LEGGE 19 maggio 1976, n. 322

Type Legge
Publication 1976-05-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale. La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età. I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio. L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato. ((1))

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