DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1976, n. 270
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visti gli articoli 2 e 6 della legge 28 aprile 1976, n. 155;
Visto l'accordo in data 30 ottobre 1975 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
A tutto il personale non dirigente dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' corrisposta una anticipazione sul contenuto economico che sara' definito, nell'ambito del contratto triennale decorrente dal 1 luglio 1976, sia in relazione alle specificita' proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialita' delle mansioni svolte. L'anticipazione di cui al comma precedente e' fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.
Art. 2
Il soprassoldo per servizio notturno di cui al primo comma dell'art. 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' fissato nella misura unica oraria di L. 400.
Art. 3
Il soprassoldo per servizio domenicale di cui al punto A) dell'art. 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' fissato nella misura di L. 2.700 per le prestazioni di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata e nella misura di L. 1.350 per le prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di due ore. Lo stesso trattamento compete al personale di macchina, di scorta ai treni e delle navi traghetto, costretto per ragioni di servizio a rimanere nelle giornate domenicali, assente dalla residenza od a bordo delle navi.
Art. 4
L'indennita' di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 40 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' fissata nella misura di L. 400. Il supplemento di cui al secondo comma dello stesso art. 40 e' fissato in L. 400, per ogni ora di lavoro fuori residenza effettuata nel periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario, si tiene conto delle ore comprese nei turni di lavoro ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, nonche' dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alla indennita' di trasferta.
Art. 5
L'indennita' di pernottazione di cui all'art. 47 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' fissata nella misura unica di L. 400. Il supplemento di cui al secondo comma dello stesso art. 47 e' fissato in L. 400 per ogni ora di lavoro fuori residenza effettuata nel periodo dalle ore 22 alle 6, queste ore comprese. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario, si tiene conto delle ore comprese nei turni di lavoro ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, nonche' dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alla indennita' di trasferta.
Art. 6
L'indennita' di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura unica di L. 400. E' altresi' fissato in L. 400 il supplemento orario previsto dal secondo comma dell'articolo sopracitato.
Art. 7
Le misure dell'indennita' di manovra di cui all'art. 54 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabilite come segue, per ogni traversata: comandante e direttore di macchina . . . . . . . . . . . . . L. 365 primo ufficiale navale e primo ufficiale di macchina . . . . L. 277 ufficiale navale e ufficiale di macchina . . . . . . . . . . L. 257 nostromo, capo motorista e capo elettricista . . . . . . . . L. 183 carpentiere, motorista ed elettricista . . . . . . . . . . . L. 155 marinaio e ingrassatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 127 carbonaio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 117 Per i marinai addetti ai servizi di plancia la indennita' di manovra e' maggiorata del 30 per cento.
Art. 8
L'anticipazione di cui al precedente art. 1 nonche' i miglioramenti previsti dagli articoli 2, 3 e 7 non si computano agli effetti del raffronto di cui al penultimo comma dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57. Il presente decreto ha decorrenza dal 1 settembre 1975. Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155.
LEONE MORO - MARTINELLI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 20
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