LEGGE 20 aprile 1976, n. 323

Type Legge
Publication 1976-04-20
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Roma il 29 marzo 1974: a) accordo per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera; b) convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 27 e 28 degli atti stessi.

LEONE MORO - RUMOR - COSSIGA - BONIFACIO - STAMMATI - GULLOTTI - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo-art. 1

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO FERROVIARIO DI FRONTIERA La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, allo scopo di regolamentare e di facilitare il traffico ferroviario di frontiera fra i due Stati, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Disposizioni generali Gli Stati contraenti si impegnano a facilitare il transito per ferrovia alla frontiera. Essi provvederanno a quanto necessario per assicurare un regolare ed efficiente andamento del servizio.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Stazioni comuni 1. Sono stazioni comuni: 1) Brennero/Brenner 2) Tarvisio Centrale 3) San Candido/Innichen Le Ferrovie italiane dello Stato (FS) e le Ferrovie Federali Austriache (OBB) stabiliranno di comune accordo quali traffici (viaggiatori, bagagli, merci, ecc.) si svolgeranno in dette stazioni comuni. 2. Nelle stazioni di Innsbruck Hauptbahnhof e di Arnoldstein sono istituiti uffici e posti di servizio delle FS aventi i seguenti compiti: 1) nella stazione di Innsbruck Hauptbahnhof: - verifica tecnica, etichettamento e scritturazione veicoli ed attrezzi di carico e transito contabile merci; 2) nella stazione di Arnoldstein: - transito contabile merci. 3. Per facilitare il traffico ferroviario le competenti Autorita' centrali degli Stati contraenti hanno la facolta' di stabilire, di comune accordo, che certe operazioni del servizio di allacciamento e di transito vengano eseguite in altre stazioni diverse da quelle indicate ai comma 1 e 2 del presente articolo. In tali casi si applicano le disposizioni del presente Accordo, in quanto applicabili.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Tronchi di linea di confine 1. Le ÖBB sono autorizzate, con l'osservanza delle condizioni di cui al successivo articolo 8, ad eseguire, con propri veicoli e propri mezzi di trazione, il servizio ferroviario pubblico nel territorio italiano sulle tratte fra il confine e le stazioni comuni (tronchi di linea di confine) ed a fruire delle stazioni comuni. 2. Le FS e le ÖBB regoleranno il servizio ferroviario dei tronchi di linea di confine e l'uso delle stazioni comuni con convenzioni speciali in modo da assicurare un servizio idoneo e regolare.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Uso dei fabbricati e degli impianti 1. Per l'uso comune dei fabbricati e degli impianti costituenti le stazioni comuni le ÖBB devono corrispondere un compenso sulla base dell'interesse - da concordare fra le FS e le ÖBB sul loro valore capitale. Questo compenso verra' determinato tenendo conto dello stesso rapporto indicato per le spese di esercizio di cui al seguente comma 2. Per i fabbricati e gli impianti di uso esclusivo delle OBB queste devono corrispondere l'intero ammontare degli interessi. 2. Le spese derivanti dall'esercizio della gestione comune saranno sostenute dalle FS e poste a carico delle ÖBB in un rapporto corrispondente all'uso delle stazioni comuni. 3. Nuove costruzioni e nuovi impianti oppure loro aggiunte per scopi comuni o per uso esclusivo delle ÖBB devono essere effettuati previo accordo fra le FS e le ÖBB e, in linea di principio, a cura delle FS. L'ammontare della spesa relativa costituisce aumento del valore capitale. Modificazioni alle costruzioni ed agli impianti o loro sostituzioni devono essere effettuate pure previo accordo fra le FS e le OBB e, in linea di principio, a cura delle FS. Costituira' pero' aumento del valore capitale solo il maggior valore derivante dalle modificazioni o sostituzioni, da determinare d'accordo le FS o OBB le medesime. La spesa non costituente aumento di valore e' considerata spesa di esercizio e sara' ripartita come al comma 2. 4. Con convenzioni tra le FS e le ÖBB potra' essere previsto un modo di remunerazione del valore capitale di impianto diverso da quello del regolamento periodico d'interessi. 5. Per l'uso di locali e di impianti ferroviari situati nel territorio austriaco le FS devono corrispondere alle OBB un compenso il cui ammontare sara' stabilito sulla base dei costi propri.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Manutenzione e sorveglianza dei fabbricati e degli impianti 1. Le FS provvedono a propria cura alla manutenzione ed alla sorveglianza dei fabbricati e degli impianti delle stazioni comuni e dei tronchi di linea di confine. 2. L'ammontare complessivo delle spese di esercizio relative ai fabbricati ed agli impianti sara' ripartito fra le FS e le ÖBB a norma delle convenzioni da stipulare al riguardo fra le FS e le OBB medesime.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Servizio comune 1. Le FS provvedono ad assicurare la buona e regolare esecuzione del servizio comune e del servizio nell'interesse esclusivo delle ÖBB, eseguendo le prestazioni stabilite nella convenzione da stipulare fra le FS e le ÖBB medesime. 2. Le FS e le ÖBB hanno la facolta' di nominare un proprio rappresentante per le stazioni indicate nell'articolo 2. I locali di servizio di tale rappresentante devono portare iscrizioni nelle due lingue degli Stati contraenti, con precedenza della lingua tedesca per le stazioni indicate nell'articolo 2 comma 1 e della lingua italiana per quelle figuranti nell'articolo 2 comma 2.