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LEGGE 28 aprile 1976, n. 191

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituito dal seguente: "L'iscrizione nell'albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 30 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite".