LEGGE 28 aprile 1976, n. 382

Type Legge
Publication 1976-04-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 dell'accordo stesso.

LEONE MORO - RUMOR - COSSIGA - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accord

ACCORD EUROPEEN CONCERNANT LES PERSONNES PARTICIPANT AUX PROCEDURES DEVANT LA COMMISSION ET LA COUR EUROPEENNES DES DROITS DE L'HOMME Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALLE PERSONE CHE PARTECIPANO A PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA COMMISSIONE ED ALLA CORTE EUROPEE DEI DIRITTI DELL'UOMO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo, Vista la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito indicata come "la Convenzione)"); Considerando opportuno, per meglio assicurare la realizzazione dei fini della Convenzione, che alle persone che partecipano a procedimenti davanti alla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito indicata come "la Commissione") o davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito indicata come "la Corte") vengano accordate certe immunita' e facilitazioni; Desiderosi di concludere un Accordo a questo fine, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Le persone alle quali si applica il presente Accordo sono: a) gli agenti delle Parti Contraenti come pure i consulenti e gli avvocati che li assistono; b) qualsiasi persona che partecipa a procedimenti istituiti davanti alla Commissione ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione, sia a nome personale, sia come rappresentante di uno dei richiedenti enumerati al detto articolo 25; c) gli avvocati, i procuratori o i professori di diritto che partecipano a procedimenti al fine di assistere una delle persone enumerate al comma b) di cui sopra; d) le persone scelte dai delegati della Commissione per assisterli nel corso di procedimenti davanti alla Corte; e) i testimoni, gli esperti, come pure le altre persone chiamate dalla Commissione o dalla Corte a partecipare a procedimenti davanti alla Commissione o alla Corte. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, i termini "Commissione" e "Corte" includono ugualmente una Sotto-Commissione, una Camera o dei membri di questi due organi, che agiscono nell'esercizio delle funzioni che sono loro attribuite, secondo il caso, dalla Convenzione o dai Regolamenti della Commissione o della Corte; l'espressione "partecipare ad un procedimento" include anche qualunque comunicazione preliminare tendente alla presentazione di un reclamo contro uno Stato che abbia riconosciuto il diritto al ricorso individuale ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione. 3. Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio da parte del Comitato dei Ministri delle funzioni che gli sono attribuite ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione, una persona menzionata al paragrafo 1 del presente articolo sia chiamata a comparire davanti al Comitato dei Ministri e a sottoporgli delle dichiarazioni scritte, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ugualmente a questa persona.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. Le persone indicate al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo godranno dell'immunita' giuridica riguardo alle loro dichiarazioni fatte oralmente o per iscritto, come pure riguardo a documenti ed altri atti che sottopongono alla Commissione o alla Corte. 2. Questa immunita' non si applica per quanto riguarda qualsiasi comunicazione, integrale o parziale, al di fuori della Commissione o della Corte, da parte o per conto di una persona che goda dell'immunita' ai sensi del paragrafo precedente, di dichiarazioni fatte o di documenti prodotti da questa persona davanti alla Commissione o alla Corte.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. Le Parti Contraenti rispetteranno il diritto delle persone indicate al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo di corrispondere liberamente con la Commissione e con la Corte. 2. Per quanto riguarda le persone in stato di detenzione, l'esercizio di questo diritto implica in particolare che: a) la loro corrispondenza, se e' oggetto di controllo da parte delle autorita' competenti, deve tuttavia essere loro inviata e consegnata senza un ritardo eccessivo e senza alterazioni; b) queste persone non possono essere oggetto di alcuna misura disciplinare derivante da una comunicazione trasmessa alla Commissione o alla Corte attraverso i canali appropriati; c) queste persone hanno il diritto, per quanto riguarda una richiesta alla Commissione e qualsiasi procedimento che ne derivi, di corrispondere con un patrocinatore ammesso a perorare davanti ai giudici del paese dove sono detenute e di aver colloqui con lui senza poter essere udite da chiunque altro. 3. Nell'applicazione dei precedenti paragrafi, non puo' esservi altra ingerenza da parte di una autorita' pubblica se non nei limiti entro i quali questa ingerenza e' prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una societa' democratica, e' necessaria alla sicurezza dello Stato, alla scoperta ed al perseguimento di un'infrazione ai precetti dell'ordinamento penale o alla protezione della salute.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. a) Le Parti Contraenti si impegnano a non impedire alle persone menzionate al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo, e di cui la Commissione o la Corte ha autorizzato preventivamente la presenza, di circolare e di viaggiare liberamente per assistere a un procedimento davanti alla Commissione o alla Corte, e in seguito di ritornare. b) Nessun'altra restrizione puo' essere imposta a questi movimenti e spostamenti se non quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una societa' democratica, alla sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni ai precetti dell'ordinamento penale, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle liberta' altrui. 2. a) Nei paesi di transito e nel paese dove ha luogo il procedimento, queste persone non possono essere ne' perseguite, ne' detenute, ne' sottoposte ad alcun'altra restrizione della loro liberta' individuale, per fatti o condanne anteriori all'inizio del viaggio. b) Ciascuna Parte Contraente puo', al momento della firma o della ratifica del presente Accordo, dichiarare che le disposizioni di questo paragrafo non si applicheranno ai propri cittadini. Tale dichiarazione potra' essere ritirata in qualsiasi momento tramite notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Le Parti Contraenti si impegnano a lasciar rientrare queste persone nel loro territorio una volta che abbiano iniziato il viaggio in detto territorio. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 del presente articolo cessano di applicarsi quando la persona interessata ha avuto la possibilita', per 15 giorni consecutivi, dopo che la sua presenza non era piu' richiesta dalla Commissione o dalla Corte, di rientrare nel paese dove il suo viaggio ha avuto inizio. 5. Nel caso di conflitto fra gli impegni di una Parte Contraente risultanti dal paragrafo 2 di questo articolo e quelli risultanti da una Convenzione del Consiglio d'Europa o da un trattato di estrazione o da un altro trattato relativo alla mutua assistenza in materia penale concluso con altre Parti Contraenti, prevarranno le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

