo 1 del presente articolo saranno ritenuti come parte integrante della ratifica e produrranno gli stessi effetti dalla data della loro notifica.
Codice Europeo-art. 5
ARTICOLO 5. Quando, in vista dell'applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X del presente Codice, previste dalla sua ratifica, una Parte Contraente e' tenuta ad assistere categorie prescritte di persone, che formino in totale almeno una percentuale stabilita di salariati o di residenti, detta Parte Contraente deve accertarsi, prima di impegnarsi ad applicare la detta parte, che la percentuale di cui sopra e' stata raggiunta.
Codice Europeo-art. 6
ARTICOLO 6. In vista di applicare le parti II, III, IV, V, VIII (per quanto attiene alle cure mediche), IX o X del presente Codice, una Parte Contraente puo' tener conto della protezione che risulti da assicurazioni che, per la legge nazionale, non siano obbligatorie per le persone assistite se tali assicurazioni: (a) sono sovvenzionate dalle pubbliche autorita', o, se si tratta soltanto di una assistenza complementare, quando dette assicurazioni sono controllate dalle pubbliche autorita' o amministrate in comune, conformemente a norme prescritte, dai datori di lavoro e dai lavoratori; (b) coprono una parte sostanziale dette persone il cui guadagno non superi quello dell'operaio qualificato di sesso maschile, determinato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65, e (c) soddisfano, unitamente alle altre forme di assistenza occorrendo, le corrispondenti disposizioni del presente codice.
Codice Europeo-art. 7
PARTE II CURE MEDICHE ARTICOLO 7. Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire la somministrazione di prestazioni alle persone assistite quando il loro stato richiede cure mediche di carattere preventivo o curativo, in conformita' dei seguenti articoli della detta Parte.
Codice Europeo-art. 8
ARTICOLO 8. Il contingente coperto deve comprendere ogni stato morboso per qualunque causa, la gravidanza, il parto e le loro conseguenze.
Codice Europeo-art. 9
ARTICOLO 9. Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati, nonche' le mogli e i figli dei membri di tali categorie; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti, nonche' le mogli ed i figli dei membri di tali categorie; (c) sia le categorie prescritte di residenti, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei residenti.
Codice Europeo-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Le prestazioni devono comprendere almeno: (a) in caso di stato morboso: (i) le cure generiche di medicina generale, ivi comprese le visite a domicilio; (ii) le cure di specialisti fornite in ospedali a persone ivi ricoverate o no, e le cure di specialisti che possono essere fornite fuori degli ospedali; (iii) la fornitura dei prodotti farmaceutici essenziali su prescrizione di un medico o di altro generico qualificato; e (iv) il ricovero quando e' necessario; e (b) in caso di gravidanza, di parto e di quanto consegue: (i) le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure post-partum, prestate sia da un medico, sia da un'ostetrica diplomata; e (ii) il ricovero quando e' necessario. 2. Il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere obbligato a contribuire alle spese delle cure mediche ricevute in caso di stato morboso; le norme relative a tale contributo devono essere fissate in modo da non comportare un onere troppo gravoso. 3. Le prestazioni fornite in conformita' del presente articolo, devono tendere a conservare, a ristabilire o a migliorare la salute della persona assistita, nonche' la sua attitudine al lavoro ed a far fronte ai propri bisogni personali. 4. Gli uffici governativi o le istituzioni che assicurano le prestazioni, devono invogliare le persone assistite, con tutti i mezzi ritenuti opportuni, a ricorrere ai servizi sanitari generali posti a loro disposizione dalle autorita' pubbliche o da altri enti riconosciuti dalle autorita' pubbliche.
Codice Europeo-art. 11
ARTICOLO 11. Le prestazioni di cui all'articolo 10 devono, nell'eventualita' coperta, essere garantite almeno alle persone assistite che hanno compiuto o il cui capo famiglia abbia compiuto uno "stage" che possa essere ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
Codice Europeo-art. 12
ARTICOLO 12. Le prestazioni di cui all'articolo 10 devono essere accordate per tutta la durata dell'eventualita' coperta, con l'eccezione che in caso di stato morboso la durata delle prestazioni puo' essere limitata a 26 settimane per ciascun caso; tuttavia, le prestazioni mediche non possono essere sospese per tutto il tempo in cui viene pagata un'indennita' di malattia, e devono essere adottate disposizioni per prolungare il limite summenzionato quando si tratti di malattie previste dalla legislazione nazionale per le quali sia riconosciuta la necessita' di cure prolungate.
Codice Europeo-art. 13
PARTE III INDENNITA' DI MALATTIA ARTICOLO 13. Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di indennita' di malattia, in conformita' degli articoli seguenti di detta parte.
