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LEGGE 10 maggio 1976, n. 375

Current text a fecha 1976-06-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto a servizio del comune di Gorizia è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977 e 1978 e di lire 800 milioni per l'anno finanziario 1979.