Accordo-art. 5

Articolo 5 1. Le immunita' e le facilitazioni sono accordate alle persone menzionate al primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo unicamente al fine di assicurare loro la liberta' di parola e l'indipendenza necessaria all'adempimento delle loro funzioni, dei loro compiti e dei loro doveri, o all'esercizio dei loro diritti dinanzi alla Commissione o alla Corte. 2. a) La Commissione o la Corte, secondo il caso, sono le sole competenti per decidere la revoca totale o parziale dell'immunita' prevista al paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente Accordo; esse hanno non solo il diritto ma anche il dovere di revocare l'immunita' in tutti i casi in cui, a loro avviso, questa ostacolerebbe il corso della giustizia e in cui la sua revoca totale o parziale non nuocerebbe al fine definito al paragrafo 1 del presente articolo. b) L'immunita' puo' essere revocata dalla Commissione o dalla Corte, sia d'ufficio sia in seguito a richiesta indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa da parte di qualunque Parte Contraente o altra persona interessata. c) Le decisioni in merito alla revoca dell'immunita' o al rifiuto di tale revoca saranno motivate. 3. Se una Parte Contraente certifica che la revoca dell'immunita' prevista al paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente Accordo e' necessaria ai fini di un'azione penale per attentato alla sicurezza dello Stato, la Commissione o la Corte devono revocare l'immunita' nella misura indicata nel documento presentato. 4. In caso di scoperta di un fatto di natura tale da esercitare un'influenza decisiva e che all'epoca della decisione che rifiutava la revoca dell'immunita' non era noto all'autore della domanda, quest'ultimo puo' presentare alla Commissione o alla Corte una nuova domanda.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Nessuna delle disposizioni del presente Accordo sara' interpretata come una limitazione o un pregiudizio agli obblighi assunti dalle Parti Contraenti in virtu' della Convenzione.

Accordo-art. 7

Articolo 7 1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che ne possono divenire Parti per mezzo di: a) firma senza riserva di ratifica o di accettazione, b) firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o da accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Accordo-art. 8

Articolo 8 1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data nella quale cinque Stati membri del Consiglio saranno divenuti Parti dell'Accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7. 2. Per ciascuno Stato membro che lo firmera' in seguito senza riserva di ratifica o di accettazione o lo ratifichera' o accettera', l'Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

Accordo-art. 9

Articolo 9 1. Ciascuna Parte Contraente puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione, designare il territorio o i territori cui si applichera' il presente Accordo. 2. Ciascuna Parte Contraente puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione, o in qualunque altro momento seguente, estendere l'applicazione del presente Accordo, tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualunque altro territorio designato nella dichiarazione e di cui Essa assicura le relazioni internazionali o per il quale Essa e' abilitata a stipulare. 3. Qualunque dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente, potra' essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 10 del presente Accordo.

Accordo-art. 10

Articolo 10 1. Il presente Accordo restera' in vigore senza limiti di durata. 2. Ciascuna Parte Contraente potra', per quanto la riguarda, denunciare il presente Accordo indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia prendera' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Ciononostante tale denuncia non potra' avere effetto di sciogliere la Parte Contraente interessata da qualsiasi impegno che possa essere derivato dal presente Accordo nei riguardi di qualunque persona menzionata al paragrafo 1 dell'articolo 1.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio: a) qualunque firma senza riserva di ratifica o di accettazione; b) qualunque firma con riserva di ratifica o di accettazione; c) il deposito di qualunque strumento di ratifica o di accettazione; d) qualunque data di entrata in vigore del presente Accordo, conformemente al suo articolo 8; e) qualunque dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 4 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9; f) qualunque notifica di ritiro di una dichiarazione in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 4, qualunque notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 e la data nella quale qualunque denuncia prendera' effetto. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Londra, il 6 maggio 1969, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, e in un solo esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari. (Seguono le firme).

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