La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, quali incaricati a tempo indeterminato con dichiarazione di non licenziabilità ai sensi dell'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono con decorrenza 1 ottobre 1975 nominati in ruolo. Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, ai quali l'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazioni di non licenziabilità, è stato confermato per il predetto anno scolastico, sono del pari nominati in ruolo con decorrenza 1 ottobre 1975. Gli insegnanti di cui ai precedenti commi sono iscritti con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle province in cui ottennero l'incarico o - per quanto concerne gli incaricati non licenziabili - nelle quali sono stati trasferiti per compensazione.