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LEGGE 10 maggio 1976, n. 317

Current text a fecha 1976-06-13

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, quali incaricati a tempo indeterminato con dichiarazione di non licenziabilità ai sensi dell'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono con decorrenza 1 ottobre 1975 nominati in ruolo. Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, ai quali l'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazioni di non licenziabilità, è stato confermato per il predetto anno scolastico, sono del pari nominati in ruolo con decorrenza 1 ottobre 1975. Gli insegnanti di cui ai precedenti commi sono iscritti con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle province in cui ottennero l'incarico o - per quanto concerne gli incaricati non licenziabili - nelle quali sono stati trasferiti per compensazione.