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Estensione dei servizi di trazione e di scorta di treni Le FS e le ÖBB possono accordarsi sul fatto che il servizio di trazione e quello di scorta dei treni od uno solo di essi al di fuori della stazione comune venga effettuato, in una od in entrambe le direzioni, dalle FS o dalle ÖBB con proprie motrici e/o con propri agenti ferroviari. Al riguardo si applicano le disposizioni del presente Accordo che si riferiscono al servizio di trazione e di scorta dei treni ed in particolare quelle degli articoli 13 comma 3, 4, 9 e 10; 15 comma 1, 16,17; 18 comma 2, 3 e 4; 19 comma 3 e 22.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Modalita' di esercizio 1. L'ammissione delle motrici da parte delle Autorita' ed il relativo esame del personale addetto, validi per il territorio di uno Stato contraente sono validi anche per il territorio dell'altro Stato contraente. 2. Le norme da osservarsi per la circolazione dei treni sui tronchi di linea di confine sono quelle di esercizio in vigore presso le ÖBB ad eccezione delle norme riguardanti la sicurezza del binario e la sede ferroviaria. Puo' pero' venire concordato fra le FS e le ÖBB che le norme da osservarsi per tutto il servizio o per certi rami di esso siano quelle delle FS. 3. Nelle stazioni comuni sono da osservarsi le norme di esercizio delle FS. Puo' pero' essere concordato fra le FS e le ÖBB che per certi rami del servizio siano da osservarsi le norme valevoli per le ÖBB. 4. Gli addetti ai servizi delle FS in quanto eseguono prestazioni per le ÖBB in qualita' di dirigenti addetti al servizio movimento, agenti addetti alla gestione biglietti, bagagli, merci, al telegrafo, al telefono, nonche' gli agenti delle FS cui e' affidata la sorveglianza dei tronchi di linea di confine, devono dar prova di una conoscenza sufficiente dei regolamenti validi per l'esecuzione del rispettivo servizio delle ÖBB. Gli esami rispettivi saranno fatti a cura di funzionari competenti delle ÖBB, in presenza di un funzionario competente delle FS.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Lingua di servizio 1. Nelle stazioni comuni le iscrizioni che riguardano il servizio comune delle ferrovie devono essere redatte nella lingua di entrambi gli Stati contraenti, con precedenza della lingua italiana. I locali di servizio degli uffici italiani indicati nel comma 2 dell'articolo 2 devono del pari avere iscrizioni bilingui, con precedenza della lingua tedesca. Le disposizioni dell'articolo 6, riguardanti i locali di servizio dei rappresentanti di entrambe le ferrovie, rimangono inalterate. 2. Ai soli fini dell'esecuzione del servizio ferroviario delle ÖBB nelle stazioni comuni e sui tronchi di linea di confine, viene usata soltanto la lingua tedesca. 3. Gli addetti ai servizi per le FS menzionati nell'articolo 8 comma 4 devono avere sufficiente conoscenza della lingua tedesca ai fini dell'espletamento del servizio. Gli addetti delle ÖBB, qualora incaricati di espletare particolari servizi delle FS, analoghi a quelli menzionati nell'articolo 8 comma 4, devono da parte loro avere sufficiente conoscenza della lingua italiana. 4. I telegrammi di servizio ferroviario, diretti o provenienti dalle stazioni o da altri uffici austriaci, devono essere tradotti rispettivamente in lingua tedesca od italiana a cura delle stazioni comuni. 5. La corrispondenza di servizio ferroviario tra le stazioni comuni e gli uffici delle ÖBB, ad eccezione di quella con il rappresentante di dette ÖBB, deve essere scambiata in lingua tedesca.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Impianti di telecomunicazioni ferroviarie 1. Le FS e le ÖBB sono autorizzate a realizzare diretti collegamenti dei rispettivi impianti di telecomunicazioni ferroviarie. 2. Gli agenti delle FS e delle OBB sono autorizzati ad usare gratuitamente, per motivi di servizio, gli impianti di telecomunicazioni dell'altra ferrovia.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Regolarita' e sicurezza del servizio e del traffico ferroviario 1. Nell'esecuzione del servizio sui treni in corsa nei tronchi di linea di confine i funzionari e gli agenti delle ÖBB applicano le disposizioni del proprio Stato che regolano detto servizio. 2. Eventuali infrazioni alla regolarita' ed alla sicurezza del servizio e del traffico ferroviario, constatate in corsa treno dai detti funzionari ed agenti nei tronchi di linea di confine, devono essere portate a conoscenza del competente ufficio locale italiano nella rispettiva stazione comune, per essere regolate ai sensi delle disposizioni vigenti nella Repubblica italiana.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Regime giuridico dei trasporti - Tariffe Le competenti Autorita' centrali degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo nell'ambito delle Convenzioni internazionali in quali casi il traffico di persone, di bagagli, di colli espressi e di merci che attraversa la frontiera tra le stazioni comuni e l'Austria, puo' essere svolto in regime interno austriaco. Parimenti dette Autorita' converranno il punto di saldatura delle tariffe.