LEGGE 30 aprile 1976, n. 312

Type Legge
Publication 1976-04-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di ottanta ore mensili, prevista dall'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, si applica anche nei confronti del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, addetto ai servizi elettorali, in occasione delle consultazioni popolari svoltesi nell'anno 1975, per il periodo corrispondente a quello previsto dalla legge per lo svolgimento dei servizi predetti. L'autorizzazione è estesa nei confronti del personale addetto ai servizi dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in occasione della verifica di legittimità delle richieste di referendum e per il periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 30 dicembre 1975.

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