La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli assegni di quiescenza a carico dell'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto", fruiti dai ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi del lotto, cessati dal servizio anteriormente al 1 luglio 1970, e dai superstiti del personale succitato sono aumentati, con effetto dal 1 gennaio 1974, in ragione del 15 per cento dell'importo annuo lordo comprensivo della 13ª mensilità escludendo dall'aumento l'indennità di carovita prevista dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 699.