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Responsabilita' 1. Qualora un viaggiatore, a seguito di un incidente occorso durante ed a causa del servizio esercitato dalle ÖBB su un tronco di linea di confine o in una stazione comune, rimanga ucciso o ferito, ovvero le cose che un viaggiatore porta seco o al suo seguito vengano danneggiate o distrutte, la responsabilita' ricade sulle ÖBB, secondo il diritto italiano; al riguardo le ÖBB sono considerate responsabili anche per azioni od omissioni delle FS o dei loro agenti, come se fossero azioni od omissioni proprie o dei propri agenti. Oltre a quella delle ÖBB si ha responsabilita' solidale da parte delle FS nei confronti del viaggiatore, salvo diritto di rivalsa verso le ÖBB. 2. Per i danni derivanti da perdite, avarie e superamento del termine di resa che i bagagli registrati, i colli espressi e le merci subissero su un tronco di linea di confine o in una stazione comune durante il trasporto a mezzo delle ÖBB, la responsabilita' ricade sulle ÖBB in base al contratto di trasporto secondo il diritto austriaco; al riguardo le ÖBB sono considerate responsabili anche per le azioni od omissioni delle FS o dei suoi agenti come se fossero azioni od omissioni proprie o dei propri agenti. 3. Qualora un agente: 1) delle ÖBB addetto ai servizi di confine cui si riferisce il presente Accordo, a seguito di un incidente occorso nell'ambito dell'esercizio ferroviario su un tronco di linea di confine o in una stazione comune, rimanga ucciso o ferito in servizio od a causa del servizio, ovvero le cose che un agente delle ÖBB porta seco o al suo seguito vengano danneggiate o distrutte, l'obbligo di soddisfare ai diritti derivanti dall'incidente va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato sulle linee delle ÖBB in territorio austriaco; 2) delle FS riporti un danno allo stesso modo di cui al comma 1 nelle stazioni di Innsbruck Hauptbahnhof o di Arnoldstein ovvero sulle linee tra il confine e le dette stazioni, il citato obbligo va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato sulle linee delle FS in territorio italiano; 3) delle FS riporti un danno allo stesso modo di cui al comma 1 su un tronco di linea di confine oppure in una stazione comune, il citato obbligo va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato nell'ambito dell'esercizio ferroviario delle FS. 4. Nei casi di danni ai veicoli ed agli attrezzi di carico si applicano i regolamenti ferroviari internazionali o accordi speciali fra le FS e le ÖBB. 5. Per quanto riguarda i danni causati al traffico ferroviario postale su un tronco di linea di confine o in una stazione comune, sono fatte salve le norme internazionali sulla responsabilita' del servizio postale, non esclusi accordi internazionali che dispongano diversamente. 6. Nel caso di incidenti imputabili all'esercizio ferroviario delle ÖBB su un tronco di linea di confine o in una stazione comune alla persona di terzi, che non siano ne' viaggiatori ne' persone addette all'esercizio delle ferrovie o al controllo di frontiera, e di danni alle cose non oggetto di contratto di trasporto, la responsabilita' ricade sull'Amministrazione ferroviaria per colpa della quale o dei cui agenti si e' verificato l'evento dannoso secondo il diritto italiano, salvo che sia diversamente disposto da altri accordi. Qualora risultasse responsabile soltanto una delle due Amministrazioni ferroviarie, l'altra sara' solidalmente responsabile del danno verso i terzi salvo diritto di rivalsa. 7. Nel caso di responsabilita' sia delle OBB che delle FS, il danneggiato potra' convenire in giudizio l'una o l'altra Amministrazione ferroviaria a sua scelta. Il diritto di scelta cessa con la proposizione dell'azione giudiziale. 8. L'azione puo' essere intentata esclusivamente davanti alle Autorita' giudiziarie dello Stato contraente a cui appartiene l'Amministrazione ferroviaria convenuta in giudizio. 9. Restano ferme le disposizioni delle convenzioni internazionali concernenti i danni verificatisi nei trasporti internazionali. 10. In quali casi ed entro quali limiti sono ammessi la rivalsa, nonche' il reciproco risarcimento di danni e rimborso di spese tra le FS e le OBB, dovra' formare oggetto di accordi tra le FS e le ÖBB.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Disposizioni fiscali 1. Per quanto riguarda le tasse vigenti nel territorio italiano, le ÖBB sono parificate alle FS. 2. Sono fatti salvi gli accordi vigenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria stipulati per evitare le doppie imposizioni in materia tributaria. 3. I trasporti eseguiti dalle ÖBB sui tronchi di linea fra il confine e la stazione comune sono esenti dal pagamento delle tasse vigenti nel territorio italiano. 4. Le convenzioni particolari ed i contratti da stipularsi tra le FS e le ÖBB ai sensi del presente Accordo sono esenti da tasse sul territorio degli Stati contraenti.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Documenti personali per il transito della frontiera 1. I funzionari ed agenti ferroviari che, ai sensi del presente Accordo, debbono recarsi e trattenersi sul territorio dell'altro Stato per l'effettuazione del servizio e i funzionari ferroviari incaricati della sorveglianza sul servizio stesso sono esenti dall'obbligo del passaporto e del visto. Essi possono, pertanto, dimostrare la loro identita' e la loro funzione anche mediante esibizione di un documenti dell'Amministrazione ferroviaria munito di fotografia e di un certificato rilasciato dall'ufficio dal quale dipendono per il servizio. In quanto vi abitino, possono trattenersi senza speciale autorizzazione sul territorio dell'altro Stato. 2. Il comma precedente si applica anche nei riguardi delle persone componenti il nucleo familiare dei funzionari ed agenti indicati nel medesimo comma che coabitano con gli stessi.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Uniforme di servizio Gli agenti delle FS e delle ÖBB possono indossare la loro uniforme di servizio) nel territorio dell'altro Stato contraente sul luogo in cui svolgono il loro servizio, come pure nel viaggio di andata e di ritorno.

