← Current text · History

LEGGE 28 aprile 1976, n. 381

Current text a fecha 1976-06-07

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla responsabilita' civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 della convenzione stessa.

LEONE MORO - RUMOR - BONIFACIO - DONAT-CATTIN - GIOIA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

ALLEGATO CONVENTION RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT MARITIME DE MATIERES NUCLEAIRES Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' CIVILE IN MATERIA DI TRASPORTO MARITTIMO DI SOSTANZE NUCLEARI Le Alte Parti Contraenti, CONSIDERANDO che la Convenzione di Parigi sulla responsabilita' civile in materia di energia nucleare del 29 luglio 1960 e il suo Protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 (qui appresso indicata "Convenzione di Parigi") e che la Convenzione di Vienna sulla responsabilita' civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963 (qui appresso indicata "Convenzione di Vienna"), prevedono che, in caso di danno causato da un incidente nucleare sopraggiunto nel corso di un trasporto marittimo di materiali nucleari di cui alle suddette Convenzioni, sia il gestore di un impianto nucleare la persona responsabile di tale danno, CONSIDERANDO che disposizioni analoghe esistono nelle leggi nazionali in vigore in alcuni Stati, CONSIDERANDO che l'applicazione di ogni convenzione internazionale anteriore, in materia di trasporti marittimi, e' pur sempre mantenuta, DESIDEROSI di far si' che solo il gestore di un impianto nucleare sia il responsabile, ad esclusione di ogni altra persona, nel caso di danno causato da un incidente nucleare che dovesse verificarsi durante il trasporto marittimo di materiali nucleari, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 Qualsiasi persona che, in base ad una convenzione internazionale o ad una legge nazionale applicabili in materia di trasporti marittimi, possa essere ritenuta responsabile di un danno causato da un incidente nucleare, viene esonerata da responsabilita': a) se il gestore di un impianto nucleare e' responsabile di tale danno in base alla Convenzione di Parigi o alla Convenzione di Vienna, ovvero b) se il gestore di un impianto nucleare e' responsabile di questo danno in base ad una legge nazionale relativa alla responsabilita' per simili danni, sempre che detta legge sia favorevole, sotto ogni aspetto, allo stesso modo in cui lo sono le Convenzioni di Parigi o di Vienna, per danni a persone da queste previsti.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 1. L'esonero previsto all'articolo 1 si applica anche per quanto riguarda un danno causato da un incidente nucleare: a) all'impianto nucleare stesso o ai beni che si trovano sul luogo di tale impianto e che sono o devono essere utilizzati in rapporto con detto impianto, b) al mezzo di trasporto, sul quale si trovano i materiali nucleari stessi al momento dell'incidente nucleare, di cui il gestore dell'impianto nucleare non sia responsabile a motivo del fatto che la sua responsabilita' per tale danno e' stata esclusa conformemente alle disposizioni della Convenzione di Parigi o di Vienna, o, nei casi previsti dall'articolo 1 b), da disposizioni equivalenti della summenzionata legislazione nazionale. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano la responsabilita' di qualsiasi persona fisica che abbia causato il danno con un atto od omissione commessi con l'intento di causare un danno.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la responsabilita' del gestore di una nave nucleare per un danno causato da un incidente nucleare relativo al combustibile nucleare od ai prodotti od ai rifiuti radioattivi prodotti dalla nave.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 La presente Convenzione sostituisce le Convenzioni internazionali nel campo dei trasporti marittimi che, alla data in cui la presente Convenzione e' aperta alla firma, sono in vigore o aperte alla firma, alla ratifica o all'adesione, ma soltanto nella misura in cui tali Convenzioni sarebbero in conflitto con essa; tuttavia, il presente articolo non pregiudica gli obblighi che le Parti contraenti della presente Convenzione hanno nei confronti degli Stati non contraenti a motivo di tali Convenzioni internazionali.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma a Bruxelles e resta aperta alla firma a Londra presso la sede dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima (qui appresso indicata "l'Organizzazione") sino al 31 dicembre 1972 e resta in seguito aperta all'adesione. 2. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia possono divenire parti della presente Convenzione mediante: a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o c) adesione. 3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avvengono mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui cinque Stati l'abbiano firmata senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Per ogni Stato che firmi successivamente la presente Convenzione senza riserva di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data della firma o del deposito.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da una qualsiasi delle Parti contraenti in ogni momento a partire dalla data in cui la Convenzione sara' entrata in vigore nei confronti di tale Stato. 2. La denuncia avviene mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione o allo scadere di ogni periodo piu' lungo che potra' essere specificato in tale notifica. 4. Nonostante una denuncia effettuata da una Parte contraente conformemente al presente articolo, le disposizioni della presente Convenzione restano applicabili per ogni danno causato da un incidente nucleare verificatosi prima che tale denuncia abbia efficacia.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilita' dell'amministrazione di un territorio, od ogni Parte contraente della presente Convenzione che assume la responsabilita' delle relazioni internazionali di un territorio, puo', in ogni momento, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione, far conoscere che tale estensione ha avuto luogo. 2. L'applicazione della presente Convenzione e' estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data di ricevimento di questa o da tale altra data che sara' indicata in essa. 3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo del presente articolo, puo' in ogni momento, dopo la data in cui l'applicazione della Convenzione e' stata cosi' estesa ad un territorio, far conoscere, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di venire applicata al territorio indicato nella notifica. 4. La presente Convenzione cessa di essere applicata al territorio indicato nella notifica, un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario generale dell'Organizzazione o allo scadere di ogni altro periodo piu' lungo indicato nella notifica.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 1. L'Organizzazione puo' indire una conferenza che abbia lo scopo di rivedere o di emendare la presente Convenzione. 2. L'Organizzazione indice una conferenza delle Parti contraenti della presente Convenzione che abbia lo scopo di rivederla o di emendarla a richiesta di almeno un terzo delle Parti contraenti.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Una Parte contraente potra' formulare delle riserve corrispondenti a quelle che avra' validamente formulate alla Convenzione di Parigi o alla Convenzione di Vienna. Le riserve potranno essere formulate al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 1. La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma e di ogni deposito di strumento nonche' della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo, ii) delle riserve formulate in conformita' della presente Convenzione, iii) della data di entrata in vigore della presente Convenzione, iv) di ogni denuncia della presente Convenzione e della data in cui quest'ultima ha efficacia, v) dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell'articolo 8 e della cessazione di ogni estensione suddetta in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui l'estensione della presente Convenzione ha avuto o avra' termine; b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari di tale Convenzione nonche' a tutti gli Stati che vi hanno aderito. 2. All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario Generale dell'Organizzazione ne trasmette una copia certificata conforme al Segretario delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede. Vengono redatte dalle traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola che sono preparate dal Segretariato dell'Organizzazione e depositate unitamente all'esemplare originale corredato dalle firme. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Bruxelles, il diciassette dicembre 1971. (Seguono le firme).