LEGGE 29 aprile 1976, n. 178
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 10 della presente legge, nonchè per la realizzazione delle opere di cui al successivo articolo 2, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, la spesa di lire 250.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.