La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, relative alla integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari e alla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto dei comuni e delle province per l'esercizio finanziario 1971, prorogate con successive disposizioni di legge per gli esercizi seguenti e in ultimo con la legge 14 aprile 1975, n. 129, per l'esercizio finanziario 1975, si applicano anche per gli esercizi 1976 e 1977.