Accordo-art. 17

Articolo 17 Tutela personale degli agenti ferroviari I funzionari ed agenti ferroviari degli Stati contraenti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altro Stato contraente, ricevono la protezione e l'assistenza di cui beneficiano i funzionari e gli agenti corrispondenti di detto altro Stato contraente.

Accordo-art. 18

Articolo 18 Ammissione degli agenti ferroviari - Infrazioni disciplinari e reati 1. I nominativi degli agenti ferroviari che esplicano stabilmente il proprio servizio nel territorio dell'altro Stato contraente devono essere comunicati al corrispondente ufficio di detto altro Stato contraente, con l'indicazione del grado, della data di nascita e del luogo di nascita. La comunicazione deve farsi per iscritto e, di regola, prima dell'arrivo dell'impiegato; in casi eccezionali puo' farsi contemporaneamente all'arrivo dell'impiegato stesso. Ugualmente deve provvedersi per le persone componenti i nuclei familiari dei funzionari ed agenti ferroviari indicate all'articolo 15, comma 2; la comunicazione deve essere fatta, in ogni caso, prima dell'arrivo delle persone stesse e con le indicazioni del loro ultimo recapito. 2. Per le eventuali infrazioni disciplinari commesse dai funzionari ed agenti ferroviari nel territorio dell'altro Stato contraente devono essere applicate le norme generali dello Stato cui l'impiegato appartiene. 3. Ove detti funzionari ed agenti ferroviari commettano azioni considerate quali reati sul territorio dell'altro Stato contraente, la competente Autorita' di detto Stato contraente ne dara' subito notizia all'ufficio cui l'impiegato appartiene. 4. Ogni Stato contraente escludera' o richiamera' i suoi impiegati ferroviari dal servizio nel territorio dell'altro Stato a richiesta di detto altro Stato contraente; in questo caso cessano le facilitazioni di cui all'articolo 15.

Accordo-art. 19

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.