DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1976, n. 269
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visti gli articoli 1 e 6 della legge 28 aprile 1976, n. 155;
Visto l'accordo intervenuto il 7 novembre 1975 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali postelegrafoniche;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 29;
Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;
Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Anticipazione
A tutto il personale non dirigente delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' corrisposta un'anticipazione sul contenuto economico che sara' definito, nell'ambito del nuovo contratto triennale, sia in relazione alle specificita' proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialita' delle mansioni svolte. L'anticipazione di cui al comma precedente e' fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.
Art. 2
Indennita' per servizio notturno
Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 e' corrisposta una indennita' oraria di L. 1.500 (millecinquecento). (3) ((4))
Art. 3
Indennita' di lingue estere agli interpreti e traduttori
Le misure delle indennita' giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, stabilite dai commi primo e secondo dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono elevate rispettivamente a L. 440 (quattrocentoquaranta) ed a L. 180 (centottanta). (2) ((3))
Art. 4
Compensi speciali per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale
Gli importi giornalieri dei compensi speciali per la conoscenza di lingue estere, previsti dall'art. 38 dello allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono aumentati nella misura del cento per cento. (2) ((3))
Art. 5
Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive
Il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive e' corrisposto nella misura di L. 2.700 (duemilasettecento) qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il compenso e' ridotto a L. 1.350 (milletrecentocinquanta) per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore. (2) (3) ((4))
Art. 6
Indennita' di maneggio valori
((Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennita' giornaliera di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennita' non puo' essere corrisposta a piu' di una unita' per ogni sportello)).
Art. 7
Decorrenza e copertura
L'anticipazione ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti a decorrere dal 1 settembre 1975 e non vanno considerati, con esclusione delle indennita' e dei compensi previsti dai precedenti articoli 3 e 4, ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728. Alla copertura della maggior spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155.
LEONE MORO - ORLANDO - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 21
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