Codice Europeo-art. 14
ARTICOLO 14. L'eventualita' coperta deve comprendere l'incapacita' al lavoro risultante da uno stato morboso e comportante la sospensione del guadagno, secondo come e' definita dalla legislazione nazionale.
Codice Europeo-art. 15
ARTICOLO 15. Le persone assistite devono comprendere: (a) sia categorie di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia prescritte categorie della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento; dell'insieme dei residenti; (c) sia tutti i residenti le cui risorse, nel corso dell'eventualita', non superino i limiti prescritti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67.
Codice Europeo-art. 16
ARTICOLO 16. 1. Quando sono assistite categorie di salariati o categorie della popolazione attiva, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 o dell'articolo 68. 2. Quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante la eventualita', non superino i limiti prescritti, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 67. Deve tuttavia essere garantita una prestazione prescritta, senza la condizione relativa alle risorse, alle categorie specificate in conformita' del comma (a) e del comma (b) dell'articolo 15.
Codice Europeo-art. 17
ARTICOLO 17. La prestazione di cui all'articolo 16 deve, nell'eventualita' coperta, essere garantita almeno alle persone assistite che abbiano compiuto uno "stage" che possa essere ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
Codice Europeo-art. 18
ARTICOLO 18. La prestazione di cui all'articolo 16 deve essere concessa per tutta la durata dell'eventualita', con riserva che la durata della prestazione possa essere limitata a 26 settimane per ciascun caso di malattia, con la possibilita' di sospendere le prestazioni per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.
Codice Europeo-art. 19
PARTE IV INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ARTICOLO 19. Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite, la concessione di prestazioni in caso di disoccupazione, in conformita' degli articoli seguenti di detta Parte.
Codice Europeo-art. 20
ARTICOLO 20. L'eventualita' coperta deve comprendere la sospensione del guadagno quale e' definita dalla legislazione nazionale - dovuta all'impossibilita' di trovare un impiego idoneo nel caso di una persona assistita che sia in grado di lavorare e disponibile al lavoro.
Codice Europeo-art. 21
ARTICOLO 21. Le persone assistite devono comprendere: a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; b) sia tutti i residenti le cui risorse, durante il verificarsi dell'eventualita', non superino i limiti prescritti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67.
Codice Europeo-art. 22
ARTICOLO 22. 1. Quando sono assistite categorie di salariati, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico collocato in conformita' delle disposizioni sia dell'articolo 65 sia dell'articolo 66. 2. Quando sono assistiti tutti i residenti, le cui risorse, durante la eventualita', non superino limiti prescritti, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67. Deve tuttavia essere garantita una prestazione prescritta, senza la condizione relativa alle risorse, alle categorie specificate in conformita' del comma (a) dell'articolo 21.
Codice Europeo-art. 23
ARTICOLO 23. La prestazione di cui all'articolo 22 deve, nell'eventualita' coperta, essere garantita almeno alle persone assistite che abbiano compiuto uno "stage" ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
Codice Europeo-art. 24
ARTICOLO 24. 1. La prestazione di cui all'articolo 22 deve essere concessa per tutta la durata dell'eventualita', con l'eccezione che la durata della prestazione puo' essere limitata: (a) quando sono assistite le categorie di salariati, sia a 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi, sia a 13 settimane in caso di sospensione del guadagno; (b) quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante la eventualita', non superino dei limiti prescritti, a 26 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi; tuttavia, la durata della prestazione prescritta, garantita senza la condizione relativa alle risorse, puo' essere limitata in base al comma (a) del presente paragrafo. 2. Nel caso in cui la durata della prestazione fosse scaglionata, in virtu' della legislazione nazionale, in base alla durata del versamento di contributi o alle prestazioni usufruite precedentemente nel corso di un periodo prescritto, le disposizioni del paragrafo I del presente articolo si riterranno soddisfatte se la durata media della prestazione comporta almeno 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi. 3. La prestazione puo' non essere pagata durante un periodo di "attesa" fissato nei primi sette giorni, in ogni caso di sospensione del guadagno, contando i giorni di disoccupazione prima e dopo un impiego temporaneo che non superi una durata prescritta come facente parte dello stesso caso di sospensione del guadagno. 4. Quando si tratta di lavoratori stagionali, la durata della prestazione e il periodo di attesa possono essere adattati alle condizioni di impiego.
Codice Europeo-art. 25
PARTE V TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI VECCHIAIA ARTICOLO 25. Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni di vecchiaia, in conformita' degli articoli seguenti di detta parte.
Codice Europeo-art. 26
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