LEGGE 26 aprile 1976, n. 176
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito il servizio sismico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza della sismicità del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme e delle classificazioni di cui all'articolo 3 della legge 2 febbraio 1947, n. 64. Il servizio sismico cura: la promozione delle iniziative per il completamento della rete di rilevazione sismica nazionale; la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei sismi e la elaborazione dei dati; lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni; lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone sismiche.
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