DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1976, n. 271

Type DPR
Publication 1976-05-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 28 aprile 1976, n. 155;

Visto l'accordo intervenuto il 2 dicembre 1975 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria;

Vista la legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 novembre 1970, n. 869, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

A tutto il personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' corrisposta, a decorrere dal 1 settembre 1975, un'anticipazione sul contenuto economico che sara' definito, nell'ambito del contratto triennale decorrente dal 1 luglio 1976, sia in relazione alle specificita' proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialita' delle mansioni svolte. L'anticipazione di cui al comma precedente e' fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.

Art. 2

Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comandato a prestare servizio oltre il normale orario di lavoro, la misura oraria indicata nella nota alle tabelle A e B allegate alla legge 3 luglio 1970, n. 483, come sostituite dal decreto ministeriale 11 settembre 1971, emanato ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e' elevata a L. 1.100 a decorrere dal 1 settembre 1975.

Art. 3

A decorrere dal 1 settembre 1975 al personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che presti servizio in due turni giornalieri di lavoro presso opifici o stabilimenti, e' corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ad uno dei turni, un'indennita' pari al 12 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga tabellare in godimento. Al personale degli opifici e stabilimenti presso i quali e' stata effettuata la sperimentazione dei doppi turni, l'indennita' di cui al precedente comma sara' corrisposta, in relazione alle effettive prestazioni di lavoro rese durante detta sperimentazione, a decorrere dal 1 ottobre 1974.

Art. 4

A decorrere dal 1 settembre 1975, al personale che presti servizio presso opifici o stabilimenti nei quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in turni giornalieri, l'indennita' di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, e successive modificazioni, e' corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ad uno dei turni, nella misura del 24 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga tabellare in godimento, fermo restando il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario e per quello notturno.

Art. 5

A decorrere dal 1 gennaio 1976 negli opifici e stabilimenti in cui si effettuano due turni giornalieri di lavoro la durata settimanale del lavoro ordinario e' stabilita in 38 ore. A decorrere dalla stessa data, negli opifici e stabilimenti presso i quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in turni giornalieri, la durata settimanale del lavoro ordinario e' stabilita in 36 ore.

Art. 6

A decorrere dal 1 settembre 1975, al personale che presta servizio nei depositi, magazzini, opifici, stabilimenti di lavorazione e di commercializzazione dell'Amministrazione dei monopoli, ove si opera a diretto contatto con i tabacchi o i sali, e' corrisposta un'indennita' nella misura di L. 2.700 settimanali ragguagliata a giorno, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio. Detta indennita' assorbe ogni altro emolumento per prestazioni analoghe a quelle previste al precedente comma, salva la possibilita', per il personale interessato, di optare per il trattamento economico piu' favorevole.

Art. 7

L'anticipazione di cui all'art. 1 e i compensi ed indennita' indicati agli articoli 2, 3, 4 e 6 non vengono computati ai fini del raggiungimento dell'importo limite stabilito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Art. 8

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155.

LEONE MORO - STAMMATI - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1976

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 19

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