LEGGE 10 maggio 1976, n. 318

Type Legge
Publication 1976-05-10
Ultimo aggiornamento 1978-09-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il personale non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni educative, è assunto in ruolo, a decorrere dal 1 ottobre 1974, ai sensi dell'articolo 17, comma quinto, della legge 30 luglio 1973, n. 477, se nell'anno scolastico 1972-73 abbia prestato servizio, senza demerito, con incarico a tempo indeterminato conferito anche successivamente all'inizio del predetto anno scolastico, purchè l'incarico si riferisca a posti vacanti sia dal 1 ottobre 1972. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1978, N. 463)) . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1976 LEONE MORO - MALFATTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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