La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, è prorogato di un anno.