LEGGE 19 maggio 1976, n. 335

Type Legge
Publication 1976-05-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Bilancio pluriennale

La regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma regionale di sviluppo e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale. Il bilancio pluriennale indica per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al programma regionale di sviluppo e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi. In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.